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Fiscalità e adempimenti
24/09/2021
13 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Il regime MOSS/OSS nel commercio B2C

Il Regime MOSS Il regime Moss (“Mini one Stop Shop”) è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione nella gestione degli adempimenti IVA per le operazioni di commercio elettronico diretto nei rapporti B2C, attraverso l’utilizzo

Il regime MOSS/OSS nel commercio B2C
Fiscalità e adempimenti
24/09/2021
13 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Aggiornato al 7 settembre 2026 · Fonte: Agenzia delle Entrate — Regime OSS

⚡ In Breve

  • Dal 1° luglio 2021 il vecchio regime MOSS (solo servizi TTE) è stato assorbito dal nuovo regime OSS, che copre anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C e gli altri servizi B2C.
  • Soglia unica UE di 10.000 € (IVA esclusa) per le vendite a distanza intra-UE e i servizi TTE verso privati: sotto soglia l'IVA si applica in Italia, sopra soglia nel Paese del consumatore; l'adesione all'OSS è possibile anche sotto soglia.
  • Dichiarazione trimestrale e versamento IVA entro il 20 del mese successivo al trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio), senza compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997.
  • Dal 1° gennaio 2027 cambia il calcolo della soglia dei 10.000 €: conteranno solo le vendite a distanza intracomunitarie effettuate dallo Stato membro in cui il soggetto è stabilito.

Il Regime MOSS

Il regime Moss (“Mini one Stop Shop”) è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione nella gestione degli adempimenti IVA per le operazioni di commercio elettronico diretto nei rapporti B2C, attraverso l’utilizzo di specifiche procedure informatiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso il portale telematico denominato appunto “MOSS”.

Attraverso tale regime opzionale, il soggetto passivo prestatore evita di doversi identificare presso ogni Stato UE del soggetto committente per effettuare gli adempimenti richiesti (quali versamento dell’IVA e dichiarazioni fiscali). In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati UE, trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione.

Il regime MOSS è facoltativo, ma qualora il soggetto passivo d’imposta decida di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti i Paesi dell’UE, tenendo presente che potrà comunque richiedere la cancellazione in ogni momento, considerato che non vi è un limite temporale di permanenza.

La registrazione al MOSS ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato allo Stato membro di identificazione l’intenzione di avvalersi del regime speciale in questione.

Il soggetto passivo che abbia optato per il MOSS deve presentare una speciale dichiarazione IVA trimestrale esclusivamente mediante il portale web MOSS entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, liquidando l’IVA sulle operazioni B2C in funzione delle specifiche aliquote IVA dei Paesi UE di residenza dei privati consumatori. Entro lo stesso termine il soggetto passivo effettua, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, il versamento dell’IVA dovuta e lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni e ripartisce l’imposta tra i diversi Stati membri di consumo.

Con decorrenza dal 1° luglio 2021, il regime MOSS (originariamente previsto per l’ecommerce diretto B2C) è stato assorbito dal nuovo sistema OSS in virtù dell’estensione della normativa IVA comunitaria anche alle vendite a distanza intracomunitarie verso consumatori privati (ecommerce indiretto B2C). Oggi, quindi, il riferimento operativo è il regime OSS, che ha sostituito definitivamente il MOSS.

Commercio Elettronico indiretto nei rapporti B2C – Quadro di riferimento

Le operazioni di commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C, a determinate condizioni, sono soggette alla disciplina IVA previste per le cosiddette vendite a distanza ovvero per corrispondenza. Le condizioni che devono essere rispettate affinché operi tale assimilazione sono:

  • l’acquirente deve essere un privato consumatore o un soggetto assimilato;

  • il trasporto presso il domicilio dell’acquirente privato deve avvenire direttamente a cura del cedente o di terzi per suo conto, indipendentemente dalla modalità.

B2C: Commercio elettronico indiretto tra soggetti italiani

La cessione di beni effettuata mediante e-commerce tra un soggetto passivo italiano e un acquirente privato consumatore italiano è rilevante ai fini iva in Italia. Trattandosi di operazione assimilata alle “vendite a distanza” non vi è obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente) ed è previsto altresì l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Il soggetto passivo iva italiano dovrà comunque procedere alla liquidazione dell’iva applicando l’aliquota specifica prevista per il bene ceduto e ad annotare l’operazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 Dpr 633/72.

B2C: Commercio elettronico indiretto a livello UE

Partendo dal presupposto che in presenza dei requisiti esaminati in precedenza, nel concetto di “vendita a distanza” vi rientra anche il commercio elettronico indiretto verso consumatori privati, si evidenzia che a livello comunitario, la normativa di riferimento è contenuta negli articoli 33 e 34 della Direttiva 2006/112. Dal contenuto del dispositivo comunitario ne deriva che, con riferimento alla territorialità IVA riservata alla vendita a distanza nei confronti di privati consumatori dell’UE, al fine di prevenire fenomeni distorsivi della concorrenza, tali vendite sono territorialmente rilevanti ai fini iva nel paese del cessionario privato (luogo di consumo) qualora siano superate delle soglie (soglie di protezione) fissate da ciascun Stato membro.

  • per le vendite sopra la soglia di protezione, l’IVA è dovuta nello Stato UE di destinazione o consumo con obbligo da parte del cedente italiano di nominare un rappresentante fiscale, ovvero identificazione diretta iva ovvero stabile organizzazione nel paese UE di destinazione dei beni;

  • per le vendite sotto la soglia, l’IVA è dovuta nello Stato del cedente fornitore, salvo che non si opti per la tassazione nello Stato di destinazione.

La disciplina fiscale sopra delineata è stata oggetto di importanti modifiche con decorrenza dal 1° luglio 2021, data in cui è divenuta pienamente operativa nell’ordinamento tributario italiano la direttiva UE n. 2017/2055 relativamente alla territorialità ai fini IVA delle vendite a distanza intracomunitarie e pertanto anche del commercio elettronico indiretto B2C con privati UE.

Nozione di “vendita a distanza di beni intracomunitari”

La Direttiva fornisce una nuova nozione di vendita a distanza intracomunitaria di beni definendola: “cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, in presenza, altresì delle seguenti condizioni:

○ la cessione è effettuata nei confronti di un soggetto non passivo d’imposta o nei confronti di un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti all’IVA;

○ i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione con o senza collaudo da parte del fornitore. Sono altresì esclusi i beni soggetti al regime del margine.

Sono considerate, altresì, vendite a distanza intracomunitaria, non solo quelle tramite internet ma tutte quelle in cui il fornitore si occupa del trasporto o lo facilita o anche interviene solo indirettamente.

Territorialità IVA. Cessioni di beni a privati UE

A decorrere dal 1° luglio 2021 le operazioni di commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel paese UE di destinazione dei beni, senza l’applicazione delle soglie di protezione di ciascun Stato membro.

È stata invece introdotta un’unica soglia per tutte le operazioni di commercio elettronico (diretto e indiretto) pari a 10.000 euro IVA esclusa entro la quale continua ad applicarsi l’IVA nel Paese in cui è stabilito il cedente. Nel monitoraggio, ai fini del superamento della soglia dei 10.000 euro rilevano non solo il volume delle vendite a distanza intracomunitarie (commercio elettronico indiretto) ma anche i servizi TTE nei confronti di privati UE (commercio elettronico diretto). Se nel corso dell’anno civile la citata soglia viene superata, si applica a partire da tale data l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destinazione dei beni. Il meccanismo della soglia non si applica se il fornitore è stabilito in più di uno Stato membro.

Dal regime MOSS al regime OSS

Il recepimento della Direttiva comunitaria ha introdotto anche un nuovo regime opzionale di tassazione IVA, definito OSS “One stop shop” che permette ai cedenti di assolvere a tutti gli adempimenti IVA direttamente dal proprio Stato di stabilimento senza dover necessariamente procedere con la nomina di un rappresentante fiscale ovvero identificazione indiretta IVA ovvero stabile organizzazione nel Paese del privato consumatore.

Il sistema OSS rappresenta l’evoluzione del MOSS applicabile ai soli servizi TTE. Si tratta, infatti, di un regime valevole anche per altri tipi di operazione considerando che, a partire dal 1° luglio 2021, è applicabile, oltre alle vendite a distanza di beni intracomunitari, anche per tutti gli altri servizi B2C (diversi da quelli TTE e ai quali non si applica la soglia dei 10.000 euro) per i quali l’IVA è dovuta nel Paese del committente, nonché alle vendite interne di beni facilitate dai marketplaces.

Il regime suddetto prevede due configurazioni

  • regime OSS non UE: a cui possono aderire i soggetti non stabiliti nell’UE per tutti i servizi (TTE e non) nei rapporti B2C;

  • regime OSS UE: a cui possono aderire sia i soggetti stabiliti nell’UE per i servizi (TTE e non) e per le vendite a distanza intracomunitaria di beni nei rapporti B2C, sia i soggetti non stabiliti nell’UE limitatamente alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le vendite facilitate tramite interfacce elettroniche.

Il soggetto passivo che abbia optato per il regime OSS deve presentare una speciale dichiarazione IVA trimestrale esclusivamente mediante il portale web OSS entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio), liquidando l’IVA sulle operazioni B2C in funzione delle specifiche aliquote IVA dei Paesi UE di residenza dei privati consumatori. Entro lo stesso termine il soggetto passivo effettua, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, il versamento dell’IVA dovuta e lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni e ripartisce l’imposta tra i diversi Stati membri di consumo. In Italia l'iscrizione avviene dal Portale OSS nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, con la propria partita IVA. La dichiarazione OSS è separata dalla dichiarazione IVA nazionale: le imprese continuano a presentare la dichiarazione IVA nazionale per le operazioni interne.

Abrogazione franchigia IVA per le piccole spedizioni

Coerentemente con il nuovo sistema di tassazione dei beni importati di valore intrinseco non superiore ai 150 euro, è stata disposta l’abrogazione dell’esenzione IVA sulle spedizioni di modico valore. Dal 1° luglio 2021 l’IVA si applica sempre, mentre l’esenzione del dazio resta in vigore fino ad importi non superiori a 150,00 euro.

Il regime IOSS

Al fine di contrastare le frodi e gli eventuali effetti distorsivi della concorrenza nei mercati dell’UE, il legislatore comunitario è intervenuto anche relativamente alle importazioni di beni oggetto di vendita a distanza in ambito UE, attraverso l’introduzione di un nuovo regime IVA definito IOSS “Import one stop shop”.

Il regime IOSS è definito quale regime speciale facoltativo per le vendite a distanza di beni importati da territori extra-UE, ceduti a privati comunitari e con valore intrinseco inferiore o uguale a euro 150,00. Tale regime permette ai cedenti extra-UE di assolvere agli adempimenti IVA (liquidazione mensile IVA) previsti dalla normativa comunitaria per le cessioni di beni ivi effettuate attraverso un unico identificativo UE e il relativo sportello telematico del Paese in cui il cedente si è identificato.

Responsabilizzazione delle interfacce elettroniche

Per assicurare la corretta liquidazione dell’imposta IVA sulle vendite di beni intracomunitari, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno coinvolgere tutte le piattaforme, portali o mezzi analoghi (le c.d. interfacce elettroniche) quali facilitatori delle operazioni commerciali, attribuendo agli stessi la responsabilità fiscale IVA. Ciò comporta che tutti i marketplace che facilitano le vendite a distanza di:

  • prodotti importati direttamente da extra-UE con valore intrinseco uguale o inferiore a euro 150,00;

  • vendite effettuate nell’UE da un soggetto passivo non stabilito nell’UE ad un soggetto non passivo di imposta;

sono considerati quali effettivi “cedenti dei beni ai fini IVA” e unici responsabili dei relativi adempimenti, sostituendosi fiscalmente, attraverso una “finzione giuridica”, agli effettivi cedenti extra-UE. Ciò significa che, per effetto di tale “finzione”, si presume che l’interfaccia elettronica effettui l’acquisto dal fornitore e che esegua la cessione al cliente. Tale “finzione” non opera se l’interfaccia elettronica esegua unicamente il trattamento dei pagamenti, la catalogazione/pubblicità dei beni o il reindirizzamento/trasferimento degli acquirenti verso altre interfacce.

Novità in arrivo dal 1° gennaio 2027

Dal 1° gennaio 2027 entreranno in vigore aggiornamenti normativi sul regime OSS, tra cui una modifica al calcolo della soglia dei 10.000 euro: ai fini del superamento della soglia si terranno in considerazione solo le vendite a distanza intracomunitarie effettuate dallo Stato membro in cui il soggetto è stabilito. Per chi opera nel commercio elettronico B2C è quindi importante monitorare il proprio volume di vendite e prepararsi a queste novità.

Domande Frequenti (FAQ)

Qual è la differenza tra MOSS e OSS?

Il MOSS era il regime speciale introdotto nel 2015 per i soli servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici) B2C. Dal 1° luglio 2021 è stato assorbito dal regime OSS, che estende la semplificazione anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e agli altri servizi B2C.

Quando scatta l'obbligo di applicare l'IVA nel Paese del consumatore UE?

Quando le vendite a distanza intra-UE e i servizi TTE verso privati superano la soglia unica di 10.000 euro (IVA esclusa) nell'anno civile. Sotto soglia l'IVA si applica in Italia; è comunque possibile optare per l'OSS anche sotto soglia.

Come si presenta la dichiarazione OSS?

La dichiarazione OSS è trimestrale e va presentata esclusivamente tramite il portale OSS dell'Agenzia delle Entrate entro il 20 del mese successivo al trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio), con versamento dell'IVA entro lo stesso termine e senza possibilità di compensazione.

Il regime OSS sostituisce la dichiarazione IVA nazionale?

No. La dichiarazione OSS è separata dalla dichiarazione IVA nazionale: le imprese continuano a presentare la dichiarazione IVA nazionale per le operazioni interne e utilizzano l'OSS esclusivamente per le operazioni B2C verso altri Stati UE.

Cosa cambia per l'OSS dal 1° gennaio 2027?

Dal 1° gennaio 2027 cambia il calcolo della soglia dei 10.000 euro: conteranno solo le vendite a distanza intracomunitarie effettuate dallo Stato membro in cui il soggetto è stabilito.

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Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.

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