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Assegnazione e cessione beni ai soci 2023

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Rosario Emmi

Assegnazione dei beni ai soci di società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni e in accomandita per azioni, di cosa si tratta?

Una norma ripescata dalla legge di bilancio 2023 e già proposta nel 2016, con le stesse modalità.

Quali sono i beni che rientrano nella assegnazione agevolata ai soci?

Si tratta dei beni mobili registrati e dei beni immobili di proprietà delle società, appartenenti a specifiche categorie, classificate secondo una precisa logica aziendale.
Il vantaggio per i soci di società proprietarie di immobili è evidente, attraverso questo strumento è possibile assegnare ai soci e cedere in modo agevolato dei beni, superando il problema della rilevazione di ingenti plusvalenze.
I beni immobili, presenti nell’inventario societario, sono detenuti con la finalità di essere utilizzati per le attività proprie dell’impresa. Si tratta di beni strumentali che sono impiegati per la produzione di beni o servizi.
In alcuni casi, questi beni, hanno cessato la loro funzione e non sono più impiegati nel ciclo produttivo. Questo avviene quando la società è in liquidazione o, di fatto, inattiva.
In questi casi il bene, ancorché strumentale per sua natura, non lo è per la sua destinazione, essendo invece locato, concesso in comodato o in attesa di essere liquidato.
In tutti questi casi il bene immobile, grazie alla possibilità di usufruire della norma sulle assegnazioni agevolate per il 2023, può essere estromesso senza il pagamento della imposta sulla plusvalenza, con il semplice versamento di un’imposta sostitutiva.
Per fare un esempio pratico della attività da svolgere per una società in accomandita semplice:
Bene immobile ➝ Valore del bene iscritto in bilancio 80KEuro
Bene immobile ➝ Valore catastale 250KEuro
In questi casi è possibile estromettere il bene ed assegnarlo al socio entro il 31 maggio 2023, con il versamento di una imposta sostitutiva tra 8 e 10,50% sul valore catastale e non necessariamente sul valore di mercato.
L’imposta sostitutiva non comprende l’iva ma irpef, ires e IRAP. Con il versamento agevolato è possibile risparmiare delle somme che potrebbero essere anche molto ingenti.
Un ulteriore risparmio è quello dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, che viene ridotta alla metà.
Unica condizione soggettiva per l’accesso al beneficio è la iscrizione dei soci assegnatari sul libro soci al 30 settembre 2022, comunque lo status di socio a quella data.

Calcolo di imposta sostitutiva:

Valore di bilancio Euro 80.000 (valore fiscalmente riconosciuto)
Valore catastale Euro 250.000
Valore normale di mercato Euro 500.000
Base imponibile non agevolata:
Euro= 420.000
Base imponibile agevolata
Euro= 170.000
Imposta IRPEF aliquota massima + IRAP in caso di assegnazione senza agevolazione a socio
Circa 47%
Imposte in caso di cessione del bene o assegnazione non agevolata
Euro 420.000 x 47% = 197.400 Euro
Imposta sostitutive in caso di cessione del bene o assegnazione agevolata
Euro 170.000 x 8% = 13.600 Euro
Il caso proposto reca un vantaggio fiscale notevole, che rende molto allettante questa agevolazione, nel caso in cui il bene sia utilizzato con destinazione non strumentale da parte della società o, addirittura, sia inutilizzato.
Per la cessione del bene a terzi, bisognerà attendere cinque anni, se si vuole evitare una tassazione in della plusvalenza in capo al socio che ha ricevuto il bene assegnato.
La misura di estromissione agevolata consente un risparmio fiscale significativo nel caso di società di persone, in quanto gli utili sono tassati per trasparenza e l’assegnazione non comporta delle ulteriori applicazioni di imposta al socio che entra in possesso del bene immobile.
Nel caso, invece, di società di capitali, è necessario valutare gli effetti sulla situazione patrimoniale della società e la specifica distribuzione di utili (derivanti dalla quota di patrimonio netto eventualmente corrispondente), che subirà una tassazione, anche in questo caso agevolata, del 13% anziché del 26%, a determinate condizioni.
La stessa misura di agevolazione, con alcuni accorgimenti si può applicare anche alle imprese individuali che intendano estromettere, a vantaggio del titolare, dei beni immobili dal patrimonio della ditta.
In tutti i casi di assegnazione agevolata, sia che si tratti di impresa individuale che di società, la ratio della normativa, ruota su un principio: Il bene assegnato o ceduto non deve essere destinato alla attività di impresa.
E’ il caso di un negozio di proprietà della società dove venga svolta l’attività principale di commercio al dettaglio. In questo caso non è possibile optare per la assegnazione agevolata.
Per quale motivo non posso assegnare il bene strumentale per caratteristiche e destinazione?
Sarebbe una operazione in cui si realizza un vantaggio nella gestione dell’immobile in proprietà e non corrisponde al principio per cui la norma è stata pensata.
Con la estromissione o assegnazione agevolata il legislatore intende dare nuovo vigore al mercato immobiliare dei fabbricati strumentali, disimpegnando i beni dall’assoggettamento ad imposte sulla plusvalenza e favorendo la loro circolazione.
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