Verificato al 2 ottobre 2026 · Fonti: artt. 2380-bis, 2382, 2383, 2463 e 2475 c.c.; artt. 2, 50, 73, 110, 162 e 167 del TUIR; art. 24 D.P.R. 600/1973; artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000 · Circolari INPS n. 164/2004 e n. 102/2018; circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2024
La residenza in Italia dell'amministratore non è un requisito di legge: gli artt. 2475 e 2380-bis c.c. non la prevedono e l'art. 2382 c.c. elenca come cause di ineleggibilità solo interdizione, inabilitazione, fallimento e condanne con interdizione dai pubblici uffici. Quando amministratore o socio vivono all'estero cambiano però la residenza fiscale della persona (art. 2 TUIR), la residenza della società e il rischio di esterovestizione (art. 73 TUIR), i contributi INPS del non residente e le ritenute sui compensi.
In breve
- La residenza italiana non è un requisito di legge per l'amministratore di una SRL: gli artt. 2475 e 2380-bis c.c. non la prevedono e l'art. 2382 c.c. elenca come cause di ineleggibilità solo interdizione, inabilitazione, fallimento e condanne con interdizione.
- Il fronte vero è fiscale: se sede legale, sede di direzione effettiva o gestione ordinaria restano in Italia, la società (anche estera) è residente in Italia ai fini IRES (art. 73, co. 3, TUIR); per la persona fisica contano residenza, domicilio, presenza fisica e anagrafe (art. 2 TUIR).
- Per l'INPS conta dove si riferisce l'attività: l'amministratore non residente di una società italiana resta di norma in Gestione separata (circolare INPS n. 164/2004), salvo che si applichi la legislazione di un altro Stato per effetto delle convenzioni.
Serve un amministratore residente in Italia?
Sul piano societario la risposta è no. L'art. 2475, co. 1, c.c. prevede che, «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479», e aggiunge che «si applica l'articolo 2382»: nessun riferimento a residenza, cittadinanza o domicilio italiano. Nelle società per azioni il principio è esplicito, perché l'art. 2380-bis, co. 2, c.c. prevede che «l'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci».
Chi cerca la norma che imporrebbe di vivere in Italia finisce sempre sull'art. 2382 c.c., richiamato dall'art. 2475. Il testo è tassativo: non può essere nominato amministratore, e se nominato decade, «l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi». Nessuna di queste cause riguarda la residenza; un'eventuale clausola statutaria che aggiunga requisiti ulteriori va valutata con il notaio.
Resta il vincolo della sede. L'art. 2463, n. 1 e n. 2, c.c. impone di indicare nell'atto costitutivo il domicilio o la sede e la cittadinanza di ciascun socio e «il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie», mentre l'art. 2383, co. 4, c.c. — richiamato per le SRL dal secondo comma dell'art. 2475 — impone di iscrivere la nomina entro trenta giorni con «il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza» di ciascun amministratore. Anche un domicilio estero si comunica e si pubblica. Sul piano pratico, l'amministratore estero deve poter gestire gli adempimenti: a titolo di esempio, un domicilio eletto, la PEC societaria, la firma digitale o procure e il codice fiscale sono strumenti che conviene predisporre prima della nomina.
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Residenza fiscale della società: l'art. 73 TUIR
Il testo vigente dell'art. 73, co. 3, TUIR — novellato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, con effetto dal periodo d'imposta 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare — considera residenti «le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale». La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024 chiarisce che sono stati eliminati il riferimento alla «sede dell'amministrazione» e quello all'«oggetto principale».
Per sede di direzione effettiva si intende «la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso»; per gestione ordinaria, «il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso». I criteri sono alternativi: ne basta uno in Italia per radicare la residenza fiscale, anche di una società costituita all'estero, se le decisioni strategiche vengono assunte di fatto dall'Italia.
L'art. 73, co. 5-bis, TUIR aggiunge una presunzione relativa pensata contro l'esterovestizione: salvo prova contraria, sono residenti in Italia le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società italiane quando sono controllate da soggetti residenti in Italia oppure amministrate in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.
Esterovestizione: cosa si rischia e come si difende la scelta estera
L'esterovestizione è la localizzazione fittizia della residenza fiscale all'estero: non è un reato a sé, ma una qualificazione fiscale con effetti amministrativi e, se ricorrono altri presupposti, anche penali.
| Fronte | Norma | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Residenza fiscale della società estera | art. 73, co. 3 e 5-bis, TUIR | La società estera è tassata in Italia come residente, con IRES sugli utili ovunque prodotti |
| Stabile organizzazione | art. 162, co. 1, TUIR | Una sede fissa d'affari in Italia può farvi tassare il reddito della società estera |
| Imprese estere controllate (CFC) | art. 167, co. 1, TUIR | I redditi della controllata estera a bassa tassazione possono essere imputati al soggetto residente |
| Transfer pricing | art. 110, co. 7, TUIR | Le operazioni infragruppo con l'estero sono valutate al valore normale di libera concorrenza |
| Rilevanza penale | artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000 | Dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, con le soglie di punibilità previste |
Sul piano penale, l'ordinamento italiano non prevede un reato chiamato "esterovestizione": le conseguenze passano dalle dichiarazioni. L'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 punisce la dichiarazione infedele quando l'imposta evasa supera 100.000 euro e gli elementi attivi sottratti superano il 10% di quelli dichiarati o, comunque, due milioni di euro; l'art. 5 punisce l'omessa dichiarazione quando l'imposta evasa supera 50.000 euro. Quando la scelta estera è genuina, il rimedio è documentare la sostanza: dove si riunisce l'organo di gestione, chi firma i contratti, dove operano le persone che decidono, quale attività economica effettiva svolge la controllata. È il punto decisivo anche per chi apre una società all'estero e fattura alla propria SRL italiana.
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Il socio che si trasferisce all'estero mantenendo la SRL
La società non segue il socio: se la SRL mantiene in Italia la sede legale resta residente in Italia ai sensi dell'art. 73, co. 3, TUIR, con gli stessi obblighi di bilancio e dichiarativi. Cambia la posizione del socio persona fisica. Ai sensi dell'art. 2, co. 2, TUIR è residente in Italia chi, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni, 184 negli anni bisestili), considerando anche le frazioni di giorno, ha la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero è ivi presente; il domicilio è «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona». L'iscrizione all'anagrafe è una presunzione relativa, superabile con la prova contraria.
Due avvertenze. Chi si trasferisce in uno Stato a fiscalità privilegiata e si cancella dall'anagrafe italiana resta presunto residente in Italia, salvo prova contraria (art. 2, co. 2-bis, TUIR); la Svizzera è stata rimossa dall'elenco con efficacia dal 1° gennaio 2024. Per i cittadini italiani che trasferiscono la residenza all'estero, inoltre, la dichiarazione va presentata all'ufficio consolare competente entro 90 giorni, e l'omissione è sanzionata da 200 a 1.000 euro per ciascun anno.
Esempio ipotetico: Marta, socia e amministratrice unica di una SRL milanese, si trasferisce a Lisbona e cancella la residenza anagrafica italiana, mantenendo la carica. La SRL resta residente in Italia; per Marta il compenso diventa reddito di non residente, con ritenuta del 30% a titolo d'imposta (art. 24, co. 1-ter, D.P.R. 600/1973), e la posizione INPS va verificata con il Regolamento (CE) n. 883/2004, perché il Portogallo è uno Stato membro. Attenzione a non confondere i piani: se le decisioni continuano a essere prese da Milano, la SRL è comunque residente in Italia e non c'è un'esterovestizione da contestare; il punto debole diventa la residenza fiscale di Marta, che può restare in Italia anche dopo la cancellazione anagrafica (art. 2 TUIR), o quella di un eventuale veicolo estero usato per fatturare alla SRL.
Contributi INPS del socio e dell'amministratore non residente
L'amministratore di società rientra tra i soggetti iscritti alla Gestione separata: la scheda ufficiale INPS sulle iscrizioni dei parasubordinati elenca tra le categorie destinatarie i «titolari di cariche sociali quali Presidente del CdA, amministratori di società, sindaci e revisori». Per i non residenti il riferimento è la circolare INPS n. 164 del 21 dicembre 2004: l'obbligo di iscrizione e contribuzione sussiste «se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano», e questi principi valgono «in assenza di una diversa disciplina convenzionale». Per gli amministratori, le convenzioni modellate sull'art. 16 del Modello OCSE attribuiscono l'imposizione allo Stato di residenza della società: un amministratore estero può quindi dover versare contributi italiani sul compenso percepito dalla SRL.
Per chi opera in più Stati dell'Unione europea, la circolare INPS n. 102 del 16 ottobre 2018 applica il Regolamento (CE) n. 883/2004: vale la legislazione unica e, in linea di principio, quella dello Stato in cui l'attività è svolta. Se competente è un altro Stato — situazione certificata dal documento A1 — non ci sono contributi in Italia e, se già versati, la posizione è gestita d'ufficio. Per i residenti extra-UE i Regolamenti europei non si applicano automaticamente e contano le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale: l'INPS elenca oltre venti Paesi convenzionati, tra cui Argentina, Brasile, Canada e Québec, Giappone, Israele, Stati Uniti, Tunisia, Uruguay e Venezuela. Senza convenzione vale il criterio di territorialità della circolare n. 164/2004. Il compenso pagato all'amministratore non residente è inoltre soggetto a una ritenuta del 30% a titolo d'imposta (art. 24, co. 1-ter, D.P.R. 600/1973, per i redditi assimilati di cui all'art. 50, co. 1, lett. c-bis, TUIR), salvo convenzioni.
| Situazione | Legislazione previdenziale | Effetto pratico |
|---|---|---|
| Amministratore residente in Italia | Gestione separata INPS | Contributi sul compenso della carica |
| Amministratore residente UE, attività riferita alla SRL italiana | Reg. (CE) 883/2004; se l'Italia è competente, Gestione separata | Contributi italiani; se competente lo Stato estero (A1), nessun obbligo in Italia |
| Amministratore extra-UE, Paese convenzionato | Convenzione bilaterale di sicurezza sociale | Si applicano le regole di coordinamento della convenzione |
| Amministratore extra-UE, nessuna convenzione | Circolare INPS n. 164/2004 | Contributi dovuti se l'attività si riferisce all'Italia o il committente è italiano |
Le regole e la prassi INPS richiamate sono verificate al 2 ottobre 2026: aliquote, massimali e istruzioni operative cambiano con le circolari annuali dell'Istituto e vanno ricontrollati a ogni nuovo anno contributivo.
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FAQ
Posso aprire una SRL in Italia senza avere la residenza in Italia?
Sì. L'art. 2463 c.c. chiede di indicare il domicilio o la sede e la cittadinanza di ciascun socio, proprio perché possono essere esteri. La residenza rileva sul piano fiscale (art. 2 TUIR) e previdenziale, non sulla validità della nomina.
Serve per forza un amministratore che viva in Italia?
No. L'art. 2475, co. 1, c.c. non prevede la residenza tra i requisiti della carica; l'art. 2382 c.c., richiamato dalla stessa norma, elenca solo interdizione, inabilitazione, fallimento e condanne con interdizione. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.
Cosa deve indicare il Registro delle imprese sull'amministratore estero?
L'art. 2383, co. 4, c.c. — richiamato per le SRL dall'art. 2475, co. 2 — impone di iscrivere la nomina entro trenta giorni con cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; il domicilio può essere estero. A titolo di esempio, per gestire gli adempimenti servono strumenti come un domicilio eletto, la PEC societaria, la firma digitale e il codice fiscale.
Un socio che si trasferisce all'estero mantiene la sua SRL?
Sì. Se la SRL mantiene in Italia la sede legale resta residente in Italia (art. 73, co. 3, TUIR), indipendentemente dalla residenza dei soci. Cambia la posizione del socio, la cui residenza va verificata con l'art. 2 TUIR.
Quando scatta l'esterovestizione?
Quando una società estera ha in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale (art. 73, co. 3, TUIR). Il co. 5-bis aggiunge una presunzione relativa per le estere controllate da residenti italiani o amministrate in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.
Chi versa i contributi INPS dell'amministratore residente extra-UE?
Dipende dalla convenzione. Senza convenzione, la circolare INPS n. 164/2004 prevede i contributi alla Gestione separata quando l'attività è svolta in Italia o il committente è italiano. Con una convenzione di sicurezza sociale si applicano le sue regole di coordinamento.
Il compenso dell'amministratore estero subisce ritenute italiane?
In via di principio sì. Il compenso per la carica è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. c-bis, TUIR) e quello pagato a non residenti è soggetto a ritenuta del 30% a titolo d'imposta (art. 24, co. 1-ter, D.P.R. 600/1973), salvo convenzioni.
Cosa cambia se il socio si trasferisce in un Paese a fiscalità privilegiata?
Si presume residente in Italia, salvo prova contraria, il cittadino italiano cancellato dall'anagrafe e trasferito in uno Stato a fiscalità privilegiata (art. 2, co. 2-bis, TUIR). La Svizzera è stata rimossa dall'elenco dal 1° gennaio 2024. Serve la prova della perdita di ogni significativo collegamento con l'Italia.
Fonti normative e documenti ufficiali
Per il testo di codice civile, TUIR, D.P.R. 600/1973 e D.Lgs. 74/2000 si utilizzano le riproduzioni integrali di Brocardi (fonte secondaria autorevole, con dispositivo aggiornato); il testo ufficiale è pubblicato su Normattiva e in Gazzetta Ufficiale. Circolari e documenti di prassi sono invece fonti ufficiali, lette sui portali istituzionali.
- Codice civile, art. 2380-bis — amministrazione della società
- Codice civile, art. 2475 — amministrazione della SRL
- Codice civile, art. 2382 — cause di ineleggibilità e decadenza
- Codice civile, art. 2383 — nomina e revoca degli amministratori
- Codice civile, art. 2463 — costituzione della SRL
- TUIR, art. 2 — residenza fiscale delle persone fisiche
- TUIR, art. 73 — residenza fiscale delle società
- D.P.R. 600/1973, art. 24 — ritenute sui redditi assimilati
- D.Lgs. 74/2000, art. 4 — dichiarazione infedele
- D.Lgs. 74/2000, art. 5 — omessa dichiarazione
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 — residenza fiscale di persone fisiche e società
- INPS, circolare n. 164 del 21 dicembre 2004 — Gestione separata e non residenti
- INPS, circolare n. 102 del 16 ottobre 2018 — legislazione applicabile alla Gestione separata
- INPS — Stati extra UE convenzionati con l'Italia
- INPS — Iscrizione dei parasubordinati alla Gestione Separata







