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Costituzione SRL
08/10/2021
5 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Acceleratori e incubatori di startup: quali differenze?

Sentiamo spesso parlare di incubatori e acceleratori di startup, ma non tutti ne conoscono le caratteristiche e le differenze principali.

Acceleratori e incubatori di startup: quali differenze?
Costituzione SRL
08/10/2021
5 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Incubazione e accelerazione restano modelli organizzativi diversi ma non sequenziali per legge; per gli operatori certificati valgono sezioni speciali, requisiti e punteggi del D.M. 20 dicembre 2024. È inoltre attivo il credito d’imposta dell’8% per investimenti dei soggetti certificati, alle condizioni MIMIT.

Sentiamo spesso parlare di incubatori e acceleratori di startup, ma non tutti ne conoscono le caratteristiche e le differenze principali. Le startup, per svilupparsi, hanno necessità di richiedere finanziamenti e supporto e tra le varie opzioni disponibili è possibile scegliere di fare ricorso ad un incubatore o ad un acceleratore. 

Capirne bene le peculiarità permette ai giovani startupper di scegliere il tipo di percorso più adatto per il loro processo di crescita. Infatti, entrambi nascono per aiutare le startup e le PMI innovative, ma possono intervenire in fasi diverse e non esiste un passaggio obbligatorio dall’uno all’altro.

Se l’incubatore di startup può accompagnare anche idee in fase iniziale o società già costituite, l’acceleratore può lavorare con progetti a diversi livelli di maturità. La scelta dipende dagli obiettivi, dai servizi, dai criteri di selezione e dal contratto del singolo programma.

Vediamo, adesso nel dettaglio le principali caratteristiche e le differenze tra un incubatore ed un acceleratore.

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Cos’è un incubatore di startup?

Per avere una prima idea, ci affidiamo alla definizione della Commissione Europea, che definisce, “un incubatore d’impresa un’organizzazione che accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuove imprese”.

L’incubatore può rivolgersi a team con un’idea ancora da sviluppare, ma anche a startup già costituite. Gli spazi attrezzati e il lavoro in presenza sono servizi possibili, non l’unica forma di incubazione: possono essere messi a disposizione anche spazi collaborativi e infrastrutture convenzionate, secondo il programma e i requisiti applicabili.

  • consulenza, secondo le condizioni del programma

  • formazione

  • infrastrutture e spazi di lavoro

  • tecnologie e piattaforme

  • eventuali opportunità di finanziamento

    , senza garanzia di erogazione

Le startup che intendono ricevere supporto possono candidarsi spontaneamente o rispondere a bandi e call; criteri di selezione, contratto e condizioni economiche sono stabiliti dal singolo incubatore.

La durata del percorso di incubazione è stabilita dal singolo programma o contratto: non esiste nell’art. 25 del D.L. 179/2012 o nel D.M. 20 dicembre 2024 un limite generale di 36 mesi.

La natura pubblica o privata, l’eventuale corrispettivo e l’eventuale acquisizione di quote variano per soggetto. La certificazione richiede una società di capitali, anche cooperativa, o una Societas Europaea residente in Italia, non la natura pubblica dell’ente né la gratuità dei servizi.

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Cosa è un acceleratore?

L’acceleratore può essere scelto come fase successiva all’incubazione, ma non è uno step obbligatorio. I programmi selezionano i progetti secondo criteri propri e possono includere servizi professionali, mentoring e opportunità di confronto con investitori, senza garantire risultati.

Gli acceleratori possono lavorare con startup o aziende già avviate e con progetti più o meno definiti; non esiste una soglia normativa unica che imponga un business model già validato.

La durata dei programmi degli acceleratori varia in base al programma, alla fase e al contratto. Le durate di alcuni percorsi seed o second-stage sono dati di mercato da verificare per il singolo programma e non regole generali.

Un programma può prevedere servizi gratuiti, fee, grant, equity o combinazioni di questi modelli. Quando è prevista equity, la percentuale è quella del singolo term sheet e non esiste un intervallo legale o universale.

Gli acceleratori possono avere finalità profit, pubbliche o miste. Il corrispettivo può consistere in fee, grant, equity o altri modelli previsti dal contratto: l’eventuale acquisizione di quote societarie e la relativa percentuale dipendono dal term sheet e dalla negoziazione.

Gli acceleratori possono facilitare l’incontro con investitori, business angel e altre risorse, ma si tratta di obiettivi e possibilità del singolo programma, non di risultati garantiti né di un vantaggio assoluto rispetto a ogni incubatore.

Incubatori e acceleratori certificati

Dal 2024 la normativa distingue l’incubatore certificato dall’acceleratore certificato, iscritti in sezioni speciali diverse del Registro delle Imprese. L’acceleratore certificato è definito come un incubatore che svolge in via esclusiva attività di supporto e accelerazione. Per la certificazione occorrono una società di capitali, anche cooperativa, o una Societas Europaea residente in Italia, l’autocertificazione e il rispetto dei requisiti del D.M. 20 dicembre 2024. I punteggi minimi complessivi sono 30 punti nella tabella A e 40 nella tabella B; tra gli indicatori rientrano struttura e banda, attrezzature o sale prova, struttura tecnica, convenzioni e risultati dell’attività. La verifica dello status va fatta nel Registro delle Imprese.

Credito d’imposta per soggetti certificati

L’art. 32 della L. 193/2024 prevede, dal periodo d’imposta 2025, un credito d’imposta pari all’8% per investimenti nel capitale di startup innovative effettuati da incubatori e acceleratori certificati attivi e iscritti. L’investimento agevolabile è massimo di 500.000 euro per periodo d’imposta, con mantenimento per almeno tre anni, nel limite de minimis di 300.000 euro in tre anni e delle risorse stanziate pari a 1,8 milioni di euro annui. La misura richiede il rispetto delle condizioni e della procedura MIMIT, non è automatica per ogni operatore commerciale.

In definitiva…

Non esiste una scelta migliore in assoluto: la valutazione dipende dalla maturità del progetto, dagli obiettivi, dai servizi offerti, dai criteri di selezione e dalle condizioni contrattuali. Incubatore e acceleratore possono anche non essere utilizzati in sequenza.

Per una startup iniziale, un incubatore può essere un criterio pratico da valutare; per una startup più avviata, un acceleratore può essere adatto se offre servizi coerenti con gli obiettivi. Non sono regole universali.

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Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.

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