Incubazione e accelerazione restano modelli organizzativi diversi ma non sequenziali per legge; per gli operatori certificati valgono sezioni speciali, requisiti e punteggi del D.M. 20 dicembre 2024. È inoltre attivo il credito d’imposta dell’8% per investimenti dei soggetti certificati, alle condizioni MIMIT.
Sentiamo spesso parlare di incubatori e acceleratori di startup, ma non tutti ne conoscono le caratteristiche e le differenze principali. Le startup, per svilupparsi, hanno necessità di richiedere finanziamenti e supporto e tra le varie opzioni disponibili è possibile scegliere di fare ricorso ad un incubatore o ad un acceleratore.
Capirne bene le peculiarità permette ai giovani startupper di scegliere il tipo di percorso più adatto per il loro processo di crescita. Infatti, entrambi nascono per aiutare le startup e le PMI innovative, ma possono intervenire in fasi diverse e non esiste un passaggio obbligatorio dall’uno all’altro.
Se l’incubatore di startup può accompagnare anche idee in fase iniziale o società già costituite, l’acceleratore può lavorare con progetti a diversi livelli di maturità. La scelta dipende dagli obiettivi, dai servizi, dai criteri di selezione e dal contratto del singolo programma.
Vediamo, adesso nel dettaglio le principali caratteristiche e le differenze tra un incubatore ed un acceleratore.

Cos’è un incubatore di startup?
Per avere una prima idea, ci affidiamo alla definizione della Commissione Europea, che definisce, “un incubatore d’impresa un’organizzazione che accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuove imprese”.
L’incubatore può rivolgersi a team con un’idea ancora da sviluppare, ma anche a startup già costituite. Gli spazi attrezzati e il lavoro in presenza sono servizi possibili, non l’unica forma di incubazione: possono essere messi a disposizione anche spazi collaborativi e infrastrutture convenzionate, secondo il programma e i requisiti applicabili.
consulenza, secondo le condizioni del programma
formazione
infrastrutture e spazi di lavoro
tecnologie e piattaforme
eventuali opportunità di finanziamento
, senza garanzia di erogazione
Le startup che intendono ricevere supporto possono candidarsi spontaneamente o rispondere a bandi e call; criteri di selezione, contratto e condizioni economiche sono stabiliti dal singolo incubatore.
La durata del percorso di incubazione è stabilita dal singolo programma o contratto: non esiste nell’art. 25 del D.L. 179/2012 o nel D.M. 20 dicembre 2024 un limite generale di 36 mesi.
La natura pubblica o privata, l’eventuale corrispettivo e l’eventuale acquisizione di quote variano per soggetto. La certificazione richiede una società di capitali, anche cooperativa, o una Societas Europaea residente in Italia, non la natura pubblica dell’ente né la gratuità dei servizi.

Cosa è un acceleratore?
L’acceleratore può essere scelto come fase successiva all’incubazione, ma non è uno step obbligatorio. I programmi selezionano i progetti secondo criteri propri e possono includere servizi professionali, mentoring e opportunità di confronto con investitori, senza garantire risultati.
Gli acceleratori possono lavorare con startup o aziende già avviate e con progetti più o meno definiti; non esiste una soglia normativa unica che imponga un business model già validato.
La durata dei programmi degli acceleratori varia in base al programma, alla fase e al contratto. Le durate di alcuni percorsi seed o second-stage sono dati di mercato da verificare per il singolo programma e non regole generali.
Un programma può prevedere servizi gratuiti, fee, grant, equity o combinazioni di questi modelli. Quando è prevista equity, la percentuale è quella del singolo term sheet e non esiste un intervallo legale o universale.
Gli acceleratori possono avere finalità profit, pubbliche o miste. Il corrispettivo può consistere in fee, grant, equity o altri modelli previsti dal contratto: l’eventuale acquisizione di quote societarie e la relativa percentuale dipendono dal term sheet e dalla negoziazione.
Gli acceleratori possono facilitare l’incontro con investitori, business angel e altre risorse, ma si tratta di obiettivi e possibilità del singolo programma, non di risultati garantiti né di un vantaggio assoluto rispetto a ogni incubatore.
Incubatori e acceleratori certificati
Dal 2024 la normativa distingue l’incubatore certificato dall’acceleratore certificato, iscritti in sezioni speciali diverse del Registro delle Imprese. L’acceleratore certificato è definito come un incubatore che svolge in via esclusiva attività di supporto e accelerazione. Per la certificazione occorrono una società di capitali, anche cooperativa, o una Societas Europaea residente in Italia, l’autocertificazione e il rispetto dei requisiti del D.M. 20 dicembre 2024. I punteggi minimi complessivi sono 30 punti nella tabella A e 40 nella tabella B; tra gli indicatori rientrano struttura e banda, attrezzature o sale prova, struttura tecnica, convenzioni e risultati dell’attività. La verifica dello status va fatta nel Registro delle Imprese.
Credito d’imposta per soggetti certificati
L’art. 32 della L. 193/2024 prevede, dal periodo d’imposta 2025, un credito d’imposta pari all’8% per investimenti nel capitale di startup innovative effettuati da incubatori e acceleratori certificati attivi e iscritti. L’investimento agevolabile è massimo di 500.000 euro per periodo d’imposta, con mantenimento per almeno tre anni, nel limite de minimis di 300.000 euro in tre anni e delle risorse stanziate pari a 1,8 milioni di euro annui. La misura richiede il rispetto delle condizioni e della procedura MIMIT, non è automatica per ogni operatore commerciale.
In definitiva…
Non esiste una scelta migliore in assoluto: la valutazione dipende dalla maturità del progetto, dagli obiettivi, dai servizi offerti, dai criteri di selezione e dalle condizioni contrattuali. Incubatore e acceleratore possono anche non essere utilizzati in sequenza.
Per una startup iniziale, un incubatore può essere un criterio pratico da valutare; per una startup più avviata, un acceleratore può essere adatto se offre servizi coerenti con gli obiettivi. Non sono regole universali.
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