
Confronta il tuo netto annuo attuale (ditta individuale, SNC o SRLS) con quello della SRL: costi una tantum, anni di payback, punto di pareggio e via fiscale (conferimento ex art. 176 o trasformazione ex art. 170 TUIR).
72.245,68 €
Imposta 40.816,56 € · Contributi 36.937,76 €
82.540,27 €
Compenso 30.000,00 € + dividendi
+10.294,59 €
Costi ripagati in 0,5 anni
Conferimento dell'azienda in SRL
Art. 176, commi 1 e 2-bis, TUIR (neutralità del conferimento; per l'unica azienda dell'imprenditore individuale la successiva cessione delle quote è disciplinata dagli artt. 67 c. 1 lett. c) e 68). Dal 2027 l'art. 176 mantiene il numero nel nuovo TUIR.
Costi una tantum considerati: 5500,00 € — guadagno netto sull'orizzonte di 5 anni: +45.972,95 €
Punto di pareggio: a parità di condizioni, la SRL conviene da un reddito d'impresa di 0,00 € annui.
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La domanda corretta non è «SRL o ditta individuale?» (per quello c’è il comparatore generico), ma «la mia attività già avviata conviene che si trasformi?». La risposta dipende dal bilancio tra tre elementi: il risparmio annuo (tasse e contributi), i costi una tantum dell’operazione e l’orizzonte temporale. Il simulatore calcola tutti e tre e ti dice in quanti anni si ripaga.
| Elemento | Valori 2026 |
|---|---|
| INPS Artigiani 2026 | Fisso 4.521,36 € · 24% fino a 56.224 € · 25% oltre — Circ. INPS 14/2026 |
| INPS Commercianti 2026 | Fisso 4.611,64 € · 24,48% fino a 56.224 € · 25,48% oltre — Circ. INPS 14/2026 |
| Gestione Separata (compenso amministratore) | 35,03% · 2/3 SRL, 1/3 socio — Circ. INPS 8/2026, codice rapporto 1A |
| Forfettario | 15% (5% nuova attività) · soglia 85.000 € · coefficienti da 40% a 86% — L. 190/2014 |
| SRL | IRES 24% · IRAP 3,9% · dividendi 26% — TUIR art. 77; DPR 600/1973 art. 27 |
| Neutralità dell’operazione | Conferimento: art. 176 TUIR · Trasformazione: art. 170 TUIR, art. 2500 c.c. |
L’artigiano e il commerciante pagano i minimi fissi di gestione (4.521,36 € e 4.611,64 € nel 2026) qualunque sia il reddito, e la contribuzione sale al 24-25%. Il socio di SRL che non percepisce retribuzione non paga contributi; l’amministratore paga il 35,03% solo sul compenso.
Nella DI tutto l’utile è tassato in capo al titolare (IRPEF fino al 43%). Nella SRL puoi lasciare l’utile in società: paga solo l’IRES del 24% e distribuirai quando ti serve. Se reinvesti, la differenza si accumula.
La SRL richiede contabilità ordinaria e adempimenti societari: è il costo che pesa sui redditi bassi. Nel forfettario questo peso sparisce, ma appunto il forfettario non è compatibile con la SRL.
Ditta individuale → SRL: conferimento dell’azienda. L’art. 176, comma 1, TUIR esclude il realizzo: nessuna plusvalenza tassata al momento. Il comma 2-bis disciplina il caso dell’unica azienda: il costo fiscale delle partecipazioni ricevute è l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita. Se poi vendi le quote, quella plusvalenza segue gli artt. 67 e 68 (26% per la persona fisica, o PEX se la cessione avviene per tramite di holding).
SNC/SRLS → SRL: trasformazione soggettiva. Art. 2500 c.c. e art. 170 TUIR: «la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni». Continuano i valori fiscali, senza passaggi di proprietà.
Riallineamento facoltativo: la SRL ricevente può pagare l’imposta sostitutiva (18% imposte + 3% IRAP) sui maggiori valori per ammortizzarli. Conveniente solo con beni ammortizzabili importanti e prospettiva di utili alti; realizzare i beni entro il terzo periodo successivo annulla il beneficio.
Dipende da tre numeri: quanto vale il tuo reddito d’impresa, quanto ti costerebbe la SRL ogni anno (compenso da amministratore, contabilità ordinaria) e quanto costi l’operazione una tantum. La regola generale: sotto i 30-40.000 € di reddito la ditta individuale (soprattutto in forfettario) resta quasi sempre più conveniente; sopra i 50-60.000 € la SRL inizia a vincere perché puoi trattenere l’utile in società pagando l’IRES del 24% invece dell’IRPEF fino al 43% e smetti di pagare i contributi minimi fissi di gestione artigiani/commercianti. Il simulatore calcola il tuo punto di pareggio esatto.
No, in senso civilistico no: la ditta individuale non è una società, quindi non si applica l’art. 2500 c.c. L’operazione si realizza con il conferimento dell’azienda in una SRL (di nuova costituzione o già esistente). Fiscalmente è neutrale: l’art. 176, comma 1, TUIR esclude il realizzo di plusvalenze e il comma 2-bis disciplina il caso specifico del conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, assumendo come costo delle partecipazioni ricevute l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.
Lì è una vera trasformazione soggetiva (art. 2500 c.c.): la società cambia tipo senza estinguersi, con continuità della situazione patrimoniale e dei rapporti. Fiscalmente l’art. 170 TUIR stabilisce che «la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni». In entrambi i casi l’operazione non genera tasse immediate sui valori non realizzati.
Dipende dalla complessità. I range indicativi di mercato: DI→SRL da circa 1.500-3.500 € (situazioni semplici) fino a 5.500-11.500 € con perizia di stima e azienda complessa; SNC→SRL 4.500-7.000 € (più soci, piùdelibere); SRLS→SRL 1.200-1.800 € solo per gli atti notarili. Vanno aggiunti i costi di perizia giurata (2.000-5.000 € se richiesta) e l’imposta di registro fissa di 200 € sul conferimento (art. 4, Tariffa Parte I, DPR 131/1986).
La tua posizione in Gestione Artigiani o Commercianti cessa con la chiusura dell’attività individuale (ComUnica al Registro Imprese entro 30 giorni: la comunicazione aggiorna INPS e INAIL). Da quel momento, se sei socio unico amministratore, il compenso per la carica va in Gestione Separata al 35,03% (2026), con ripartizione 2/3 a carico della SRL e 1/3 a carico tuo. Se invece lavori materialmente nell’impresa con abitualità e prevalenza puoi rimanere iscritto alla gestione commerciale/artigiana come socio lavoratore. Il socio di puro capitale, senza lavoro abituale, non è iscritto a nessuna gestione.
Non c’è un obbligo di legge di un importo minimo, ma ci sono due vincoli pratici. Primo: l’INPS può disconoscere compensi manifestamente insufficienti rispetto all’attività e rideterminare la base contributiva Gestione Separata, con rettifiche fino a cinque anni e sanzioni. Secondo: il fisco può contestare la deducibilità di compensi privi di congruità. La prassi suggerisce un rapporto stipendio/dividendi non oltre 1:2 o 1:3, con delibera assembleare antecedente al pagamento e compenso certo e determinato (art. 95, comma 5, TUIR: deducibile per cassa).
Sì, sempre. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche (L. 190/2014, art. 1, comma 54): nessuna società può applicarlo, nemmeno ereditandolo con la trasformazione. L’aliquota al 5% per le nuove attività si interrompe. Nota: mantenere la ditta individuale accanto a una SRL che svolge attività riconducibile ti escluderebbe comunque dal forfettario (art. 1, comma 57, lettera d).
No, se si usa il regime di neutralità: conferimento ex art. 176 TUIR per la DI, trasformazione ex art. 170 TUIR per SNC/SRLS. I valori fiscali dei beni e l’avviamento continuano per il conferitario. Esiste però un’opzione: la SRL ricevente può «riallineare» i maggiori valori iscritti in bilancio pagando un’imposta sostitutiva del 18% sulle imposte sui redditi più il 3% di IRAP (art. 176, comma 2-ter), per ammortizzare di più. Attenzione: se i beni riallineati vengono realizzati entro il terzo periodo d’imposta successivo, il beneficio si restituisce.
I numeri degli articoli sulla neutralità restano stabili: art. 170 (trasformazione) e art. 176 (conferimento) mantengono il numero nel nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027). I parametri contributivi INPS vengono ridefiniti ogni anno con circolare (quella 2027 non era ancora pubblicata al 17 settembre 2026): i valori del simulatore sono quelli 2026.
Parametri 2026 verificati su fonte primaria il 16-17 settembre 2026: Circolare INPS n. 14 del 9/2/2026 (Gestioni artigiani e commercianti) e n. 8 del 3/2/2026 (Gestione Separata), entrambe lette integralmente; L. 190/2014 e Allegato 4 (forfettario); TUIR artt. 77, 95, 170, 176; c.c. art. 2500. I valori INPS vengono ridefiniti ogni anno per circolare: la circolare 2027 non era ancora pubblicata alla data di verifica.
Il calcolo è indicativo: non considera plusvalenze o perdite pregresse, beni ammortizzabili con riallineamento, crediti e debiti fiscali dell’azienda, il passaggio di partita IVA e i vincoli contrattuali in corso. L’IPAP della SRL è stimata al 3,9% ordinario senza differenze regionali. Non sostituisce una consulenza.