
Se le perdite erodono oltre un terzo del capitale, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea (art. 2482-bis c.c.); se il capitale scende sotto il minimo legale serve la riduzione con contestuale aumento o la trasformazione (art. 2482-ter c.c.). Inserisci capitale, riserve e perdite: il verificatore dice se e quale obbligo scatta.
Scatta l'art. 2482-bis c.c.
Erosione del capitale: 28.000,00 €
Il capitale è diminuito di oltre un terzo: gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea.
Minimo legale di riferimento per questa forma: 10.000,00 €.
In tutti i casi di riduzione per perdite quote e diritti dei soci restano invariati: lo prevede l'art. 2482-quater c.c.
Se l'assemblea deve coprire la perdita o ridurre il capitale, la delibera va verbalizzata con i dati di bilancio e gli allegati corretti.
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L’art. 2482-bis, comma 1, c.c. stabilisce che, quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
“Oltre un terzo” significa più del 33,33% del capitale. La perdita rilevante non coincide però automaticamente con la perdita contabile lorda: si determina al netto delle riserve, dei fondi appostati al passivo, degli utili non distribuiti e degli utili di periodo, come precisato nella nota all’art. 2482-bis, comma 1, c.c.
L’art. 2482-bis, comma 2, c.c. richiede che gli amministratori predispongano una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore. La copia deve restare depositata nella sede sociale almeno otto giorni prima dell’assemblea, salvo una diversa previsione dell’atto costitutivo.
In assemblea occorre inoltre dare conto dei fatti di rilievo successivi alla redazione della situazione patrimoniale, come prevede l’art. 2482-bis, comma 3, c.c. La documentazione serve a consentire ai soci di valutare copertura, riduzione o altri provvedimenti previsti dalla legge.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non scende sotto un terzo, l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate, ai sensi dell’art. 2482-bis, comma 4, c.c. Se l’assemblea non provvede, la riduzione è disposta dal tribunale su richiesta degli amministratori e dell’organo di controllo.
La riduzione è una modifica dell’atto costitutivo: richiede il verbale notarile e l’iscrizione nel Registro delle Imprese, secondo gli artt. 2480 e 2436 c.c. La decisione richiede la maggioranza prevista per le modifiche dell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2479-bis, comma 3, c.c.
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Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
Per la SRL ordinaria, il minimo richiamato è 10.000 euro, ai sensi dell’art. 2463, comma 2, n. 4, c.c. Per la SRL costituita con capitale inferiore a 10.000 euro, con conferimenti in denaro versati per intero, il minimo è 1 euro secondo l’art. 2463 c.c. Per la SRLS il minimo è 1 euro ai sensi dell’art. 2463-bis, n. 3, c.c.
La verifica deve quindi partire dal tipo di società e dal minimo legale applicabile, non soltanto dalla percentuale della perdita. La procedura di riduzione e contemporaneo aumento segue l’art. 2482-ter c.c.
L’assemblea può esaminare le soluzioni coerenti con la situazione patrimoniale e con le soglie degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. Le principali opzioni sono riepilogate qui sotto.
| Alternativa | Come opera | Punto da verificare |
|---|---|---|
| Riserve e utili portati a nuovo | Copertura con riserve disponibili e utili portati a nuovo | Valutazione della capienza effettiva |
| Intervento dei soci | Versamenti dei soci o rinuncia documentata a crediti | Documentazione dell’operazione |
| Riduzione del capitale | Riduzione in proporzione alle perdite accertate | Art. 2482-bis, comma 4, c.c. |
| Perdita residua | Rinvio a nuovo della perdita residua, senza sostituire i provvedimenti di legge | Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. |
Il rinvio a nuovo della perdita residua non sostituisce i provvedimenti di legge quando la perdita supera le soglie degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. In ogni caso di riduzione del capitale per perdite, quote e diritti dei soci restano invariati, come stabilisce l’art. 2482-quater c.c.
L’art. 2482-quater c.c. stabilisce che, in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
La riduzione per perdite interviene quindi sul capitale nominale in proporzione alle perdite accertate, senza ridisegnare da sola le percentuali di partecipazione o i diritti dei soci. Eventuali operazioni diverse richiedono una verifica separata rispetto alla riduzione disciplinata dall’art. 2482-quater c.c.
Per le start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese l’art. 26, comma 1, del D.L. 179/2012 posticipa al secondo esercizio successivo il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo. Se il capitale scende sotto il minimo legale, l’assemblea convocata senza indugio può deliberare di rinviare la riduzione e la ricapitalizzazione alla chiusura dell’esercizio successivo, e fino a quella chiusura non opera la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo.
Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo, l’assemblea che approva il bilancio deve comunque applicare l’art. 2482-ter. La deroga presuppone la qualifica di start-up innovativa: iscrizione e requisiti vanno verificati al momento dell’operazione.
“Senza indugio” non indica un numero fisso di giorni: richiede che la convocazione segua senza ritardo l’emersione della perdita rilevante, secondo gli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. Gli amministratori devono quindi organizzare tempestivamente la situazione patrimoniale, la relazione e il deposito previsti dall’art. 2482-bis, comma 2, c.c.
La riduzione e l’eventuale aumento del capitale sono modifiche dell’atto costitutivo. Richiedono il verbale notarile e l’iscrizione nel Registro delle Imprese, secondo gli artt. 2480 e 2436 c.c., oltre alla maggioranza prevista dall’art. 2479-bis, comma 3, c.c.
L’art. 2086, comma 2, c.c. richiede assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Il monitoraggio periodico dei dati patrimoniali e degli indicatori interni aiuta a far emergere per tempo la perdita da sottoporre agli organi sociali, fermo il contenuto degli obblighi specifici previsti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.
L’obbligo scatta quando la perdita ha diminuito il capitale di oltre un terzo. Gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell’art. 2482-bis, comma 1, c.c.
La soglia è il superamento di un terzo del capitale, quindi più del 33,33%. La perdita rilevante si determina al netto delle riserve, dei fondi appostati al passivo, degli utili non distribuiti e degli utili di periodo, secondo la nota all’art. 2482-bis, comma 1, c.c.
Se la perdita resta oltre la soglia prevista e non viene adottato il provvedimento richiesto, la riduzione può essere disposta dal tribunale su richiesta degli amministratori e dell’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2482-bis, comma 4, c.c.
No. Il rinvio a nuovo può essere una delle alternative valutate dall’assemblea per la perdita residua, ma non sostituisce i provvedimenti imposti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. quando ricorrono le rispettive condizioni.
Per una SRL ordinaria, se la perdita di oltre un terzo porta il capitale sotto il minimo di 10.000 euro richiamato dall’art. 2463, comma 2, n. 4, c.c., l’art. 2482-ter c.c. richiede di deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento fino ad almeno quel minimo, salva la trasformazione della società.
Sì, l’assemblea può valutare versamenti dei soci o una rinuncia documentata a crediti dei soci tra le alternative di copertura. La soluzione concreta deve essere rappresentata nella situazione patrimoniale e deliberata nel rispetto degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., quando applicabili.
Per la SRLS il capitale minimo richiamato dall’art. 2463-bis, n. 3, c.c. è 1 euro. Se una perdita di oltre un terzo porta il capitale sotto il minimo applicabile, l’art. 2482-ter c.c. disciplina la riduzione e il contemporaneo aumento, salva la trasformazione della società.
No. In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, l’art. 2482-quater c.c. esclude ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
Sì. La riduzione del capitale modifica l’atto costitutivo e richiede il verbale notarile e l’iscrizione nel Registro delle Imprese, secondo gli artt. 2480 e 2436 c.c.
Fonti: codice civile, artt. 2482-bis, 2482-ter, 2482-quater, 2463, 2463-bis, 2479-bis, 2480, 2436 e 2086, nel testo vigente al 18/09/2026.
Il verificatore è una stima sui dati inseriti. Non tiene conto della composizione e della disponibilità effettiva delle riserve, degli effetti fiscali della copertura e della continuità aziendale. Sul minimo legale richiamato dall’art. 2482-ter la lettura non è univoca: l’articolo richiama i 10.000 euro dell’art. 2463, n. 4, ma dal 2013 la legge consente di costituire una SRL con capitale inferiore a 10.000 euro, pari almeno a 1 euro. Il minimo applicabile va verificato sull’atto costitutivo con il professionista.
Il risultato non sostituisce la consulenza professionale, la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori, le osservazioni dell’organo di controllo o il verbale notarile richiesti dagli artt. 2482-bis, 2482-ter, 2480 e 2436 c.c.