communication in office 2021 09 24 02 40 28 utc

La comunicazione titolari effettivi

Scarica l’ebook

Condividi su

Rosario Emmi

Il decreto interministeriale (MEF-MISE) n. 55 del 2022 ha istituito il registro dei titolari effettivi.

A partire dal 9 giugno, data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto, entro i successivi 60 giorni, emanare ulteriori decreti tali da:

1) Definire un modello per effettuare la comunicazione;

2) Determinare i diritti di segreteria;

3) Definire dei modelli per la richiesta ed il rilascio dei relativi certificati.

 

Attualmente questi ulteriori decreti non sono ancora stati emanati e comunque l’obbligo decorrerà dalla data di pubblicazione dell’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale e da lì si avranno 60 giorni di tempo per comunicare i dati sulla titolarità effettiva al Registro Imprese.

 

Chi sono i soggetti obbligati?

1) Tutte le società dotate di personalità giuridica:

● Srl

● Spa

● Sapa

● Società cooperative

● Società di mutuo soccorso

● Società consortili

2) le persone giuridiche private: istituzioni di carattere privato (associazioni e comitati riconosciuti, fondazioni) che hanno acquisito la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture e presso le regioni e province autonome, ai sensi del dpr n. 361/2000.

3) I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali ed anche gli istituti giuridici affini.

La comunicazione inviata all’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, dovrà avvenire a cura:

1) Degli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (sezione autonoma);

2) del fondatore, ove in vita, oppure dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private (sezione autonoma);

3) del fiduciario di trust o di istituti giuridici affini (sezione speciale).

 

Chi è il titolare effettivo?

Ce lo dice l’art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che definisce i criteri per la determinazione del titolare effettivo dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il primo requisito è quello della proprietà (diretta o indiretta).

● Proprietà diretta: quando una persona fisica detiene la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25 per cento del capitale di una società;

● Proprietà indiretta: quando una persona fisica detiene la titolarità di una percentuale di partecipazioni, superiore al 25 per cento del capitale della società, per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Quando non è possibile individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo:

● O della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

● O di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;

● O per il tramite di particolari vincoli contrattuali che, se beneficiati, consentano di esercitare un’influenza dominante.

Se non è possibile individuare uno o più titolari effettivi attraverso l’applicazione dei suddetti criteri, l’individuazione passa dalla detenzione di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, sempre l’art. 20 del D. Lgs. 231/2007 ci dice che sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

● i fondatori, ove in vita;

● i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

● i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

 

Cosa indicare nella comunicazione?

Nella comunicazione dovranno essere inviati i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo.

Inoltre, per le imprese dotate di personalità giuridica:

● l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;

● ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al punto precedente, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;

Per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

● la denominazione dell’ente;

● la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;

● l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

● la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;

● la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico.

È altresì prevista la possibilità di indicare gli eventuali soggetti controinteressati all’accesso, ovvero coloro i quali che per motivi particolari (da trascrivere) possano essere esposti a dei rischi sproporzionati (frode, rapimento, ricatto, estorsione molestia, violenza o intimidazione o quando il titolare effettivo sia una persona incapace o minore di età).

Infine, la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

 

Entro quando e come inviare la comunicazione?

Ricordiamo che, ad oggi, non sono ancora stati pubblicati i decreti attuativi, tuttavia dalla pubblicazione dell’ultimo decreto si avranno 60 giorni di tempo per trasmettere La comunicazione al Registro Imprese per via telematica, attraverso il sistema denominato “Comunica”. Questa sarà soggetta al pagamento di diritti di segreteria che saranno definiti, come detto, con apposito decreto del MISE.

I soggetti obbligati dovranno poi comunicare, sempre mediante compilazione telematica, le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

E’ prevista anche, con cadenza annuale, la conferma dei dati e delle informazioni. In particolare, entro dodici mesi:

● dalla data della prima comunicazione, se non sono intervenute variazioni;

● dalla data dell’ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i;

● dalla data dell’ultima conferma.

Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Sono previste delle sanzioni in caso di tardività o di omissione delle suddette comunicazioni: da 103 euro a 1.032 euro, ridotte ad un terzo se la comunicazione viene predisposta nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini.

Opera senza titolo 8 1

Fai partire la tua attività

Trova il tuo commercialista in 48 ore, chiedi una prima consulenza gratuita e dai inizio al tuo business.

cropped cropped Frame
kollins logo white

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue
cropped Frame 1

Sei un commercialista?

Entra a far parte del primo portale italiano dedicato alle SRL e fai rete con i tuoi colleghi.

* = Campo obbligatorio

cropped Frame 1

Richiedi consulenza

Prima consulenza gratuita - Risposta garantita in 48 ore

* = Campo obbligatorio