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Fiscalità e adempimenti
18/08/2026
23 min
Team Fiscale SRLonline

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Fact-check approfondito — Autofattura 2026: TD17-19 e Nuovo TD29 Articolo verificato: content/blog/autofattura-2026-guida-completa-novita-codici-td17-td18-td19-td29.mdx Slug: autofattura-2026-guida-completa-novita-codici-td17-td18-td19-td29 Data verifica: 12

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Fiscalità e adempimenti
18/08/2026
23 min
Team Fiscale SRLonline

Articolo verificato:

content/blog/autofattura-2026-guida-completa-novita-codici-td17-td18-td19-td29.mdx
Slug: autofattura-2026-guida-completa-novita-codici-td17-td18-td19-td29
Data verifica: 12 agosto 2026
Metodo: lettura integrale dell'articolo + ricerche parallele su fonti primarie (Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale) e specialistiche (IPSOA, Fiscoetasse, PwC, Aruba, Commercialista Telematico).
Esito sintetico: articolo sostanzialmente corretto e aggiornato sulla riforma TD29 (D.Lgs. 87/2024) e sui codici TD17/TD18/TD19. Un errore fattuale di data (abolizione limite 400€ fatture semplificate indicata al 1° aprile 2025 invece del 1° gennaio 2025) e alcune semplificazioni imprecise (TD19 "autofattura doganale", termine "invio al SDI" entro il 15 del mese successivo, esonero Intrastat beni per forfettari).

Fonti principali consultate


CLAIM #1: "L'autofattura 'denuncia' per omessa o irregolare fatturazione è stata abolita dal 1° settembre 2024 e sostituita da una semplice comunicazione con il nuovo codice TD29."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: D.Lgs. 87/2024, art. 2, comma 1, lett. d), n. 7, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 ha sostituito l'art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97, abolendo l'obbligo di autofatturazione da parte del cessionario/committente nei casi di omessa o irregolare fatturazione. Il nuovo codice TD29 è stato introdotto dalle specifiche tecniche 1.9 (pubblicate il 31/1/2025, operative dal 1/4/2025). URL: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/06/28/24G00103/sg ; https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/11089054/fatture-omesse-o-irregolari-nuove-specifiche-tecniche-da-aprile-2025
Note: Corretto. La riforma è entrata in vigore il 1° settembre 2024 (sanzioni) e il TD29 è operativo dal 1° aprile 2025 (specifiche tecniche 1.9).
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #2: "I termini per regolarizzare le violazioni sono stati estesi da 30 a 90 giorni e la sanzione è stata ridotta dal 100% al 70% dell'imposta."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Nuova formulazione art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97: sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta (in luogo del 100% per le violazioni commesse entro il 31/8/2024), con minimo di 250 euro, qualora il cessionario/committente non comunichi l'omissione o l'irregolarità entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. URL: https://aruba.it/magazine/fatturazione-elettronica/1-aprile-2025-nuove-specifiche-tecniche-per-la-fattura-elettronica.aspx
Note: Corretto. Il termine passa da 30 a 90 giorni e la sanzione dal 100% al 70%, minimo 250€.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #3: "Il codice TD20 ora si utilizza solo per reverse charge e acquisti intracomunitari, mentre TD17, TD18 e TD19 rimangono validi per le autofatture estere."

Verdetto

: ⚠️ PARZIALMENTE CORRETTO
Fonti: Guida ADE FE-Esterometro: TD20 = "autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9-bis D.Lgs. 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93)". URL: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE-Esterometro-V1.8.pdf/c0aca469-4c4a-9b8d-048c-398412435c26
Note: Il TD20 non è stato abolito ma ridefinito: dopo la riforma non si usa più per l'autofattura "denuncia" (ora TD29), ma resta per l'integrazione/regolarizzazione in reverse charge e per gli acquisti intracomunitari (art. 46 c.5 D.L. 331/93). La descrizione "solo per reverse charge e acquisti intracomunitari" è una semplificazione accettabile ma non esaustiva: il TD20 copre anche l'integrazione ex art. 6 c.9-bis D.Lgs. 471/97.
Correzione suggerita: TROVATO "il codice TD20 ora si utilizza solo per reverse charge e acquisti intracomunitari" → CORRETTO "il codice TD20 ora si utilizza per l'integrazione/regolarizzazione in reverse charge e per gli acquisti intracomunitari (ex art. 46 c.5 D.L. 331/93), mentre per l'omessa o irregolare fatturazione si usa il nuovo TD29."

CLAIM #4: "Dal 2025 è operativo il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20 per operazioni UE sotto i 100.000€ di volume d'affari."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Direttiva UE 2020/285 recepita dal D.Lgs. 180/2024; regime operativo dal 1° gennaio 2025. Requisito: volume d'affari annuo complessivo nell'UE non superiore a 100.000 euro. URL: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/nuovo-regime-iva-per-le-piccole-imprese/che-cos-e-imprese ; https://blog.pwc.it/il-nuovo-regime-di-franchigia-iva-transfrontaliero/
Note: Corretto. Il regime RF20 è operativo dal 1/1/2025 con soglia UE di 100.000€.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #5: "La Riforma Fiscale (D.Lgs. 87/2024) ha abolito l'autofattura 'denuncia' per i casi di omessa o irregolare fatturazione, mentre le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9 in vigore dall'1° aprile 2025) hanno introdotto nuovi codici tipo documento."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: D.Lgs. 87/2024 (riforma sanzioni tributarie); specifiche tecniche 1.9 pubblicate il 31/1/2025, operative dal 1/4/2025, che introducono il TD29. URL: https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/11089054/fatture-omesse-o-irregolari-nuove-specifiche-tecniche-da-aprile-2025
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #6: "Fino al 31 agosto 2024, il cliente che non riceveva la fattura o la riceveva errata doveva emettere un'autofattura elettronica con codice TD20 e versare l'IVA dovuta."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Vecchia formulazione art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97: autofattura "denuncia" con codice TD20 e versamento dell'imposta. URL: https://aruba.it/magazine/fatturazione-elettronica/1-aprile-2025-nuove-specifiche-tecniche-per-la-fattura-elettronica.aspx
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #7: "Dal 1° settembre 2024 non è più necessario emettere un'autofattura né versare l'IVA in questi casi. È sufficiente inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate attraverso gli strumenti messi a disposizione (essenzialmente il Sistema di Interscambio), entro un termine esteso da 30 a 90 giorni."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Nuova formulazione art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97: comunicazione "tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate" entro 90 giorni, senza versamento dell'IVA. URL: https://aruba.it/magazine/fatturazione-elettronica/1-aprile-2025-nuove-specifiche-tecniche-per-la-fattura-elettronica.aspx
Note: Corretto. La comunicazione avviene tramite SDI con il codice TD29.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #8: "Il TD29 non costituisce un'autofattura ma una 'mera comunicazione', che non permette di esercitare la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Guida ADE aggiornata: il file TD29 trasmesso al SDI "rappresenta una mera comunicazione" e "non consente di esercitare la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto". URL: https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/1743-omessa-o-irregolare-fattura-il-nuovo-td29.html
Note: Corretto. Il TD29 non ha rilevanza ai fini dell'imposta.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #9: "Questa novità si applica solo alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024. Per le violazioni precedenti a tale data rimangono validi le vecchie regole."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: D.Lgs. 87/2024: la nuova disciplina si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024; per quelle commesse entro il 31/8/2024 continua ad applicarsi la sanzione del 100%. URL: https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/11059341/fatture-omesse-o-irregolari-come-deve-comportarsi-il-cliente
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #10: "Il TD17 si utilizza per i servizi ricevuti da fornitori esteri, sia UE che extra-UE, soggetti al meccanismo del reverse charge."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Guida ADE FE-Esterometro: TD17 = "integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero". Il committente integra la fattura del prestatore UE o emette autofattura per il prestatore extra-UE. URL: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida_compilazione-fe-esterometro-v1-10_aprile_2025
Note: Corretto. Il TD17 copre sia servizi intra-UE (integrazione) sia extra-UE (autofattura).
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #11: "Il TD18 riguarda specificamente l'acquisto di beni intracomunitari, cioè beni tangibili acquistati da fornitori situati in altri Paesi dell'Unione Europea."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Guida ADE FE-Esterometro: TD18 = "integrazione per acquisto di beni intracomunitari". URL: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida_compilazione-fe-esterometro-v1-10_aprile_2025
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #12: "Il TD19 infine si utilizza per l'autofattura doganale, relativa all'acquisto di beni da paesi extra-UE (Cina, USA, India, ecc.) che passano attraverso la dogana. In questi casi l'IVA viene assolta al momento dello sdoganamento e l'autofattura TD19 serve a documentare l'operazione ai fini fiscali."

Verdetto

: ⚠️ PARZIALMENTE CORRETTO
Fonti: Guida ADE FE-Esterometro: TD19 = "integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972". URL: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida_compilazione-fe-esterometro-v1-10_aprile_2025
Note: La definizione ufficiale del TD19 è "acquisto di beni ex art. 17, secondo comma, D.P.R. 633/72" (beni extra-UE). La descrizione "autofattura doganale" è una semplificazione comune ma imprecisa: il TD19 non documenta l'IVA assolta in dogana (che è attestata dalla bolletta doganale), ma serve per l'integrazione/autofattura dell'acquisto di beni extra-UE territorialmente rilevante in Italia (es. beni già presenti in Italia, acquisti da cedente estero senza passaggio doganale). L'articolo stesso riconosce correttamente che la bolletta doganale "non sostituisce l'autofattura elettronica".
Correzione suggerita: TROVATO "Il TD19 infine si utilizza per l'autofattura doganale, relativa all'acquisto di beni da paesi extra-UE (Cina, USA, India, ecc.) che passano attraverso la dogana. In questi casi l'IVA viene assolta al momento dello sdoganamento e l'autofattura TD19 serve a documentare l'operazione ai fini fiscali." → CORRETTO "Il TD19 si utilizza per l'integrazione/autofattura relativa all'acquisto di beni da paesi extra-UE (Cina, USA, India, ecc.) ai sensi dell'art. 17, secondo comma, D.P.R. 633/72, quando l'operazione è territorialmente rilevante in Italia. L'IVA all'importazione è assolta in dogana (bolletta doganale), mentre il TD19 documenta l'acquisto ai fini fiscali; la bolletta doganale attesta il versamento dell'IVA ma non sostituisce l'autofattura elettronica."

CLAIM #13: "Le autofatture TD17, TD18 e TD19 vanno registrate nel registro IVA acquisti e, per quanto concerne l'integrazione IVA, anche nel registro IVA vendite per dare conto della simultanea detrazione dell'imposta."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Guida ADE FE-Esterometro: per le operazioni di integrazione/autofattura, il cessionario/committente integra l'IVA e la registra nel registro acquisti (detrazione) e nel registro vendite (debito). URL: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida_compilazione-fe-esterometro-v1-10_aprile_2025
Note: Corretto. L'integrazione IVA comporta la doppia registrazione (acquisti e vendite).
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #14: "L'invio al Sistema di Interscambio deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura del fornitore estero o di effettuazione dell'operazione."

Verdetto

: ⚠️ PARZIALMENTE CORRETTO
Fonti: Guida ADE FE-Esterometro: per le autofatture/integrazioni, la data documento coincide con la data di ricezione della fattura del fornitore estero (o una data ricadente nel mese di ricezione); la registrazione avviene entro il 15 del mese successivo (art. 25 D.P.R. 633/72). URL: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida_compilazione-fe-esterometro-v1-10_aprile_2025
Note: Il termine legale è di registrazione/emissione entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione/effettuazione (art. 25 D.P.R. 633/72), non un termine autonomo di "invio al SDI". La formulazione dell'articolo è sostanzialmente corretta nella sostanza (il documento va trasmesso entro quel termine) ma imprecisa nel qualificarlo come termine di "invio al SDI" piuttosto che di registrazione/emissione.
Correzione suggerita: TROVATO "L'invio al Sistema di Interscambio deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura del fornitore estero o di effettuazione dell'operazione." → CORRETTO "L'autofattura/integrazione deve essere emessa e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura del fornitore estero o di effettuazione dell'operazione (art. 25 D.P.R. 633/72), e trasmessa al Sistema di Interscambio entro lo stesso termine."

CLAIM #15: "A partire dal 1° gennaio 2025 è operativo in Italia il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, introdotto dal recepimento della Direttiva UE 2020/285. Questo regime, identificato dal codice RF20 nelle fatture elettroniche."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Direttiva UE 2020/285 recepita dal D.Lgs. 180/2024; regime operativo dal 1/1/2025; codice RF20 nelle fatture elettroniche. URL: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/nuovo-regime-iva-per-le-piccole-imprese/che-cos-e-imprese ; https://blog.pwc.it/il-nuovo-regime-di-franchigia-iva-transfrontaliero/
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #16: "Il regime RF20 si applica quando il volume d'affari annuo nell'Unione Europea non supera i 100.000€."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Requisito: volume d'affari annuo complessivo nell'UE non superiore a 100.000 euro. URL: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/nuovo-regime-iva-per-le-piccole-imprese/che-cos-e-imprese
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #17: "Il regime di franchigia è opzionale: il soggetto passivo deve comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio numero di partita IVA con suffisso 'EX', la propria intenzione di avvalersi del regime in uno o più Stati dell'Unione."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Il soggetto italiano ammesso al regime in altri Stati membri viene identificato con la propria partita IVA con suffisso "EX"; il momento di attribuzione del suffisso costituisce la data di decorrenza del regime. URL: https://www.studiosantacroce.eu/Contenuti/Articoli/Articolo/2354/pmi-con-regime-di-franchigia-transfrontaliero
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #18: "Una volta superata la soglia dei 100.000€ di volume d'affari UE, il regime cessa di applicarsi immediatamente e l'impresa deve tornare al regime ordinario."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Il soggetto passivo che si avvale del regime comunica all'Agenzia delle Entrate il superamento della soglia di 100.000€ di volume d'affari annuo nell'UE, nonché la data in cui è avvenuto il superamento. URL: https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/1221-regime-transfrontaliero-di-franchigia-il-via-dal-1-gennaio.html
Note: Corretto. Il superamento va comunicato entro 15 giorni lavorativi.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #19: "Per le SRL che operano in regime forfettario esiste una potenziale sovrapposizione tra il regime nazionale (con soglia a 85.000€ di ricavi e compensi incassati) e il regime transfrontaliero di franchigia (con soglia a 100.000€ di volume d'affari UE)."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Regime forfettario: soglia 85.000€ di ricavi/compensi (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014); regime transfrontaliero: soglia 100.000€ volume d'affari UE. URL: https://blog.pwc.it/il-nuovo-regime-di-franchigia-iva-transfrontaliero/
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #20: "Il regime forfettario utilizza il criterio di cassa (incassi), mentre il regime RF20 utilizza il criterio di competenza (operazioni effettuate)."

Verdetto

: ⚠️ PARZIALMENTE CORRETTO
Fonti: Il regime forfettario tassa per cassa (incassi/compensi percepiti). Il regime RF20 si basa sul volume d'affari annuo UE, che è un aggregato di operazioni effettuate. URL: https://blog.pwc.it/il-nuovo-regime-di-franchigia-iva-transfrontaliero/
Note: La distinzione è sostanzialmente corretta: il forfettario usa il criterio di cassa, mentre il volume d'affari RF20 si determina sulle operazioni effettuate (competenza). Tuttavia la contrapposizione "cassa vs competenza" è una semplificazione: il volume d'affari IVA si determina comunque secondo le regole di effettuazione delle operazioni (art. 6 D.P.R. 633/72), non secondo un criterio contabile di competenza in senso stretto.
Correzione suggerita: Nessuna (semplificazione accettabile, non errore).

CLAIM #21: "Per i soggetti che operano in regime forfettario o in regime transfrontaliero di franchigia IVA, dal 1° aprile 2025 è stato abolito il limite di 400€ per l'emissione di fatture semplificate."

Verdetto

: ❌ ERRATO (data errata)
Fonti: D.Lgs. 180/2024 (recepimento Direttiva UE 2020/285): l'abolizione del limite di 400€ per le fatture semplificate dei forfettari è operativa dal 1° gennaio 2025, non dal 1° aprile 2025. URL: https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/987-fattura-semplificata-forfettari-senza-tetto-max-dal-1-gennaio.html ; https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/10/02/regime-forfetario-fattura-semplificata-senza-limiti-1-gennaio-2025
Note: La data corretta è il 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 180/2024). Il 1° aprile 2025 è la data di operatività delle specifiche tecniche 1.9 (TD29), non dell'abolizione del limite 400€. L'articolo confonde le due date.
Correzione suggerita: TROVATO "dal 1° aprile 2025 è stato abolito il limite di 400€ per l'emissione di fatture semplificate" → CORRETTO "dal 1° gennaio 2025 è stato abolito il limite di 400€ per l'emissione di fatture semplificate (D.Lgs. 180/2024)".

CLAIM #22: "La sanzione per omessa o irregolare fatturazione è passata dal 100% al 70% dell'imposta, con un minimo di 250€. Nel contempo i termini per regolarizzare la violazione sono stati estesi da 30 a 90 giorni."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97 (nuova formulazione): sanzione 70% dell'imposta, minimo 250€, termine 90 giorni. URL: https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/11059341/fatture-omesse-o-irregolari-come-deve-comportarsi-il-cliente
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #23: "Il TD29 non è un'autofattura ma una comunicazione. Questo significa che non produce alcun effetto ai fini dell'imposta: non consente di esercitare la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Guida ADE: il TD29 "rappresenta una mera comunicazione" e "non consente di esercitare la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto". URL: https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/1743-omessa-o-irregolare-fattura-il-nuovo-td29.html
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #24: "Invertire queste informazioni comporta quasi sempre lo scarto del documento da parte del Sistema di Interscambio con errore 00471."

Verdetto

: ❓ NON VERIFICABILE
Fonti: Nessuna fonte primaria consultata conferma specificamente il codice errore 00471 per l'inversione dei dati anagrafici nelle autofatture. Il codice 00471 è un codice di scarto SDI, ma la corrispondenza specifica con l'inversione cedente/cessionario non è stata verificata nelle fonti disponibili.
Note: Il claim è plausibile (l'inversione dei dati anagrafici causa scarto SDI), ma il codice errore specifico non è confermato dalle fonti consultate.
Correzione suggerita: TROVATO "Invertire queste informazioni comporta quasi sempre lo scarto del documento da parte del Sistema di Interscambio con errore 00471." → CORRETTO "Invertire queste informazioni comporta quasi sempre lo scarto del documento da parte del Sistema di Interscambio." (rimuovere il riferimento al codice errore specifico non verificato, oppure verificarlo con la documentazione tecnica SDI).

CLAIM #25: "Per le autofatture TD17, TD18, TD19, TD20 e TD21 lo storno avviene con lo stesso tipo documento (non con nota di credito), mentre per TD27 si usa la nota di credito TD04."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Guida ADE FE-Esterometro: per rettificare i documenti TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28 si emette un documento della stessa tipologia con importi a segno negativo; per TD01, TD02, TD03, TD05, TD06, TD24, TD25 e TD27 si usa la nota di credito TD04 (o TD08). URL: https://reacto.software/it/fattura-elettronica-aggiornamenti-dall-agenzia-delle-entrate_35.html ; https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/503-note-di-credito-altre-precisazioni-dellagenzia-delle-entrate.html
Note: Corretto. Il TD27 (autoconsumo/cessioni gratuite) si rettifica con TD04, mentre TD17-21 con stesso TD a importi negativi.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #26: "Le SRL che operano in regime forfettario non possono detrarre l'IVA: l'IVA integrata nelle autofatture TD17 (servizi UE) rappresenta un costo e non una semplice anticipazione che potrà essere recuperata a credito. Di conseguenza, l'IVA dovuta per queste operazioni deve essere versata tramite modello F24 entro i termini previsti, senza possibilità di compensazione."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: I forfettari non detraggono l'IVA (regime forfettario: IVA indetraibile); l'IVA sugli acquisti in reverse charge va versata senza possibilità di detrazione/compensazione. URL: https://www.mysolution.it/fisco/informazioni/news/2023/11/15/contribuenti-forfettari-e-acquisti-intra-ue-di-beni-e-servizi-come-fare/
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #27: "Il decreto legislativo n. 81/2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025) ha previsto che l'IVA sugli acquisti in reverse charge debba essere versata a cadenza trimestrale e non più mensile. La nuova norma si applica alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: D.Lgs. 81/2025, pubblicato in GU n. 134 del 12/6/2025; la norma si applica alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025 (momento impositivo ex art. 6 D.P.R. 633/72). URL: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/16699-iva-nel-decreto-81-2025-novita-per-forfetari-sanita-importazioni-op-intra-ue.html ; https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2025/06/iva-e-reverse-charge-da-1-ottobre-2025-versamento-trimestrale-anche-per-forfettari.html
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #28: "L'IVA andrà versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (ad esempio, per gli acquisti effettuati nel terzo trimestre, il versamento dovrà avvenire entro il 16 novembre)."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Il versamento dell'IVA da reverse charge per i forfettari avviene entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari. URL: https://www.fisco7.it/2025/06/correttivo-bis-adempimenti-novita-per-forfettari-fattura-elettronica-e-precompilato/
Note: Corretto. Es. Q3 → 16 novembre.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #29: "Le SRL in regime forfettario che effettuano operazioni intracomunitarie sono esonerate dalla presentazione degli elenchi Intrastat."

Verdetto

: ⚠️ PARZIALMENTE CORRETTO
Fonti: I forfettari sono esonerati dall'iscrizione al VIES e dalla compilazione degli elenchi Intrastat delle cessioni (INTRA 1-bis) per le cessioni di beni. Tuttavia, per gli acquisti intracomunitari di beni sopra 10.000€ devono iscriversi al VIES e integrare; per i servizi resi a committenti UE devono iscriversi al VIES e inviare INTRA 1-quater. URL: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/30955-regime-forfetario-cessioni-di-beni-e-prestazioni-di-servizi-allestero.html ; https://www.mysolution.it/fisco/informazioni/news/2023/11/15/contribuenti-forfettari-e-acquisti-intra-ue-di-beni-e-servizi-come-fare/
Note: L'esonero dagli elenchi Intrastat vale per le cessioni di beni (INTRA 1-bis), ma non è assoluto: per i servizi resi a committenti UE l'Intrastat servizi (INTRA 1-quater) va presentato, e per gli acquisti di beni sopra 10.000€ scattano VIES e integrazione. L'articolo, nella stessa sezione, riconosce correttamente l'obbligo VIES e Intrastat per i servizi resi, quindi la frase "esonerate dalla presentazione degli elenchi Intrastat" va intesa limitatamente alle cessioni di beni.
Correzione suggerita: TROVATO "esonerate dalla presentazione degli elenchi Intrastat per le operazioni intracomunitarie di beni" → CORRETTO "esonerate dalla presentazione degli elenchi Intrastat per le cessioni intracomunitarie di beni (INTRA 1-bis)".

CLAIM #30: "Per i servizi resi verso committenti esteri UE, è obbligatoria l'iscrizione al VIES e l'invio del modello Intrastat relativo ai servizi, con cadenza mensile o trimestrale a seconda del volume delle operazioni."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: I forfettari che rendono servizi a committenti UE devono iscriversi al VIES e compilare l'elenco riepilogativo Intrastat dei servizi resi (INTRA 1-quater), con cadenza mensile o trimestrale. URL: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/30955-regime-forfetario-cessioni-di-beni-e-prestazioni-di-servizi-allestero.html
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #31: "In caso di acquisti di servizi intracomunitari di importo superiore a 100.000€ in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è necessario inviare il modello INTRA 2-quater (elenco riepilogativo dei servizi ricevuti)."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Soglia per i servizi ricevuti (INTRA 2-quater) confermata a 100.000€ a trimestre. URL: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/17056-le-nuove-soglie-intrastat-2026-per-gli-acquisti-intra-ue-di-beni.html
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #32: "La cessione di beni verso paesi extra-UE è considerata non imponibile e quindi non è necessario applicare l'IVA in fattura, che va però emessa elettronicamente senza addebito d'imposta con la dicitura 'Cessione non imponibile IVA ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 633/72'."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Art. 8 D.P.R. 633/72: le esportazioni sono operazioni non imponibili. URL: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/30955-regime-forfetario-cessioni-di-beni-e-prestazioni-di-servizi-allestero.html
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #33: "Non sono previsti obblighi comunicativi specifici per queste operazioni [esportazioni extra-UE], né è richiesta l'iscrizione al VIES."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Per le cessioni verso paesi extra-UE (esportazioni) non è richiesta l'iscrizione al VIES né la compilazione degli elenchi Intrastat. URL: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/30955-regime-forfetario-cessioni-di-beni-e-prestazioni-di-servizi-allestero.html
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #34: "Il commercialista richiede in media 1.500-3.000€ annui per la gestione della contabilità ordinaria, che include la predisposizione delle autofatture e il monitoraggio delle scadenze."

Verdetto

: ❓ NON VERIFICABILE
Fonti: Dato di mercato non normativo, non verificabile con fonti primarie.
Note: È un dato commerciale/estimativo, non un claim normativo. Non è verificabile con fonti ufficiali.
Correzione suggerita: Nessuna (dato di mercato, non normativo; può restare come stima indicativa).

CLAIM #35: "La comunicazione [TD29] deve essere inviata entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa o dalla data di emissione della fattura irregolare."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97: comunicazione entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. URL: https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/11089054/fatture-omesse-o-irregolari-nuove-specifiche-tecniche-da-aprile-2025
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.

CLAIM #36: "Le autofatture corrette (TD17, TD18, TD19, TD20) producono effetti sull'imposta e permettono la detrazione dell'IVA integrata."

Verdetto

: ✅ VERIFICATO
Fonti: Guida ADE FE-Esterometro: le autofatture/integrazioni TD17, TD18, TD19, TD20 consentono l'integrazione dell'IVA e la relativa detrazione (per i soggetti che ne hanno diritto). URL: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida_compilazione-fe-esterometro-v1-10_aprile_2025
Note: Corretto.
Correzione suggerita: Nessuna.


Focus aggiuntivi richiesti dal committente ma NON affermati nel testo dell'articolo

Focus A — D.P.R. 633/1972 artt. 6, 17, 46, 50-bis, 74-ter

Esito

: l'articolo non cita esplicitamente questi articoli come riferimenti normativi delle autofatture. Il TD19 è definito dalla Guida ADE come "acquisto di beni ex art. 17, secondo comma, D.P.R. 633/72" (reverse charge esterno). L'art. 6 D.P.R. 633/72 disciplina il momento di effettuazione delle operazioni (richiamato per la decorrenza del D.Lgs. 81/2025). Gli artt. 46, 50-bis e 74-ter non sono direttamente richiamati dall'articolo.
Nota editoriale: se si volesse rafforzare il riferimento normativo, il TD19 andrebbe collegato all'art. 17, secondo comma, D.P.R. 633/72, e il momento di effettuazione all'art. 6 D.P.R. 633/72.

Focus B — DM 5 febbraio 2021 (regole tecniche fatturazione)

Esito

: non citato nell'articolo. Il DM 5/2/2021 definisce le regole tecniche della fatturazione elettronica (formato XML, codici TD). Le specifiche tecniche 1.9 (operative dal 1/4/2025) sono l'aggiornamento che ha introdotto il TD29.
Nota editoriale: l'articolo cita correttamente le "specifiche tecniche 1.9" senza riferirsi al DM 5/2/2021; la scelta è accettabile.

Focus C — Verifica Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025)

Esito

: nessuna delle aliquote/soglie citate nell'articolo (70% sanzione, 250€ minimo, 90 giorni, 100.000€ RF20, 85.000€ forfettario, 400€ fattura semplificata) risulta modificata dalla L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). Le soglie e i termini citati restano validi al 12 agosto 2026.
Nota editoriale: nessuna correzione necessaria.


Esito Conteggio
✅ VERIFICATO 29
⚠️ PARZIALMENTE CORRETTO 4
❌ ERRATO/OBSOLETO 1
❓ NON VERIFICABILE 2
Totale claim 36

Affidabilità stimata

: ~81% (29 + 0,5×4 = 31 su 36)

Errori critici da correggere

:

  1. Data abolizione limite 400€ fatture semplificate: l'articolo indica "dal 1° aprile 2025", ma la data corretta è 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 180/2024). Il 1° aprile 2025 è la data di operatività delle specifiche tecniche 1.9 (TD29), non dell'abolizione del limite 400€. (CLAIM #21)

Errori minori / precisazioni consigliate

: 2. TD19 "autofattura doganale": definizione imprecisa; il TD19 è "integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, secondo comma, D.P.R. 633/72" (beni extra-UE), non una "autofattura doganale" che documenta l'IVA assolta in dogana. (CLAIM #12) 3. Termine "invio al SDI" entro il 15 del mese successivo: il termine legale è di emissione/registrazione (art. 25 D.P.R. 633/72), non un termine autonomo di trasmissione SDI. (CLAIM #14) 4. Esonero Intrastat forfettari: l'esonero vale per le cessioni di beni (INTRA 1-bis), non in assoluto; per i servizi resi UE e per gli acquisti di beni sopra 10.000€ restano obblighi VIES/Intrastat. (CLAIM #29) 5. Codice errore 00471: non verificato nelle fonti; suggerito di rimuovere il riferimento al codice specifico. (CLAIM #24)

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