L'Iperammortamento 2026 rappresenta una delle opportunità più interessanti per le SRL che intendono investire in beni strumentali, ma nasconde un'insidia che può costare cara. La Legge di Bilancio 2026 ha infatti riportato in vita la super-deduzione fiscale sostituendo i crediti d'imposta Transizione 5.0, introducendo però un vincolo critico: i beni agevolati devono essere prodotti nell'Unione Europea. Questa clausola, apparentemente secondaria, in realtà esclude dalla misura la maggior parte dei macchinari importati dall'Asia e dagli Stati Uniti, trasformando quello che sembra un vantaggio fiscale in una potenziale delusione.
Capire prima dell'acquisto se il bene rientra nei requisiti è fondamentale per non perdere l'agevolazione. La deduzione al 180% del costo di acquisizione può generare un risparmio fiscale significativo, ma solo se l'impresa opera con la dovuta diligenza nella scelta dei fornitori e nella verifica della provenienza dei beni. Vediamo nel dettaglio come funziona la nuova misura, quali sono i requisiti specifici, come accedere all'agevolazione e come evitare gli errori più comuni.
In breve
- l'Iperammortamento 2026 permette di dedurre dal reddito imponibile il 180% del costo dei beni strumentali nuovi acquistati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro di investimento;
- i beni devono essere prodotti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, requisito che esclude molti macchinari importati da Paesi extra-UE;
- la misura è applicabile per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, e l'accesso richiede tre comunicazioni al GSE più attestazioni specifiche.
Cos'è l'Iperammortamento 2026 e come funziona
L'Iperammortamento è una agevolazione fiscale che permette alle imprese di maggiorare il costo di acquisizione di determinati beni strumentali ai fini fiscali. In pratica, se un'azienda acquista un macchinario che costa 100.000 euro, può portare in deduzione non 100.000 euro, ma 180.000 euro, generando un risparmio fiscale calcolato sull'aliquota IRES del 24%. Si tratta di una super-deduzione che sostituisce i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0, offrendo un meccanismo più semplice ma con una logica diversa: invece di un credito d'imposta immediato, l'impresa ottiene una riduzione del reddito imponibile che si traduce in minori tasse da pagare negli anni successivi.
La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito tre diverse aliquote di maggiorazione in base all'importo dell'investimento. Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione è del 180%, per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro scende al 100%, mentre per la fascia tra 10 e 20 milioni di euro la maggiorazione è del 50%. Oltre i 20 milioni di euro di investimento non è prevista alcuna agevolazione. Questo sistema a scaglioni premia gli investimenti moderati ma significativi, tipici delle piccole e medie imprese italiane che vogliono rinnovare il proprio parco macchinario.
Le aliquote di maggiorazione per fascia d'investimento
Per comprendere meglio come funziona l'Iperammortamento 2026, è utile analizzare le tre diverse aliquote previste dalla normativa. La fascia più vantaggiosa riguarda gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, dove l'impresa può maggiorare il costo fiscale del 180%. Significa che un macchinario da 50.000 euro genera una deduzione di 90.000 euro, con un risparmio IRES di 21.600 euro (calcolato sull'aliquota del 24%). La seconda fascia, tra 2,5 e 10 milioni di euro, offre una maggiorazione del 100%, dimezzando di fatto il risparmio fiscale. La terza fascia, tra 10 e 20 milioni di euro, prevede una maggiorazione del 50%, rendendo la misura meno conveniente per gli investimenti molto elevati.
È importante sottolineare che il beneficio fiscale non è immediato come accadeva con i crediti d'imposta, ma si realizza nel tempo attraverso la riduzione delle tasse. L'impresa deve avere un utile fiscale sufficiente per sfruttare appieno la deduzione, altrimenti il beneficio non può essere utilizzato interamente nell'anno. Questo rende la misura più adatta alle aziende in espansione con utili capienti, piuttosto che a quelle in difficoltà o con redditi fiscali contenuti.
La differenza rispetto al Transizione 5.0
Il passaggio dal Transizione 5.0 all'Iperammortamento 2026 rappresenta un cambio di paradigma nella politica industriale italiana. Il Transizione 5.0 prevedeva crediti d'imposta immediati, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, con un meccanismo più complesso ma con liquidità immediata per le imprese. L'Iperammortamento, al contrario, offre una deduzione fiscale che si realizza nel tempo, riducendo il carico fiscale futuro ma senza generare cassa immediata. Questo rende la misura più adatta alle imprese con una solida capacità reddituale, che possono pianificare il recupero dell'agevolazione su più esercizi.
La vera differenza critica, tuttavia, risiede nella clausola di origine dei beni. Il Transizione 5.0 non prevedeva limitazioni sulla provenienza dei macchinari, mentre l'Iperammortamento 2026 vincola il beneficio ai beni prodotti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Questa modifica ha un impatto pratico enorme, considerando che molte imprese italiane acquistano macchinari produttivi importati dalla Cina, dalla Corea del Sud, dal Giappone o dagli Stati Uniti. L'assunzione di un macchinario extra-UE, anche se tecnologicamente avanzato e funzionale alla transizione digitale o ecologica dell'impresa, comporta la perdita totale dell'agevolazione, senza possibilità di recupero.
La clausola Made in UE: il vincolo critico del 2026
La clausola Made in UE introdotta dall'Iperammortamento 2026 rappresenta il vero punto di svolta rispetto alle precedenti misure di agevolazione. La norma stabilisce che i beni agevolati devono essere prodotti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, comprendendo quindi oltre ai 27 Paesi dell'UE anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Questo requisito non riguarda la sede del produttore, ma il luogo di fabbricazione effettiva del bene: un macchinario venduto da un distributore italiano ma prodotto in Cina non rientra nell'agevolazione, indipendentemente dalla nazionalità del fornitore.
Ma cosa significa esattamente "prodotto in UE"? Secondo il decreto attuativo trasmesso dal MIMIT al MEF l'8 gennaio 2026, il bene deve avere subito l'ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo. Questo significa che non è necessario che ogni singolo componente sia fabbricato in Europa, ma il processo produttivo finale deve avvenire nel territorio comunitario. Per i software, il requisito è ancora più specifico: almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo deve essere riconducibile a soggetti operativamente stabilmente in UE, con indicazione della sede in cui è avvenuto lo sviluppo sostanziale (ideazione, architettura, scrittura codice, testing, debugging).
La verifica della provenienza del bene è responsabilità dell'impresa acquirente, che deve essere in grado di dimostrare, in caso di controllo, che il macchinario soddisfa il requisito di origine UE. La prova può essere fornita attraverso dichiarazioni del fornitore, certificati di origine, documentazione doganale o altri elementi che comprovino in modo inequivocabile la provenienza comunitaria del bene. È fondamentale richiedere queste informazioni prima dell'acquisto, perché una volta che il macchinario è stato installato e messo in funzione non è più possibile rimediare all'errore.
Cosa succede con i beni extra-UE
L'acquisto di beni strumentali prodotti fuori dall'Unione Europea comporta l'esclusione totale dall'Iperammortamento 2026. Questo significa che l'impresa non può maggiorare il costo fiscale del bene e deve limitarsi a dedurre il costo effettivo sostenuto, secondo le regole ordinarie. La situazione diventa particolarmente problematica quando l'impresa ha pianificato l'investimento contando sull'agevolazione, calcolando il proprio budget e il piano di ammortamento fiscale sulla base della deduzione maggiorata. Scoprire a posteriori che il bene non rientra nella misura può significare dover ricalcolare l'intera pianificazione fiscale, con possibili impatti sulle imposte dovute.
È importante precisare che la clausola riguarda specificamente i beni strumentali nuovi acquistati per la trasformazione digitale o ecologica dell'impresa. Non rientrano nell'ambito di applicazione i beni usati, anche se provenienti dall'Unione Europea, così come non sono agevolabili i beni acquistati tramite locazione finanziaria o leasing, che seguono un regime diverso. L'impresa deve quindi prestare particolare attenzione alla tipologia di bene e alle modalità di acquisizione, perché la non idoneità formale può compromettere l'accesso all'agevolazione anche quando il requisito di origine UE sarebbe soddisfatto.
Come accedere all'Iperammortamento 2026: la procedura in tre step
A differenza del vecchio sistema Transizione 5.0, l'accesso all'Iperammortamento 2026 richiede una procedura articolata in tre comunicazioni che le imprese devono trasmettere attraverso una piattaforma informatica gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). La procedura, disciplinata dal decreto attuativo del 5 gennaio 2026 currently in via di approvazione, prevede tempi precisi e adempimenti specifici che le SRL devono conoscere e rispettare per non perdere il beneficio.
Il primo passo è la comunicazione preventiva, che l'impresa deve trasmettere per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti. Questa comunicazione serve a informare il GSE dell'intenzione di effettuare investimenti agevolabili e deve essere inviata prima dell'acquisto dei beni. Entro 60 giorni dalla ricevuta della notifica di esito positivo inviata dal GSE, l'impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma dell'investimento, indicando la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione. Questo acconto è obbligatorio e dimostra l'effettiva realizzazione dell'investimento.
Il terzo e ultimo passo è la comunicazione di completamento, che deve essere trasmessa entro il 15 novembre 2028 (o al completamento degli investimenti, se anteriore) per ciascuna delle comunicazioni di conferma precedentemente inviate. Questa comunicazione deve essere corredata da attestazioni specifiche: una perizia tecnica asseverata che comprovi le caratteristiche tecnologie dei beni, un'attestazione che i beni sono prodotti in UE o SEE, e una certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alle documentazioni contabili. Senza queste attestazioni, il GSE non può confermare l'esito positivo e l'impresa perde il diritto all'agevolazione.
I documenti da richiedere al fornitore
Per accedere correttamente all'Iperammortamento 2026, è fondamentale raccogliere la documentazione specifica prima di finalizzare l'acquisto. Il documento principale è rappresentato dalla dichiarazione del fornitore sull'origine del bene, che deve essere formale e circostanziata. Questa dichiarazione deve indicare chiaramente il paese di fabbricazione del macchinario, specificando che si tratta di uno stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. È importante che la dichiarazione sia firmata dal legale rappresentante dell'azienda fornitrice e riporti la data di emissione, preferibilmente non anteriore di più di tre mesi rispetto all'acquisto.
Per i software e i beni immateriali, la dichiarazione deve essere ancora più dettagliata. Il fornitore deve indicare la sede o le sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, specificando le attività di ideazione dell'architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging. Inoltre, deve essere indicato se il software incorpora componenti open source di terze parti, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell'origine UE purché non rappresentino una parte significativa del valore del bene.
In aggiunta alla dichiarazione, possono essere richiesti documenti probatori come certificati di origine rilasciati dalle camere di commercio, fatture doganali o documenti di trasporto che indichino chiaramente la provenienza del bene. Per i macchinari più complessi o costosi, può essere utile richiedere una perizia tecnica asseverata da un tecnico abilitato che attesti non solo l'origine, ma anche la conformità del bene ai requisiti tecnologici previsti dalla misura. Tutti questi documenti devono essere conservati dall'impresa e messi a disposizione del GSE e dell'Agenzia delle Entrate in caso di controllo, costituendo la prova dell'effettivo diritto all'agevolazione.
Requisiti e beni agevolabili
L'Iperammortamento 2026 si applica a una gamma specifica di beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa. Per rientrare nell'agevolazione, i beni devono soddisfare requisiti precisi sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista formale. Il bene deve essere nuovo, quindi mai utilizzato da altri, e deve essere destinato a strutture produttive situate nel territorio italiano. Inoltre, deve essere funzionale alla trasformazione 4.0 o green dell'impresa, ovvero contribuire al miglioramento delle prestazioni aziendali attraverso l'introduzione di tecnologie avanzate o di soluzioni per la sostenibilità ambientale.
Tra i beni agevolabili rientrano i macchinari industriali destinati all'automazione e alla digitalizzazione dei processi produttivi, i sistemi di controllo e gestione automatizzati, i software e le piattaforme digitali per l'integrazione tra processi aziendali, i dispositivi per la realtà aumentata e la simulazione, i sistemi di connettività IoT e i macchinari per l'economia circolare che riducono l'impatto ambientale. È importante sottolineare che il bene deve essere effettivamente utilizzato nell'attività d'impresa e non detenuto come mero investimento speculativo. Il GSE effettua verifiche per accertare la reale utilizzazione dei beni agevolati, con possibili conseguenze per chi ne fa un uso improprio.
Beni esclusi dall'agevolazione
Non tutti i beni strumentali acquistati nel 2026 rientrano nell'Iperammortamento. Sono esclusi dalla misura i beni usati, anche se acquistati da rivenditori comunitari, i beni immateriali come il software a sé stante non integrato in un sistema più complesso, i veicoli aziendali non strumentali all'attività produttiva, i beni destinati a usi diversi dalla trasformazione tecnologica o ecologica dell'impresa. Anche i beni acquisiti in locazione finanziaria o leasing seguono un regime diverso e non possono beneficiare dell'Iperammortamento, pur potendo accedere ad altre forme di agevolazione fiscale.
Un'altra categoria di beni esclusi riguarda quelli prodotti fuori dall'UE, come già analizzato in relazione alla clausola Made in UE. Questo requisito esclude dall'agevolazione una porzione significativa del mercato dei macchinari, in particolare per settori come l'automazione industriale, l'impiantistica e i sistemi di produzione dove la presenza di fornitori extra-UE è particolarmente rilevante. L'impresa deve quindi valutare attentamente, prima di ogni acquisto, se il bene che intende acquisire soddisfa tutti i requisiti richiesti, per evitare di investire somme significative nella speranza di un beneficio fiscale che poi non potrà essere ottenuto.
Le circostanze di decadenza dal beneficio
Il decreto attuativo prevede sei circostanze di decadenza che possono portare alla perdita del diritto all'Iperammortamento 2026. La prima circostanza è l'assenza dei requisiti di ammissibilità, come nel caso di beni non conformi alle specifiche tecniche o non prodotti in UE. La seconda circostanza riguarda la mancanza delle attestazioni richieste, come la perizia tecnica asseverata o l'attestazione di origine UE. La terza circostanza è la violazione degli obblighi di comunicazione, come l'omissione di una delle tre comunicazioni previste dalla procedura o l'invio di informazioni incomplete o inesatte.
La quarta circostanza di decadenza riguarda l'utilizzazione non conforme dei beni, come l'uso del macchinario per finalità diverse da quelle agevolate o la locazione a terzi senza autorizzazione. La quinta circostanza è il mancato possesso della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile. La sesta e ultima circostanza è la mancata osservanza delle procedure stabilite dal decreto attuativo o dalle disposizioni del GSE. È fondamentale che le SRL conoscano queste circostanze di decadenza e operino con la massima diligenza per evitare errori che potrebbero compromettere l'accesso all'agevolazione.
Calcolo del vantaggio fiscale: un esempio pratico
Per comprendere concretamente il vantaggio fiscale dell'Iperammortamento 2026, è utile analizzare un esempio numerico basato su un'ipotesi realistica. Immaginiamo una SRL che acquista un macchinario 4.0 prodotto in Germania, quindi conforme ai requisiti Made in UE, per un costo di 150.000 euro. L'investimento rientra nella fascia più vantaggiosa, essendo inferiore ai 2,5 milioni di euro, e pertanto beneficia della maggiorazione del 180%. La società può quindi portare in deduzione, ai fini IRES, non 150.000 euro ma 270.000 euro.
La SRL ha un utile fiscale prima della deduzione di 500.000 euro. Senza l'Iperammortamento, l'imponibile IRES sarebbe di 350.000 euro (500.000 - 150.000), con un'imposta dovuta di 84.000 euro. Con l'Iperammortamento, l'imponibile scende a 230.000 euro (500.000 - 270.000), con un'imposta di 55.200 euro. Il risparmio fiscale immediato è quindi di 28.800 euro, corrispondente al 24% di IRES applicato alla differenza tra costo maggiorato e costo effettivo. Questo risparmio si realizza nel corso degli anni in base al piano di ammortamento del bene, distribuito secondo i coefficienti previsti per la categoria di appartenenza.
Il confronto con il regime ordinario
Per apprezzare appieno il valore dell'Iperammortamento 2026, è utile confrontare il risparmio fiscale ottenibile con l'agevolazione rispetto al regime ordinario. Senza agevolazione, il macchinario da 150.000 euro sarebbe deducibile secondo il piano di ammortamento ordinario, generando una riduzione dell'imponibile distribuita su più anni. Con l'Iperammortamento, la stessa deduzione è maggiorata dell'80%, trasformandosi in un beneficio fiscale significativo che riduce sensibilmente il carico impositivo della SRL.
Il vantaggio è particolarmente evidente per le imprese con utili capienti, che possono sfruttare pienamente la deduzione maggiore. Per le aziende in perdita o con utili contenuti, il beneficio è più limitato perché la deduzione in eccesso rispetto all'imponibile non può essere recuperata immediatamente, ma può essere riportata avanti negli esercizi successivi fino al quinto, secondo le regole ordinarie previste per le eccedenze di deduzione. Questo aspetto rende la misura più conveniente per le imprese in fase di crescita o con una solidità reddituale consolidata, rispetto a quelle in difficoltà o con redditi fiscali più contenuti.
La tabella comparativa: Iperammortamento vs regime ordinario
Per visualizzare chiaramente il vantaggio fiscale dell'Iperammortamento 2026, è utile analizzare una tabella comparativa che mostri le differenze tra l'agevolazione e il regime ordinario. La tabella evidenzia come la maggiorazione del 180% si traduca in un risparmio fiscale significativo, ma condizionato dalla capacità dell'impresa di generare utili sufficienti a sfruttare la deduzione.
| Elemento | Regime Ordinario | Iperammortamento 2026 |
|---|---|---|
| Costo del bene | 150.000€ | 150.000€ |
| Costo deducibile | 150.000€ | 270.000€ (180%) |
| Risparmio IRES (24%) | 36.000€ | 64.800€ |
| Vantaggio aggiuntivo | - | +28.800€ |
Dalla tabella emerge chiaramente che l'Iperammortamento 2026 genera un vantaggio aggiuntivo di 28.800 euro rispetto al regime ordinario, corrispondente al 24% di IRES applicato alla maggiorazione di 120.000 euro. Questo beneficio si realizza nel corso degli anni in base al piano di ammortamento del bene, costituendo un risparmio fiscale significativo che riduce il carico impositivo della SRL. È importante considerare che il vantaggio è condizionato dall'utilità fiscale della deduzione: se l'impresa non ha utili sufficienti, il beneficio non può essere sfruttato appieno nell'anno.
Prospettive future: possibile estensione ai Paesi G7
Una novità importante emersa nel dibattito parlamentare riguarda la possibile estensione della platea dei beni agevolabili ai Paesi del G7. Un ordine del giorno approvato durante la discussione sulla Legge di Bilancio 2026 impegna il governo ad ampliare l'ambito di applicazione dell'Iperammortamento anche ai beni prodotti in Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Canada. Questa apertura, se confermata da un provvedimento legislativo successivo, rappresenterebbe una svolta significativa per le imprese italiane che utilizzano macchinari prodotti in questi Paesi.
Al momento, tuttavia, il vincolo Made in UE rimane valido e le imprese devono pianificare i loro investimenti sulla base delle regole attuali. Il ministero delle Imprese e del Made in Italiano ha già trasmesso al MEF la bozza del decreto attuativo che disciplina le modalità applicative della misura, ma i tecnici stanno già lavorando a una modifica che potrebbe essere presentata al Parlamento in uno dei prossimi provvedimenti economici. Per le SRL che intendono investire in beni extra-UE, la strategia più prudente è attendere l'approvazione definitiva del decreto attuativo e verificare se saranno introdotte estensioni alla platea dei beni agevolabili prima di procedere con acquisti significativi.
Errori frequenti da evitare
Nell'applicazione dell'Iperammortamento 2026, gli errori più comuni riguardano proprio la mancata verifica della clausola Made in UE e la sottovalutazione dei requisiti formali. Un errore particolarmente frequente è assumere che un bene sia di produzione europea solo perché il fornitore ha sede nell'Unione Europea, senza verificare il paese di fabbricazione effettivo del macchinario. Questo errore può portare alla perdita totale dell'agevolazione, con conseguenze significative sulla pianificazione fiscale dell'impresa.
Un altro errore comune è non raccogliere la documentazione probatoria prima dell'acquisto, pensando di poterla recuperare successivamente. In realtà, è fondamentale richiedere al fornitore una dichiarazione formale sull'origine del bene al momento dell'ordine, perché una volta completata l'operazione non è più possibile rimediare alla mancanza dei documenti. Allo stesso modo, alcune imprese sottovalutano l'importanza di avere un utile fiscale sufficiente a sfruttare la deduzione, pianificando investimenti significativi senza considerare la capacità reddituale dell'azienda.
Non verificare il paese di produzione del bene
L'errore più costoso e frequente consiste nel non verificare il paese di produzione effettivo del bene prima dell'acquisto. Molte imprese ritengono erroneamente che basti acquistare da un fornitore italiano o comunitario per soddisfare il requisito Made in UE, senza considerare che la norma si riferisce al luogo di fabbricazione del macchinario e non alla nazionalità del venditore. Questo malinteso può portare all'esclusione dall'agevolazione anche per beni di altissimo livello tecnologico, semplicemente perché prodotti in un paese extra-UE.
Per evitare questo errore, è necessario richiedere al fornitore una dichiarazione specifica sul paese di produzione, preferibilmente supportata da documentazione probatoria come certificati di origine o documenti doganali. È anche importante prestare attenzione ai macchinari complessi, costituiti da più componenti prodotte in paesi diversi: in questi casi, è fondamentale verificare che il bene nel suo complesso soddisfi il requisito di origine UE, non solo singole parti. La diligenza nella verifica è l'unico modo per proteggere l'investimento e assicurarsi di poter accedere all'agevolazione.
Sottovalutare l'importanza di un utile capiente
L'Iperammortamento 2026 genera un vantaggio fiscale solo se l'impresa ha un utile sufficiente a sfruttare la deduzione maggiorata. Le aziende in perdita o con redditi molto contenuti non possono beneficiare appieno della misura, perché la deduzione in eccesso rispetto all'imponibile non riduce immediatamente l'imposta dovuta. Questo aspetto è spesso sottovalutato dalle imprese che pianificano investimenti significativi senza considerare la capacità reddituale dell'azienda.
Per evitare questa problematica, è consigliabile pianificare l'investimento in coerenza con le prospettive reddituali dell'impresa, valutando se gli utili previsti saranno sufficienti a sfruttare la deduzione maggiorata. In caso di utili contenuti, può essere opportuno posticipare l'investimento o modularlo su più anni, per massimizzare l'utilizzo dell'agevolazione. Le imprese in fase di avvio o con redditi variabili dovrebbero valutare attentamente la convenienza economica dell'Iperammortamento, rispetto ad altre forme di agevolazione che offrono benefici più immediati.
Non raccogliere la documentazione prima dell'acquisto
La mancanza di documentazione è uno dei motivi più frequenti di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Molte imprese ritengono di poter recuperare la documentazione sull'origine del bene dopo l'acquisto, senza considerare che il fornitore potrebbe non essere disponibile o collaborativo a distanza di tempo. L'assenza di una dichiarazione formale sul paese di produzione, raccolta prima del perfezionamento dell'acquisto, compromette irrimediabilmente la possibilità di accedere all'agevolazione.
Per evitare questo errore, è fondamentale richiedere al fornitore, prima di confermare l'ordine, una dichiarazione scritta sul paese di fabbricazione del bene. Questa dichiarazione deve essere specifica, circostanziata e preferibilmente supportata da documentazione aggiuntiva come certificati di origine o documenti doganali. È anche opportuno conservare accuratamente tutta la documentazione relativa all'acquisto, comprese le comunicazioni con il fornitore, per poterla esibire in caso di controllo. La prudenza nella raccolta dei documenti è la miglior difesa contro eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.
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L'Iperammortamento 2026 rappresenta un'opportunità significativa per le SRL che intendono investire in beni strumentali, ma la clausola Made in UE e la procedura di accesso in tre step richiedono una particolare attenzione nella fase di acquisto. SRLOnline accompagna le imprese in questo processo, offrendo supporto nella verifica dei requisiti dei beni e nella raccolta della documentazione necessaria per accedere all'agevolazione. Il team di esperti fiscali aiuta a valutare la convenienza della misura rispetto alla situazione specifica dell'impresa, considerando utili previsti, struttura dell'investimento e orizzonte temporale.
Attraverso un approccio consulenziale personalizzato, SRLOnline supporta le imprese nella pianificazione degli investimenti 2026, aiutando a identificare i beni agevolabili e a verificare il rispetto dei requisiti Made in UE prima dell'acquisto. La piattaforma digitale permette di gestire in modo efficiente tutta la documentazione relativa all'agevolazione, dalle dichiarazioni dei fornitori ai certificati di origine, creando un archivio ordinato e facilmente accessibile in caso di controllo da parte del GSE o dell'Agenzia delle Entrate. Questo approccio riduce il rischio di errori e contestazioni, proteggendo l'investimento dell'impresa e massimizzando il ritorno dell'agevolazione fiscale.
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Domande Frequenti
Come funziona la procedura di accesso all'Iperammortamento 2026?
La procedura di accesso all'Iperammortamento 2026 si articola in tre comunicazioni che devono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica del GSE. La prima è la comunicazione preventiva, che deve essere inviata per ciascuna struttura produttiva prima dell'acquisto dei beni. Entro 60 giorni dalla ricevuta dell'esito positivo del GSE, l'impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma, con indicazione del pagamento di un acconto almeno del 20% del costo di acquisizione. Infine, entro il 15 novembre 2028 (o al completamento degli investimenti), deve essere inviata la comunicazione di completamento, corredata da perizia tecnica asseverata, attestazione di origine UE e certificazione contabile delle spese sostenute. Senza l'invio di queste tre comunicazioni nel rispetto dei termini previsti, l'impresa perde il diritto all'agevolazione.
È possibile cumulare l'Iperammortamento 2026 con altre agevolazioni?
Sì, l'Iperammortamento 2026 è cumulabile con altre misure di finanza agevolata, a condizione di rispettare i massimali di aiuto previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. È possibile combinare l'Iperammortamento con la Nuova Sabatini per i finanziamenti agevolati all'acquisto di beni strumentali, oppure con la ZES Unica per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno. Tuttavia, è fondamentale calcolare con attenzione l'impatto cumulato delle diverse agevolazioni per non superare i limiti di intensità dell'aiuto, che variano in base alla dimensione dell'impresa e alla localizzazione dell'investimento. Si consiglia di consultare un commercialista specializzato prima di procedere con investimenti che prevedano il cumulo di più agevolazioni.
Cosa succede se il bene è parzialmente prodotto in UE e parzialmente extra-UE?
Per i beni costituiti da più componenti provenienti da paesi diversi, il requisito di origine UE si considera soddisfatto se il bene ha subito l'ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell'Unione Europea. Sono tollerate componenti minori o accessorie di origine extra-UE, purché non rappresentino una parte significativa del valore o delle caratteristiche del bene. Per i software, il requisito è che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti operativamente stabilimenti in UE. Tuttavia, per evitare contestazioni, è consigliabile richiedere al fornitore una dichiarazione dettagliata che specifichi la composizione del bene e attesti che la produzione principale è avvenuta nell'Unione Europea. In caso di dubbi, è opportuno consultare un commercialista prima di procedere con l'acquisto.
La clausola Made in UE potrebbe essere estesa ai Paesi extra-UE?
Sì, è possibile che la clausola Made in UE venga estesa in futuro. Un ordine del giorno di Forza Italia, approvato durante la discussione sulla Legge di Bilancio 2026, impegna il governo ad ampliare la platea dei beni agevolabili anche ai Paesi del G7 (Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Canada). Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha già trasmesso al MEF la bozza del decreto attuativo e sta lavorando a una modifica della normativa che potrebbe essere presentata al Parlamento in uno dei prossimi provvedimenti economici. Al momento, tuttavia, la restrizione ai beni UE/SEE rimane valida e le imprese devono pianificare gli investimenti sulla base delle regole attuali. Si consiglia di monitorare l'evoluzione normativa, specialmente se si intendono acquistare beni prodotti in Paesi G7, per valutare se le estensioni diverranno effettive.
L'Iperammortamento conviene anche se l'impresa non ha utili elevati?
La convenienza dell'Iperammortamento dipende strettamente dalla capacità dell'impresa di generare utili sufficienti a sfruttare la deduzione maggiorata. Per le aziende con utili contenuti o in perdita, il beneficio è limitato perché la deduzione in eccesso rispetto all'imponibile non riduce immediatamente l'imposta dovuta. Tuttavia, la eccedenza di deduzione può essere riportata avanti negli esercizi successivi fino al quinto, consentendo di recuperare parzialmente il beneficio non utilizzato nell'anno. Per valutare la convenienza reale della misura, è necessario analizzare il piano industriale dell'impresa e le prospettive di crescita, considerando che gli investimenti in beni 4.0 dovrebbero tradursi in un miglioramento delle performance aziendali e, di conseguenza, in una maggiore capacità reddituale.


