Trust e fiscalità in Italia: le ultime novità normative
La regolamentazione fiscale dei trust in Italia ha subito recentemente importanti modifiche, in particolare riguardo alle imposte dirette e indirette. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare definitiva che chiarisce queste modifiche, con particolare attenzione alla disciplina fiscale relativa alle "attribuzioni" provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata. In questo articolo, analizzeremo le novità contenute nella circolare n. 34 del 20 ottobre 2022, e vedremo come queste si traducano in pratica per i soggetti coinvolti.
Ecco una sintesi delle principali novità esposte nell’articolo:
Trattamento dei redditi corrisposti da trust opachi;
Presunzione legale relativa per determinare il reddito di capitale;
Orientamento espresso dalla Corte di Cassazione riguardo all’imposizione indiretta.
Una delle principali novità riguarda il trattamento dei redditi corrisposti da trust opachi, ossia quei trust senza beneficiari di reddito "individuati". Per questa categoria di trust, il decreto legge introduce regole specifiche per l’imposizione delle attribuzioni, al fine di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.
In particolare, la circolare stabilisce che i redditi corrisposti a residenti italiani da trust opachi siano inclusi tra i redditi di capitale e prevede una presunzione legale relativa per determinare il reddito di capitale da assoggettare a tassazione in capo al beneficiario (anche non "individuato"). Questa presunzione serve ad assicurare l’imposizione dei redditi anche nel caso in cui il beneficiario della "attribuzione" non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile come reddito di capitale dell’attribuzione ricevuta.
Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, la circolare tiene conto dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione. Tale orientamento sostiene che per l’applicazione delle imposte occorra guardare solamente all’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario e non a una generica "utilità economica".

La Cassazione ritiene che per l’applicazione delle imposte bisogna guardare solo all’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario e non a una generica "utilità economica".
Infine, la circolare chiarisce l’obbligo di monitoraggio per i beneficiari di trust opachi esteri in qualità di titolari effettivi, riducendo l’ambito soggettivo di applicazione rispetto alla versione del documento in pubblicazione e specificando gli obblighi di indicazione nel quadro RW per i beneficiari di trust discrezionali.
In conclusione, queste nuove disposizioni normative forniscono importanti chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust in Italia, contribuendo a garantire un’applicazione più equa delle imposte dirette e indirette, e a prevenire possibili abusi nello sfruttamento dei regimi fiscali privilegiati. Per ulteriori informazioni e approfondimenti, è possibile consultare il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
| FAQ: | |
| Cosa sono i trust opachi? | Sono quei trust senza beneficiari di reddito "individuati". |
| Che cos’è la presunzione legale relativa? | È un criterio utilizzato per determinare il reddito di capitale da assoggettare a tassazione in capo al beneficiario, |
| Qual è l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sull’imposizione indiretta? | Per l’applicazione delle imposte, occorre guardare solamente all’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario e non a una generica "utilità economica". |




