Nell’ambito delle società a responsabilità limitata e delle società di capitali in genere, l’identificazione del titolare effettivo rappresenta un aspetto cruciale, sia per adempiere agli obblighi normativi sia per garantire trasparenza e legalità nelle operazioni aziendali. Lo studio Assonime del 2024 ha approfondito questa tematica, fornendo chiarimenti e indicazioni precise su come interpretare e applicare i criteri di identificazione del titolare effettivo previsti dal decreto legislativo n. 231/2007. Questo articolo si propone di esaminare dettagliatamente questi criteri, mettendo in luce le novità e le specificità applicative alle società di capitali, con un focus particolare sulle s.r.l. Si discuteranno i vari criteri di identificazione, come la proprietà diretta e indiretta, il controllo, e le soglie di rilevanza, illustrando come questi si applicano in situazioni specifiche e quali implicazioni possono avere per le società. Attraverso l’analisi di questo studio, verrà fornita una guida esaustiva principalmente per gli amministratori di s.r.l. e per i consulenti delle aziende.
Criteri di identificazione del titolare effettivo nelle società di capitali
Nel contesto delle società a responsabilità limitata, l’identificazione del titolare effettivo assume una rilevanza fondamentale, soprattutto alla luce delle normative vigenti che mirano a garantire trasparenza e prevenire il riciclaggio di denaro. Il decreto legislativo n. 231/2007 fornisce una cornice normativa chiara, delineando criteri specifici per l’individuazione del titolare effettivo in contesti aziendali.
Il principio generale, come stabilito dal decreto, identifica il titolare effettivo nella persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima analisi, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, ovvero il controllo dello stesso. Questa identificazione diventa particolarmente significativa nelle S.r.l., dove la struttura societaria e le quote di partecipazione possono influenzare direttamente l’identificazione del titolare effettivo.
Il decreto legislativo introduce specifici criteri di identificazione per le società di capitali, quali la S.r.l. In primo luogo, viene considerata indicazione di proprietà diretta la detenzione di una partecipazione superiore al 25% da parte di una persona fisica. Questo criterio diventa rilevante in scenari dove le quote di partecipazione sono chiaramente distribuite e una singola persona fisica possiede una porzione significativa della società.
Inoltre, il decreto legislativo definisce la proprietà indiretta come la detenzione di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Questa disposizione copre scenari più complessi, dove il controllo o la proprietà della S.r.l. non sono immediatamente evidenti a causa di strutturazioni societarie più articolate.
In caso l’assetto proprietario non consenta di individuare univocamente il titolare effettivo attraverso i criteri di proprietà, il decreto introduce il criterio del controllo. Questo prevede l’identificazione del titolare effettivo nella persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società. Il controllo può essere esercitato attraverso la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea, o l’esistenza di particolari vincoli contrattuali.
Proprietà diretta e indiretta
Per le società a responsabilità limitata, è fondamentale comprendere i concetti di proprietà diretta e indiretta per identificare correttamente il titolare effettivo.
Criterio della proprietà diretta
La proprietà diretta è un indicatore chiaro e immediatamente identificabile. In una S.r.l., ciò si riferisce alla detenzione da parte di una persona fisica di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale. Questo criterio è diretto e facilmente verificabile, rappresentando un metodo trasparente per l’identificazione del titolare effettivo.
Criterio della proprietà indiretta
La proprietà indiretta, invece, riguarda situazioni più complesse, dove la titolarità delle partecipazioni non è diretta, ma mediata da società controllate, fiduciarie o attraverso interposta persona. Anche in questo caso, la soglia del 25% rimane il punto di riferimento per determinare la titolarità effettiva. È un criterio che richiede un’analisi più approfondita della struttura societaria e delle catene di partecipazioni.
La distinzione tra proprietà diretta e indiretta è cruciale nelle S.r.l. per assicurare la conformità alle normative vigenti e per una corretta gestione della trasparenza aziendale. È fondamentale che le S.r.l. analizzino attentamente la struttura delle proprie partecipazioni per identificare con precisione il titolare effettivo, tenendo conto sia della proprietà diretta che di quella indiretta.
Il criterio del controllo
Il criterio del controllo rappresenta un altro aspetto fondamentale nell’identificazione del titolare effettivo nelle S.r.l. Questo criterio si applica in situazioni dove l’assetto proprietario non consente un’identificazione univoca attraverso i criteri di proprietà diretta o indiretta.
Controllo dei voti in assemblea
Il controllo può essere esercitato attraverso la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Questo si verifica quando una persona fisica o un gruppo di persone fisiche detiene la maggioranza dei voti, consentendo loro di influenzare le decisioni fondamentali della società.
Influenza dominante in assemblea
In alternativa, il titolare effettivo può essere la persona fisica o le persone fisiche in grado di esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria, anche senza possedere una maggioranza assoluta dei voti. Questo può verificarsi attraverso specifici accordi o vincoli contrattuali che conferiscono un potere decisionale significativo.
Vincoli contrattuali particolari
Alcuni accordi o vincoli contrattuali possono attribuire a determinate persone fisiche un’influenza dominante sulla società, influenzando le scelte strategiche e gestionali. Questi possono includere, ad esempio, accordi di sindacato di voto o clausole statutarie particolari.
In sintesi, il criterio del controllo si concentra sull’identificazione di chi ha il potere effettivo di guidare le decisioni importanti della S.r.l., indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta. Questo criterio richiede un’analisi accurata delle dinamiche interne alla società e dei rapporti tra i soci, per assicurare che l’identificazione del titolare effettivo rifletta fedelmente la realtà operativa e decisionale della S.r.l.
L’ordine di applicazione dei criteri
Nell’ambito dell’identificazione del titolare effettivo in una S.r.l., è essenziale considerare l’ordine gerarchico con cui vengono applicati i criteri di individuazione. Questo ordine è stato chiaramente delineato nelle linee guida e nelle FAQ congiunte di Banca d’Italia, MEF e UIF.
Priorità dei criteri
In primo luogo, si deve verificare se esiste una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta). Se tale situazione è presente, il titolare effettivo è identificato in chi possiede tale proprietà.
Applicazione subordinata del controllo
Solo se la verifica della proprietà non conduce a un risultato univoco, si passa all’applicazione del criterio del controllo. Questo approccio gerarchico assicura che si consideri prima la proprietà effettiva delle quote societarie prima di esaminare chi esercita il controllo.
Utilizzo del criterio residuale
Il criterio residuale, che riguarda i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione, entra in gioco solo quando i criteri di proprietà e controllo non hanno permesso di identificare chiaramente il titolare effettivo.
Questa struttura gerarchica serve a garantire un processo sistematico e rigoroso nell’identificazione del titolare effettivo, assicurando che tutti gli aspetti siano considerati in maniera ordinata e coerente. È particolarmente rilevante per le S.r.l. dove le strutture proprietarie e di controllo possono essere complesse e stratificate.
Calcolo delle soglie di proprietà
Il calcolo delle soglie di proprietà è un passaggio cruciale nell’individuazione del titolare effettivo di una S.r.l. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, è importante considerare cumulativamente la proprietà diretta e quella indiretta spettante alla stessa persona fisica.
Soglia di partecipazione rilevante
La soglia di rilevanza è fissata al 25% del capitale sociale. Questo implica che qualunque persona fisica che detenga una partecipazione (diretta e/o indiretta) superiore a tale percentuale è considerata proprietaria e quindi qualificabile come titolare effettivo.
Calcolo cumulativo
Per stabilire se una persona fisica supera la soglia del 25%, è necessario sommare la percentuale di proprietà diretta e quella indiretta. Ad esempio, una persona fisica che detiene direttamente il 20% e indirettamente un ulteriore 10% attraverso una società controllata, sarebbe considerata titolare effettivo.
Diritti parziari e categorie azionarie speciali
Nelle S.r.l. e nelle spa, la valutazione delle soglie significative di proprietà può essere influenzata dalla presenza di diritti parziari su partecipazioni, come l’usufrutto o il pegno, e da categorie azionarie che attribuiscono diritti di voto non direttamente proporzionali alla partecipazione al capitale.
Valutazione dell’usufrutto e del pegno
Nel caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si deve considerare chi esercita i principali diritti sociali (come il diritto agli utili e, generalmente, il diritto di voto) per stabilire il titolare effettivo.
Categorie azionarie speciali
Nelle situazioni dove esistono categorie di azioni con diritti di voto speciali o limitati, è necessario analizzare chi detiene i diritti significativi (come il diritto di voto nelle assemblee per la nomina degli amministratori) per determinare la titolarità effettiva. Anche in questi casi, la soglia del 25% è il punto di riferimento per definire il titolare effettivo.
Individuazione del titolare effettivo in caso di proprietà indiretta
L’individuazione del titolare effettivo in caso di proprietà indiretta nelle S.r.l. richiede un’attenta analisi della catena partecipativa per risalire alle persone fisiche che detengono il controllo.
Analisi della catena partecipativa
Si valuta la partecipazione indiretta risalendo nella catena partecipativa per individuare le persone fisiche che esercitano il controllo. La soglia del 25% viene considerata in relazione al capitale della società cliente, e poi si risale per identificare chi ha il controllo.
Esempi pratici
Si considerano vari scenari, come una società cliente partecipata da diverse entità, per illustrare come si procede nell’identificazione del titolare effettivo in base a chi detiene il controllo effettivo delle società partecipate.
Controllo con altri mezzi e controllo congiunto
Nelle S.r.l., il controllo può essere esercitato anche attraverso mezzi non direttamente legati alla proprietà delle quote. Questi metodi alternativi di controllo meritano un’attenzione particolare per identificare correttamente il titolare effettivo.
Controllo attraverso altri mezzi
Questo riguarda situazioni in cui il controllo è esercitato attraverso mezzi diversi dalla proprietà diretta delle quote, come accordi contrattuali che conferiscono un’influenza significativa sulle decisioni aziendali. È importante valutare tutti i possibili modi in cui una persona può esercitare un controllo effettivo sulla società.
Controllo congiunto
Il controllo congiunto si verifica quando più persone fisiche esercitano insieme il controllo sulla società. Questo può derivare da accordi specifici tra i soci, come un patto di sindacato di voto, che attribuiscono il potere decisionale congiunto a un gruppo di individui.
Il Criterio residuale e gruppi societari
L’ultima fase dell’identificazione del titolare effettivo in una S.r.l. è l’applicazione del criterio residuale, che diventa rilevante quando i criteri di proprietà e controllo non sono applicabili.
Applicazione del criterio residuale
Questo criterio identifica come titolari effettivi le persone fisiche titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società. Questa valutazione dipende dall’analisi specifica delle posizioni di potere all’interno della struttura organizzativa della S.r.l.
Specificità nei gruppi societari
In contesti di gruppi societari, si deve considerare se il titolare effettivo è da individuare nella società cliente o nella controllante. Generalmente, si considerano titolari effettivi le persone con potere decisionale nella società cliente, a meno che non emergano dinamiche che attribuiscono tale potere a figure nella società madre o altri elementi del gruppo.





