Il 16 marzo 2019, è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 2086 Codice Civile, il quale, sulla scorta delle previsioni di cui all’art. 375 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (noto anche come C.C.I.I. nella sua forma abbreviata, o D.Lgs. n. del 12 gennaio 2019) ha introdotto nuovi obblighi per tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione o natura.
La riforma dell’art. 2086
Nella sua precedente formulazione, l’art. 2086 codice civile prevedeva che: “L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”.
Nella sua forma novellata, invece, l’art. 2086 (ora rubricato “Gestione dell’Impresa”) prevede al secondo comma che: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Tramite tale nuovo comma, il codice della crisi d’impresa ha introdotto l’obbligo generale, per tutte le società di persone e di capitali, di porre in essere un vero e proprio controllo di gestione.
L’importanza della pianificazione aziendale
Il fatto che il legislatore precisi che l’adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia “anche” e non solo finalizzata alla prevenzione della crisi fa emergere come la principale intenzione dello stesso sia stata quella di porre in risalto il ruolo che una corretta pianificazione strategica ha nella crescita sana e controllata di ogni azienda e, conseguentemente, nello sviluppo dell’intero tessuto imprenditoriale nazionale, tipicamente composto, come noto, da piccole e medie imprese.
L’importanza che il legislatore dà alla pianificazione prospettica si appalesa altresì
dal riferimento al principio della continuità aziendale, criterio di redazione del bilancio che parte dal presupposto che, nel medio periodo, l’azienda abbia la capacità di continuare ad operare e non debba invece esser messa in liquidazione o far ricorso alle procedure concorsuali;
dalla nuova definizione della crisi d’impresa contenuta nell’art. 2 CCII; quest’ultima è descritta, infatti, come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Quali obblighi per le imprese?
Svolte le dovute premesse normative, quali sono, in concreto, gli obblighi che il nuovo art. 2086 codice civile demanda a ciascun’impresa e, nello specifico, a ciascun imprenditore?
Svolgendo un rimando a quanto contenuto nell’art. 2204 codice civile, in merito al “giudizio di adeguatezza sull’organigramma gestionale d’impresa”, è possibile affermare che gli imprenditori avranno l’obbligo di verificare se, in primo luogo, l’assetto societario sia coerente alla natura dell’impresa e alle sue dimensioni.
Ciò si traduce nella compiuta verifica di tre aspetti principali:
La contabilità, da intendersi come l’insieme di tutti i processi e delle procedure che hanno lo scopo di rilevare e registrare all’interno della contabilità aziendale tutti i fatti inerenti alla gestione dell’impresa;
L’organizzazione, intesa come l’insieme di tutti i processi e delle procedure di pianificazione e suddivisione in fasi dell’intera attività aziendale, nonché delle procedure che assicurano che quest’ultima sia correttamente svolta;
L’amministrazione, anche in questo caso da intendersi come la distribuzione, all’interno dell’azienda, di funzioni, competenze, poteri e responsabilità (in modo tale da evitare che funzioni e poteri siano accentrate su un unico individuo).
Ne consegue che potrà dirsi “adeguato” quell’assetto societario che, secondo una logica di prevenzione del rischio sempre più presente all’interno delle normative nazionali ed europee, permetta all’azienda di prevedere, evitare e reagire tempestivamente a tutti i rischi che ne possano compromettere la continuità.
Fra le principali normative risk-based da tenere in conto nello svolgimento della valutazione di adeguatezza, rientrano, a vario titolo:
anticorruzione
;
antiriciclaggio
;
privacy
;
cybersecurity e resilienza dei sistemi informatici
;
sicurezza sul posto di lavoro
;
responsabilità penale degli enti
(D.lgs. 231/01).
Tutte le verifiche svolte e le scelte intraprese dalla società dovranno poi confluire in un documento scritto (reso disponibile anche in formato digitale) che attesterà la conformità della stessa alle previsioni di cui all’art. 2086 codice civile.

La figura dell’ ”imprenditore”
È utile anche analizzare a chi si riferisca l’art. 2086 codice civile quando parla di “imprenditore”: una lettura congiunta della norma con i differenti articoli che regolano l’amministrazione nelle società di persone e nelle società di capitali (rispettivamente, artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 codice civile), permettono di associare la figura dell’imprenditore a quella dell’organo amministrativo (sia esso un amministratore unico, un consiglio di amministrazione, o ancora un consiglio di gestione).
Pertanto, la responsabilità derivante dal mancato adempimento degli obblighi di cui all’art.2086 deve considerarsi come propria del management aziendale.
All’organo amministrativo sarà, dunque, demandato l’obbligo di valutare il generale andamento della gestione, di svolgere piani strategici, industriali e finanziari, e di redigere, su base preferibilmente semestrale, documenti di gestione fondamentali come il prospetto dei flussi di cassa, il budget di tesoreria, e altri, preferibilmente tramite l’ausilio di figure professionali che possano consentire all’amministrazione di fornire un resoconto quanto più esatto e imparziale dell’attività di gestione della società.
Le conseguenze della violazione dell’art. 2086 c.c.
Il mancato adeguamento da parte dell’azienda alle prescrizioni contenute nell’art. 2086 codice civile, potrebbe comportare numerose conseguenze:
In primis, la responsabilità personale dell’organo amministrativo per il danno causato ai soci, ai creditori sociali o ai terzi dalla mancata adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo alla tempestiva rilevazione e prevenzione della crisi, indipendentemente dal fatto che poi il fenomeno di crisi sia insorto o meno;
In secondo luogo, la segnalazione, da parte degli organi di controllo, della possibile sussistenza degli indizi della crisi d’impresa, con attivazione della procedura di allerta;
È oggi, pertanto, più che mai importante la corretta pianificazione e organizzazione strategica dell’azienda, allo scopo primario di preservarne il valore e la capacità produttiva, oltre che al fine di evitare l’insorgere di pesanti responsabilità personali.




