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Costituzione SRL
24/09/2021
13 min
Stefano Di FazioStefano Di Fazio

5 motivi per scegliere una SRL

Sentiamo spesso parlare di società a responsabilità limitata. Si tratta della forma societaria più diffusa in Italia, e probabilmente nel mondo, ovviamente con le dovute differenze in base alle diverse nazioni.

5 motivi per scegliere una SRL
Costituzione SRL
24/09/2021
13 min
Stefano Di FazioStefano Di Fazio

Sentiamo spesso parlare di società a responsabilità limitata. Si tratta della forma societaria più diffusa in Italia, e probabilmente nel mondo, ovviamente con le dovute differenze in base alle diverse nazioni.

In Italia esistono circa 1 milione e 700 mila Srl ed Srl semplificate, ad un ritmo di costituzione di circa 110.000 società l’anno, contro un totale di imprese, mentre il totale di partite iva attive sono di circa 6 milioni, che includono praticamente tutte le attività economiche italiane, incluse quelle professionali. In definitiva, quindi, una partita iva su tre è una Srl.

Ma quali sono le motivazioni che spingono molti imprenditori ad utilizzare questa forma societaria? Andiamo ad analizzare in dettaglio i 5 motivi che fanno propendere per la costituzione.

1. Responsabilità limitata

La prima motivazione sta già nel nome prescelto per la forma giuridica nel nostro Codice civile;

Società

Organizzazione di persone che si riuniscono per cooperare ad un fine comune;

Responsabilità

Situazione per la quale un soggetto può essere chiamato a rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo;

Limitata

Ridotta o contenuta entro un ambito determinato o controllato;

Società dotata

"di personalità giuridica che risponde delle obbligazioni sociali  solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio"

Quindi in caso di debiti prodotti dalla società, non sono i soci a dover corrispondere illimitatamente in base alle proprie risorse, ma solo la società. Naturalmente si tratta di un principio generale, per il quale poi esistono diverse altre sfaccettature, legate soprattutto alle responsabilità eventuali di amministratori e anche di soci. In sintesi, non è possibile pensare di accumulare debiti solo per il fatto che la responsabilità patrimoniale è limitata, perché in caso di cattiva gestione anche gli amministratori (e i soci in alcuni casi) possono rispondere personalmente delle proprie azioni.

 

2. Presentazione aziendale

Arriva spesso il momento nella vita di una azienda in cui si è pronti per il salto di qualità, che si traduce in una crescita dell’attività e del business. In una fase iniziale di vita aziendale è abbastanza comune iniziare con una forma giuridica più soft, quale è sicuramente una semplice partita iva, sia essa in forma di impresa che di attività professionale, a maggior ragione visto che è possibile usufruire di agevolazioni fiscali come il regime forfettario.

Tuttavia, lo sviluppo aziendale passa anche dall’aumento dei contatti e degli interlocutori aziendali, dai potenziali clienti, ai fornitori, alle banche e agli investitori, ed una forma giuridica di natura individuale non è probabilmente la scelta migliore in termini di credibilità.

Una forma societaria in tal senso può mostrare una maggiore forza da parte dell’impresa ed è un biglietto da visita migliore rispetto ad una ditta individuale, ed in particolare la nostra Srl potrà esserci d’aiuto per presentarci al meglio delle nostre possibilità davanti al nostro interlocutore.

3. Pianificazione fiscale

Come avrete probabilmente imparato a capire, dal momento che siamo ogni giorno inondati da messaggi sui social, la Srl è probabilmente il migliore strumento di pianificazione fiscale possibile.

Innanzitutto, per la tassazione “flat”, che permette di pagare una aliquota fissa del 24% in luogo della tassazione progressiva prevista per le persone fisiche (oltre ad IRAP al 4/5 %). Ciò significa che all’aumentare del reddito la tassazione resta fissa, a differenza di ciò che accade con le aliquote previste per le persone fisiche che sono progressivamente in aumento fino ad arrivare al 43% massimo.

Oltre ciò è possibile mettere in atto strategie, più o meno “forzate”, che permettono di ridurre il carico fiscale, partendo dal presupposto che si tratta di soggetti giuridici separati dalla propria persona.

Un esempio semplicissimo può essere fatto per i contributi previdenziali: immaginiamo di avere un utile a fine anno di 50.000 euro.

Nel caso di una impresa individuale, sia essa commerciale o artigiana, pagheremo circa il 24% di contributi, quindi circa 12.000 euro.

Pensiamo adesso di avere una Srl costituita da due soci, magari moglie e marito o fratelli, di cui solo uno socio lavoratore (lo stesso della impresa individuale) con il 50% di quote ciascuno. In quel caso l’incidenza di natura previdenziale sarà sul 50% sugli utili, per cui il socio lavoratore pagherà il 24% circa su 25.000 euro, quindi circa 6.000 euro.

Come potete vedere, una semplice ripartizione di quote ci ha fatto risparmiare ben 6000 euro!

Ma potrei citarne decine di esempi e di strumenti, dal trattamento di fine mandato per l’amministratore, all’utilizzo dell’automobile e dei rimborsi chilometrici o dei rimborsi per tratte, che potete utilizzare solo con una società di capitali.

4. Costituire una startup innovativa

Un altro ottimo motivo per avere una Srl è sicuramente legato alla possibilità di diventare una startup o Pmi innovativa.

Infatti solo società di capitali possono decidere di diventare tali ed usufruire dei vantaggi propri previsti dalle normative nazionali, fra cui di seguito indichiamo i punti più importanti:

  • Detrazione fiscale

    al 50% per persone fisiche, con un limite per singolo investitore di 100.000 euro e un limite del imposto dal regime de minimis di 200.000 euro di aiuti in tre anni; in alternativa la detrazione può sempre essere del 30%;

  • Deduzione fiscale

    al 30% nel caso di investimento da parte di società fino a un limite di 1.800.000 euro di investimenti;

  • Esonero da diritti camerali e imposte di bollo

    (d.l. 179/2012, art. 26, comma 8). Alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa dall’Agenzia delle Entrate l’11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.

  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria

    (d.l. 179/2012, art. 26, commi 2, 3, 5-7). Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di: creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); effettuare operazioni sulle proprie quote; emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.

  • Proroga del termine per la copertura delle perdite

    (d.l. 179/2012, art. 26, comma 1). In caso in cui le perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al codice civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.

  • Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica

    (d.l. 179/2012, art. 26, comma 4). Le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA

    (d.l. 3/2015, art. 4, comma 11-novies). La normativa ordinaria, che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 euro tramite modello F24, può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione cd. orizzontale (a valere cioè su tipologie d’imposta diverse dall’IVA). L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro può comportare per le startup rilevanti benefici in termini di liquidità.

  • Disciplina del lavoro tagliata su misura

    (d.lgs 81/2015, artt. 21, comma 3, e 23, comma 2). Nel complesso, le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal d.lgs 81/2015, così come emendato dal d.l. 87/2018. La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all’interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla normativa generale. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi. Ai sensi del d.lgs. 81/2015, entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4 anni (e non 5, come le agevolazioni di cui al d.l. 179/2012), calcolati a partire dalla data di costituzione della startup innovativa.

  • Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile

    (d. l. 179/2012, art. 28). Fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale. In aggiunta, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative possono definire, anche ai livelli decentrati, criteri per la determinazione di minimi salariali specifici per le startup innovative, nonché linee guida ad hoc per la definizione della citata parte variabile della retribuzione e, in generale, all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze di sviluppo delle startup innovative.

  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale

    (d.l. 179/2012, art. 27). Le startup innovative e gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di "work for equity". Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. Inoltre, le startup innovative costituite online, avranno la possibilità di emettere strumenti partecipativi del capitale mediante una piattaforma web, sulla base di un modello standard di regolamento, secondo modalità simili a quelle previste per la redazione e la modifica degli atti fondativi.

  • Incentivi fiscali per gli investitori in equity

    (d.l. 179/2012, art. 29). Gli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, sono ricompensati con un importante incentivo fiscale. La sua configurazione, è applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 con eventuali specifiche e novità presenti, di anno in anno nella relativa legge di Bilancio.

  • Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding

    (d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-5). Nel 2013, l’Italia è stato il primo Paese al mondo a regolamentare il mercato dell’equity crowdfunding, anche attraverso la creazione di un apposito registro di portali online autorizzati. Inizialmente previsto per le sole startup innovative, l’equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative e poi, con la Legge di Bilancio 2017, e poi a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento ricade sotto la responsabilità della Consob.

  • Facilitazioni all’accesso al Fondo di Garanzia per le 

    PMI (d.l. 179/2012, art. 30, comma 6). Le startup innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa a condizioni estremamente vantaggiose. La garanzia è infatti concessa in forma automatica, prioritaria e gratuita. Inoltre, l’istituto di credito coinvolto non può richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Medio Credito Centrale, l’ente gestore del Fondo, pubblica a cadenza trimestrale rapporti di monitoraggio sull’uso dell’agevolazione.

  • “Fail fast”

    (d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-3). In caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. C’è da dire, però, riguardo proprio l’esonero della procedura fallimentare che la giurisprudenza, negli ultimi anni, si è confrontata con idee anche opposte, tanto da riaprire il dibattito e mettere in seria discussione tale ipotesi.

5. Più persone = maggiori possibilità

Last but not least: una società è generalmente formata da più persone, il che permette di avere una struttura più solida rispetto ad una ditta individuale. Sembra banale, ma essere un “oneman person” limita sicuramente lo sviluppo di una attività imprenditoriale. Più persone portano più idee, più braccia e più teste pensanti per il proprio business, ma sicuramente possono portare anche più problemi di natura operativa e decisionale, anche in base alle quote e all’effettivo sforzo nell’attività.

La Srl permette quindi di convogliare le forza di più persone e rendere più agevole lo sviluppo.

È anche possibile avere una Srl unipersonale, quindi formata da una sola persona, ma non è una scelta che mi sento di consigliare.

Ma magari ne parleremo più approfonditamente in separata sede.

Stefano Di Fazio

Stefano Di Fazio

Autore

Membro del team SRLonline, specializzato in consulenza aziendale e servizi per SRL.

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