ZES Unica + Sabatini + Iperammortamento 2026: come finanziare il 70% dei macchinari senza violare i limiti di aiuto di Stato
In breve
- la ZES Unica offre crediti d'imposta fino al 60% per gli investimenti in beni strumentali nelle regioni del Sud;
- la Nuova Sabatini finanzia gli interessi sui prestiti bancari per l'acquisto di macchinari;
- l'Iperammortamento 2026 introduce una super-deduzione del 180% ma con il vincolo "Made in UE".
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato e potenziato tre strumenti fondamentali per le SRL che operano nel Mezzogiorno: la ZES Unica prorogata al 2028, la Nuova Sabatini rifinanziata e il ritorno dell'Iperammortamento. Per un'imprenditore che sta valutando un investimento significativo in macchinari o impianti, capire se e come questi incentivi possono essere combinati diventa cruciale per ottimizzare il flusso di cassa e ridurre l'esborso effettivo.
La complessità risiede nel rispettare i limiti di aiuto di Stato definiti a livello europeo: ogni Regione e tipologia di impresa ha massimali diversi che, se superati, comportano la revoca dei benefici con interessi e sanzioni. In questo articolo analizziamo nel dettaglio le regole di cumulo, i vincoli da rispettare e gli scenari concreti in cui combinare gli incentivi ha senso realmente, senza cadere nelle trappole burocratiche che possono costare cari.
ZES Unica 2026: il cuore del sistema incentivi del Sud
La Zona Economica Speciale Unica è stata istituita nel 2024 per riunire in un unico perimetro tutte le aree agevolate del Mezzogiorno, sostituendo il precedente credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (Bonus Sud). Per il 2026 il credito è confermato con una dotazione di 2,2 miliardi di euro e una finestra temporale che va dal 1° gennaio al 15 novembre 2026, con comunicazioni all'Agenzia delle Entrate da effettuare tra il 31 marzo e il 30 maggio per gli investimenti già programmati.
Le aliquote di agevolazione variano significativamente in base alla regione e alla dimensione dell'impresa. Per le piccole imprese che investono in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, il credito d'imposta arriva al 60% dei costi ammissibili. Percentuali inferiori si applicano alle regioni Basilicata, Sardegna e Molise (50% per le piccole imprese), mentre per l'Abruzzo le aliquote sono più basse, con un massimo del 35% per le micro imprese. In alcune aree specifiche come Taranto e il Sulcis, le percentuali aumentano di ulteriori 10 punti percentuali.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la platea dei settori esclusi. Non possono accedere al credito ZES le imprese che operano nell'industria siderurgica, carbonifera, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nella produzione e distribuzione di energia, nella banda larga e nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Le imprese agricole e della pesca possono accedere ma entro i limiti delle rispettive normative comunitarie di settore.
Il vincolo più critico, tuttavia, è il mantenimento dell'attività: i beni agevolati devono rimanere nella struttura produttiva per almeno cinque anni (tre per le piccole e medie imprese) dal momento in cui entrano in funzione. Se i beni vengono ceduti, destinati a finalità diverse o spostati in strutture produttive site fuori dalla ZES prima di questo termine, si attiva la revoca del credito fruito, con la conseguente restituzione maggiorata di interessi e sanzioni. Questa clausola di clawback rende essenziale pianificare con attenzione non solo l'investimento iniziale ma anche l'orizzonte temporale pluriennale successivo.
Nuova Sabatini: il finanziamento bancario agevolato
La Nuova Sabatini è uno degli strumenti storici della finanza agevolata italiana, confermata e rifinanziata per il 2026. Si tratta di un incentivo gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che supporta le micro, piccole e medie imprese nell'acquisizione di beni strumentali nuovi, macchinari, impianti, attrezzature, hardware e software finalizzati all'innovazione tecnologica.
Il meccanismo è diverso dalla ZES Unica: non si tratta di un credito d'imposta ma di un contributo sugli interessi che il Ministero riconosce alle imprese che accedono a un finanziamento bancario per l'acquisto dei beni. Il fondo perduto copre una parte degli interessi sul prestito, rendendo il costo del finanziamento inferiore rispetto alle condizioni di mercato. Per il 2026 le aliquote di agevolazione sono state confermate al 2,75% per la Sabatini ordinaria e al 3,575% per la Sabatini "Green" e "4.0", che finanzia gli investimenti in tecnologie abilitanti l'Industria 4.0 e in beni finalizzati alla transizione ecologica.
Il vantaggio immediato per la liquidità dell'impresa è evidente: la banca eroga l'intero importo del finanziamento direttamente sul conto corrente, permettendo di pagare i fornitori senza anticipare capitali propri. Il contributo sugli interessi viene poi riconosciuto in quote annuali per un massimo di cinque anni, riducendo l'onere finanziario complessivo dell'operazione. Questo aspetto è particolarmente rilevante per le SRL che hanno limitata capacità di autofinanziamento ma flussi di cassa sufficienti a sostenere la rata del prestito nel medio periodo.
La Nuova Sabatini è cumulabile con altri incentivi, compresi quelli in regime "de minimis", ma il cumulo è possibile solo se il totale degli aiuti non supera l'intensità massima di aiuto consentita dalle normative comunitarie. È qui che emergono le difficoltà nel combinare la Sabatini con la ZES Unica nelle regioni del Mezzogiorno: le percentuali di credito ZES sono già così elevate che spesso non resta spazio per ulteriori agevolazioni sugli stessi costi.
Iperammortamento 2026: la super-deduzione sostituisce Transizione 5.0
La novità più significativa della Legge di Bilancio 2026 è il ritorno dell'Iperammortamento, che sostituisce il credito d'imposta Transizione 5.0 (esaurito nei suoi stanziamenti). Si tratta di una super-deduzione fiscale che consente di maggiorare il costo fiscalmente rilevante dei beni strumentali acquisiti: per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, il costo viene maggiorato del 180%, riducendo così la base imponibile IRES e di conseguenza l'imposta dovuta negli esercizi successivi.
Per il 2026 le aliquote di maggiorazione sono state confermate a tre livelli: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la fascia tra 2,5 e 10 milioni, 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni. Al di sopra di 20 milioni non è prevista alcuna agevolazione. Per i beni "green" e finalizzati alla transizione ecologica le aliquote aumentano ulteriormente, arrivando al 220% per la prima fascia di investimento. È importante sottolineare che si tratta di una deduzione e non di un credito: il beneficio si manifesta in una minore imposta dovuta negli anni successivi, non in un immediato risparmio di liquidità.
Il vincolo introdotto nel 2026 e già molto discusso è la clausola "Made in UE": i beni agevolati devono essere prodotti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Questa restrizione esclude dalla super-deduzione tutti i macchinari provenienti da paesi extra-UE, in particolare quelli asiatici che spesso costituiscono una quota significativa degli investimenti delle imprese manifatturiere italiane. L'individuazione dell'origine del bene può non essere sempre immediata e richiede una verifica accurata delle certificazioni dei fornitori prima di procedere all'acquisto.
Sul fronte della cumulabilità, l'Iperammortamento 2026 presenta una differenza fondamentale rispetto alla Transizione 5.0. La Transizione 5.0 era espressamente esclusa dal cumulo con la ZES Unica per i medesimi costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 38, comma 18, del decreto-legge 19/2024. L'Iperammortamento, essendo una norma fiscale generale e non un aiuto di Stato, potrebbe teoricamente essere cumulabile con la ZES, ma la questione è ancora oggetto di interpretazione e i chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate sono attesi nei primi mesi del 2026.
I limiti europei agli aiuti di Stato: quando il cumulo è impossibile
Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea stabilisce le intensità massime di aiuto che gli Stati membri possono concedere alle imprese senza l'obbligo di notifica preventiva a Bruxelles. Questi massimali variano in base alla localizzazione geografica dell'investimento (classificata in zone "a", "b", "c" in base alla prosperità economica) e alla dimensione dell'impresa beneficiaria. Nelle regioni del Mezzogiorno, classificate nella categoria più svantaggiata ("c"), le intensità massime consentite sono le più elevate d'Europa.
Il problema principale nel combinare ZES Unica con altri incentivi è che le aliquote ZES sono già calibrate sui massimali UE consentiti. Una piccola impresa in Campania o Puglia che ottiene un credito ZES al 60% ha già raggiunto il tetto massimo di aiuto regionale concedibile: aggiungere la Nuova Sabatini sugli stessi costi significherebbe superare il limite europeo, con la conseguente revoca dell'intero beneficio. La situazione è diversa per le grandi imprese, che hanno massimali più bassi e quindi maggiore spazio di manovra per il cumulo, ma sono anche meno numerose nel tessuto imprenditoriale del Sud.
Il divieto di doppio finanziamento è un principio cardine del sistema degli aiuti di Stato: uno stesso costo ammissibile non può essere agevolato da due incentivi diversi che rientrano nella categoria degli aiuti di Stato. Tuttavia, esistono agevolazioni che non sono qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: in questi casi il cumulo è possibile perché non concorrono al raggiungimento dei massimali regionali. È il caso di alcune misure di carattere generale, come potrebbe essere l'Iperammortamento, ma la distinzione è tecnicamente complessa e richiede una valutazione caso per caso.
Le Regioni e gli enti locali possono concedere ulteriori incentivi, ma anch'essi devono rispettare i limiti UE. Questo crea un quadro normativo stratificato in cui le imprese devono navigare con cautela, verificando ogni combinazione di agevolazioni con il supporto di un commercialista o un consulente in finanza agevolata prima di presentare le domande. Il rischio di incorrere in irregolarità formali, anche in buona fede, è elevato data la complessità delle discipline comunitarie.
Tabella comparativa delle aliquote ZES Unica 2026
| Regioni | Piccole Imprese | Medie Imprese | Grandi Imprese |
|---|---|---|---|
| Campania, Puglia, Calabria, Sicilia | 60% | 50% | 40% |
| Basilicata, Sardegna, Molise | 50% | 40% | 30% |
| Abruzzo (solo comuni ZES) | 35% | 25% | 15% |
| Taranto (Puglia) e Sulcis (Sardegna) | +10 punti per tutte | +10 punti per tutte | +10 punti per tutte |
La trappola dei cinque anni: evitare la revoca del credito ZES
Il vincolo di mantenimento quinquennale dei beni nella ZES Unica rappresenta uno dei rischi più significativi per le imprese che accedono al credito. La norma prevede che i beni agevolati devono rimanere nella struttura produttiva situata nelle zone assistite per almeno cinque anni (tre per le piccole e medie imprese) dal momento in cui entrano in funzione. Il periodo si conteggia per "periodi d'imposta", non in anni solari, quindi l'effettiva decorrenza inizia dall'esercizio in cui il bene è stato collegato al sistema produttivo e non dall'anno di acquisto.
La revoca del credito si verifica non solo in caso di cessione del bene a terzi, ma anche quando il macchinario viene destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o trasferito in una struttura produttiva diversa da quella che ha dato diritto all'agevolazione. Questo significa che un'impresa che trasferisce la propria sede o uno stabilimento da una comune ZES a un altro non ZES, anche solo per pochi chilometri, perde integralmente il credito fruito, con l'obbligo di restituirlo maggiorato di interessi e sanzioni. Le situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale che comportino accorpamenti di stabilimenti o dismissioni parziali devono quindi essere valutate con estrema cautela quando sono presenti beni ZES.
Per ridurre il rischio di revoca, le imprese dovrebbero pianificare gli investimenti ZES in una prospettiva quinquennale, valutando non solo le esigenze produttive immediate ma anche gli scenari evolutivi. I macchinari e gli impianti oggetto del credito ZES dovrebbero essere quelli strettamente necessari al core business dell'azienda e con un basso rischio di obsolescenza tecnologica o commerciale nel medio periodo. Una pratica consigliata è la tenuta di una documentazione dettagliata che dimostri la continuità della destinazione d'uso dei beni nel tempo: registri di manutenzione, report di produzione, certificazioni di conformità possono costituire prova del rispetto degli obblighi in caso di verifiche dell'Agenzia delle Entrate.
L'aspetto temporale delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate è altrettanto critico. Per il 2026 le comunicazioni preventive di spesa devono essere inviate telematicamente tra il 31 marzo e il 30 maggio, indicando gli investimenti già effettuati dal 16 novembre 2025 e quelli programmati fino al 15 novembre 2026. Una comunicazione integrativa va poi trasmessa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2026 per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti. Il mancato rispetto di queste scadenze preclude l'accesso al credito, anche se le spese sono state regolarmente sostenute e documentate.
Calcolo pratico: quanto si risparmia davvero con il cumulo
Per comprendere l'impatto concreto di questi incentivi, è utile analizzare un caso reale. Immaginiamo una piccola SRL con sede in Puglia che intende acquistare un macchinario industriale del costo di 100.000 euro, prodotto da un fornitore tedesco e quindi ammissibile all'Iperammortamento 2026. L'impresa valuta tre scenari: l'acquisto senza incentivi, l'utilizzo della sola ZES Unica, la combinazione di ZES Unica con finanziamento Sabatini.
Nello scenario senza incentivi, l'azienda affronta l'intero costo di 100.000 euro, eventualmente finanziato con un prestito bancario a tassi di mercato. L'impatto sul cash flow è immediato e totale, se si esclude il recupero fiscale ordinario tramite ammortamento. Con la sola ZES Unica, la stessa impresa ottiene un credito d'imposta del 60%, pari a 60.000 euro, utilizzabile in compensazione nel modello F24 a partire dall'anno successivo all'investimento. Il netto da pagare si riduce quindi a 40.000 euro, ma il credito non è immediato: incide sul bilancio dall'esercizio successivo e si compensate in dieci anni annuali.
Lo scenario più complesso è quello del cumulo ZES Unica e Sabatini. L'impresa finanzia l'intero importo di 100.000 euro tramite una banca aderente alla Sabatini, ottenendo un contributo sugli interessi del 3,575%. Ottenuto il finanziamento, l'azienda acquista il macchinario e contemporaneamente presenta la comunicazione ZES per ottenere il credito d'imposta del 60%. In questo caso l'azienda deve verificare che il cumulo degli aiuti (Sabatini più ZES) non superi il massimo di aiuto regionale consentito per una piccola impresa in Puglia, che è appunto del 60%. Poiché la Sabatini è un contributo sugli interessi e non un aiuto diretto sul costo del bene, il cumulo è tecnicamente possibile, ma l'azienda deve accertarsi del rispetto dei limiti "de minimis" per le agevolazioni che rientrano in questa categoria.
L'Iperammortamento aggiunge un ulteriore livello di complessità. Con una maggiorazione del 180% sul costo fiscalmente rilevante, i 100.000 euro di investimento diventano 280.000 euro ai fini fiscali. Questo riduce il reddito imponibile negli anni successivi, generando un risparmio d'imposta che dipende dall'aliquota IRES applicabile e dall'utilità dell'impresa. Tuttavia, il beneficio è diluito nel tempo (attraverso i piani di ammortamento) e richiede utili capienti per essere sfruttato appieno. Inoltre, il vincolo "Made in UE" deve essere verificato con cura: un macchinario prodotto in Cina o negli Stati Uniti non darebbe diritto alla super-deduzione, rendendo meno conveniente l'intera operazione.
Come verificare se il cumulo conviene alla tua SRL
La decisione di combinare più incentivi non può essere presa in modo generalista: dipende da molteplici variabili che devono essere analizzate caso per caso. Il primo elemento da considerare è la localizzazione geografica della struttura produttiva dove saranno destinati i beni. Non tutti i comuni delle regioni del Mezzogiorno rientrano nelle zone assistite della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027: è necessario consultare gli elenchi ufficiali disponibili sul sito della Struttura di missione ZES per verificare l'ammissibilità del proprio indirizzo.
La dimensione dell'impresa è altrettanto determinante. Le classificazioni in micro, piccola, media o grande impresa seguono i criteri europei basati sul numero di addetti, sul fatturato annuo o sul totale di bilancio. Le aliquote ZES variano significativamente in base a questa classificazione, con differenze anche di 20 punti percentuali tra piccole e grandi imprese. Un errore nella classificazione può comportare la richiesta di un credito superiore al dovuto, con il conseguente rischio di revoca. La classificazione deve essere effettuata con riferimento ai dati dell'esercizio precedente o, per le imprese neo-costituite, alle previsioni realistiche per il primo anno di attività.
Il tipo di bene da acquisire influenza la strategia di cumulo. I macchinari e gli impianti nuovi sono agevolabili, mentre i terreni e i fabbricati rientrano nella misura massima del 50% del valore complessivo dell'investimento. I beni usati sono esclusi, così come i componenti che non hanno autonomia funzionale. Per l'Iperammortamento 2026 è cruciale verificare l'origine del bene: solo i macchinari prodotti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo danno diritto alla super-deduzione. Questa verifica deve essere effettuata prima dell'acquisto, richiedendo al fornitore una dichiarazione formale sul paese di produzione.
L'orizzonte temporale dell'investimento è un fattore spesso trascurato. I vincoli di mantenimento quinquennale della ZES Unica implicano che l'impresa si impegni a mantenere l'attività nella stessa struttura per cinque anni. Se l'azienda prevede trasferimenti, riorganizzazioni o fusioni nel medio periodo, potrebbe essere più prudente rinunciare alla ZES e optare per incentivi con vincoli temporali meno stringenti. Allo stesso modo, l'Iperammortamento genera benefici fiscali diluiti negli anni successivi: se l'impresa non prevede utili consistenti, il vantaggio della super-deduzione potrebbe essere limitato o addirittura inutilizzato.
Infine, la situazione finanziaria dell'impresa orienta verso una combinazione piuttosto che un'altra. Se l'azienda ha disponibilità liquide sufficienti, potrebbe preferire il credito d'imposta immediato della ZES Unica. Se invece la liquidità è limitata, il finanziamento Sabatini con contributo sugli interessi permette di posticipare l'esborso mantenendo intatto il margine di credito bancario. La valutazione deve considerare anche il costo complessivo del finanziamento, incluso il tasso di interesse, la durata, le spese di istruttoria e le garanzie richieste dalla banca.
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Domande frequenti
Posso cumulare ZES Unica e Iperammortamento 2026 sugli stessi costi?
Al momento la questione è oggetto di interpretazione. L'Iperammortamento, essendo una norma fiscale generale e non un aiuto di Stato, potrebbe teoricamente essere cumulabile con la ZES Unica, a differenza di quanto accadeva con Transizione 5.0 che era espressamente esclusa dal cumulo. Tuttavia è necessario attendere i chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate attesi per i primi mesi del 2026. In ogni caso il cumulo non potrà mai portare al superamento del costo effettivo sostenuto per l'acquisto dei beni.
Cosa succede se vendo un macchinario agevolato con ZES Unica prima di 5 anni?
La cessione a terzi di un bene agevolato con il credito ZES Unica prima del decorso del termine quinquennale (triennale per le piccole e medie imprese) comporta la revoca del credito d'imposta fruito. L'impresa è tenuta a restituire l'intero importo del credito maggiorato di interessi e sanzioni. La revoca si applica anche in caso di destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o di trasferimento in una struttura produttiva diversa da quella che ha dato diritto all'agevolazione. È quindi fondamentale valutare con attenzione l'orizzonte temporale dell'investimento prima di accedere al credito.
Come verifico se un macchinario rientra nel vincolo "Made in UE" dell'Iperammortamento 2026?
L'Iperammortamento 2026 richiede che i beni agevolati siano prodotti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Per verificare questo requisito è necessario richiedere al fornitore una dichiarazione formale sul paese di produzione del bene, che deve essere allegata alla documentazione contabile dell'investimento. Non è sufficiente che il macchinario sia distribuito da un fornitore europeo: il criterio di riferimento è il luogo di effettiva produzione. Per i beni complessi o assemblati, occorre verificare che la quota prevalente del valore aggiunto sia stata realizzata nell'UE. In caso di dubbi è consigliabile richiedere al fornitore le certificazioni di origine che attestano la conformità al vincolo comunitario.

