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Fiscalità e adempimenti
23/12/2025
17 min
SRLOnline

Tassazione dividendi 2026: rivoluzione per Holding SRL – guida pratica

La Legge di Bilancio 2026 cambia la tassazione dividendi per Holding SRL. Scopri le nuove soglie PEX, come proteggere gli utili e strategie fiscali entro fine 2025.

Tassazione dividendi 2026: rivoluzione per Holding SRL – guida pratica
Fiscalità e adempimenti
23/12/2025
17 min
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La tua Holding SRL rischia di pagare fino a 20 volte più tasse sui dividendi dal 1° gennaio 2026. La Legge di Bilancio 2026 introduce una stretta decisiva sul regime di esenzione: senza le nuove soglie, la tassazione effettiva passa dall'1,2% attuale al 24% pieno. Su 100.000 euro di dividendi, significa passare da 1.200 a 24.000 euro di imposte.

Fortunatamente esistono strategie da attuare entro fine anno per proteggere il regime agevolato. Capire subito come funziona il nuovo sistema ti permette di evitare sorprese fiscali e pianificare la riorganizzazione della tua holding in tempo utile.

In breve

  • la nuova soglia per l'esenzione dei dividendi richiede una partecipazione di almeno il 5% del capitale oppure un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro;
  • per le holding che non raggiungono queste soglie, i dividendi saranno tassati per intero al 24% (IRES) invece che all'1,2% effettivo attuale;
  • la nuova normativa si applica alle distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di pagamento;
  • esistono strategie di riorganizzazione (come il realizzo controllato "maggiorato") che consentono di proteggere l'esenzione fiscale futura.

Nota sull'evoluzione legislativa

La Legge di Bilancio 2026 ha subito un importante iter di modifica durante l'esame parlamentare. La bozza originale del Disegno di Legge (ottobre 2025) prevedeva una soglia unica del 10% di partecipazione, senza alternativa basata sul valore.

Con gli emendamenti governativi approvati dalla Commissione Bilancio del Senato (metà dicembre 2025), la soglia è stata ridotta e resa più flessibile: oggi il testo definitivo conferma le soglie alternative del 5% di partecipazione OPPURE 500.000 euro di valore fiscale.

Questa modifica ha significativamente ridotto l'impatto della riforma, consentendo a un maggior numero di holding di continuare a beneficiare del regime agevolato. Alcune fonti professionali precedenti potrebbero ancora riferirsi alla bozza originaria al 10%, ma le disposizioni qui descritte riflettono il testo approvato dalla Commissione Bilancio del Senato il 22 dicembre 2025.

Cosa cambia davvero con la tassazione dei dividendi 2026

La riforma più importante riguarda il regime di esenzione dei dividendi, noto tecnicamente come "regime PEX" (participation exemption). Questo regime, introdotto nel 2003 con la riforma IRES, permetteva alle società di capitali di ricevere dividendi da altre società con un'esenzione del 95%, con il solo 5% del loro importo soggetto a tassazione. Considerando l'aliquota IRES del 24%, il carico fiscale effettivo risultava essere pari all'1,2%: un vantaggio enorme che ha resero le holding SRL uno strumento insostituibile per la pianificazione fiscale di interi gruppi imprenditoriali.

Dal 1° gennaio 2026 questo meccanismo cambia profondamente. L'articolo 18 del Disegno di Legge di Bilancio stabilisce che per beneficiare dell'esenzione del 95% sarà necessario soddisfare almeno una di due condizioni alternative: detenere una partecipazione diretta o indiretta di almeno il 5% del capitale sociale della società che distribuisce i dividendi, oppure possedere una partecipazione con un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. È importante sottolineare come il calcolo della percentuale di partecipazione debba tenere conto anche delle partecipazioni indirette detenute attraverso società controllate, applicando il cosiddetto "demoltiplicatore" lungo la catena partecipativa.

Per le holding che non raggiungono nessuna di queste due soglie, i dividendi ricevuti concorreranno per intero alla formazione del reddito imponibile IRES, venendo così tassati all'aliquota piena del 24%. In pratica, il carico fiscale passa dall'1,2% al 24%, con un aggravio che moltiplica per 20 volte la tassazione attuale. Questa modifica si applica a tutte le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2026 in poi, indipendentemente dalla data effettiva del pagamento.

Le tempistiche di applicazione della nuova normativa

Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 (art. 18) stabilisce che le nuove regole si applicano alle distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2026 in poi. Questo significa che tutte le delibere di distribuzione approvate dall'inizio del prossimo anno saranno soggette alle nuove soglie PEX, indipendentemente dalla data effettiva del pagamento dei dividendi.

Per le holding che non rientrano nelle nuove soglie di esenzione è fondamentale pianificare per tempo le strategie di riorganizzazione societaria. La riforma impatta su utili accumulati nel corso degli esercizi precedenti: anche le riserve costituite prima del 2026, se distribuite con delibere successive al 1° gennaio, saranno tassate secondo il nuovo regime.

Tabella comparativa: regime attuale versus regime 2026

Per comprendere meglio l'impatto della riforma, è utile confrontare il trattamento fiscale dei dividendi nel regime attuale e in quello che entrerà in vigore dal prossimo anno. La seguente tabella mostra come cambia la tassazione a seconda che la holding soddisfi o meno le nuove soglie.

Scenario Regime fino al 31/12/2025 Regime dal 01/01/2026 Variazione tassazione
Holding con partecipazione ≥ 5% o valore ≥ 500.000€ Dividendo imponibile al 5% (esenzione 95%) Dividendo imponibile al 5% (esenzione 95%) Nessuna variazione
Holding con partecipazione < 5% e valore < 500.000€ Dividendo imponibile al 5% (esenzione 95%) Dividendo imponibile al 100% Aumento da 1,2% a 24% (20 volte)

Per dare un esempio concreto, una holding che riceve 100.000 euro di dividendi da una società in cui detiene una partecipazione del 3% paga oggi solo 1.200 euro di tasse (24% su 5.000 euro). Dal 2026, se non interviene alcuna modifica alla struttura patrimoniale, la stessa distribuzione comporterà un'imposta di 24.000 euro. La differenza di 22.800 euro deve essere attentamente valutata nella pianificazione finanziaria del gruppo.

Le strategie per proteggere l'esenzione fiscale della tua holding

Fortunatamente, il legislatore ha introdotto meccanismi che consentono alle holding di adattarsi alle nuove regole e proteggere il regime agevolato anche per il futuro. La strategia più immediata consiste nel verificare se la tua attuale struttura patrimoniale soddisfa già una delle due nuove soglie. Se detieni partecipazioni superiori al 5% in una o più società, oppure se il valore fiscale complessivo delle tue partecipazioni supera i 500.000 euro, nulla cambia per te: potrai continuare a beneficiare dell'esenzione del 95% anche nel 2026.

Per le holding che si trovano al di sotto di entrambe le soglie, esistono almeno due strategie principali da considerare. La prima consiste nell'aumentare la partecipazione in una o più società controllate, portandola almeno al 5% del capitale sociale. Questa operazione può realizzarsi attraverso acquisti sul mercato o mediante operazioni straordinarie come aumenti di capitale riservati a soci già azionisti. Naturalmente, questa scelta ha un costo e deve essere valutata attentamente in relazione ai benefici fiscali attesi.

La seconda strategia, particolarmente interessante per le holding familiari, fa ricorso al regime del cosiddetto "realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2-bis del TUIR. Questo regime si applica ai conferimenti di partecipazioni in società soggette a tassazione IRES e consente di scegliere il valore di realizzo corrispondente all'incremento di patrimonio netto della società ricevente. In pratica, se apporti azioni il cui valore fiscale è inferiore a 500.000 euro, puoi "maggiorare" il valore del conferimento fino a raggiungere la soglia richiesta. Pagherai subito un'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata, ma dall'esercizio successivo i dividendi distribuiti dalla tua holding potrà beneficiare dell'esenzione del 95%.

Per comprendere se questa strategia conviene, è utile fare un calcolo di break-even. Supponiamo che Tizio detenga azioni quotate per un valore fiscale di 300.000 euro (sotto la soglia dei 500.000 euro) e che preveda di ricevere dividendi annuali per 50.000 euro. Se apporta le azioni "maggiorando" il valore a 500.000 euro, genera una plusvalenza tassabile di 200.000 euro, con un'imposta immediata di 52.000 euro. Dal 2026, però, i dividendi annuali saranno tassati solo per il 5% invece che per intero: su 50.000 euro di dividendi, l'imposta passerà da 12.000 euro a 600 euro, con un risparmio annuo di 11.400 euro. In meno di cinque anni, il risparmio fiscale compenserà l'imposta pagata sul conferimento, e da quel momento in poi la strategia genererà un vantaggio netto continuativo.

Il calcolo della partecipazione con il demoltiplicatore

Un aspetto spesso trascurato ma cruciale nella nuova disciplina riguarda il calcolo della percentuale di partecipazione quando esistono società interposte tra la holding e la società che distribuisce i dividendi. Il legislatore ha chiarito che, ai fini del raggiungimento della soglia del 5%, deve tenersi conto non solo della partecipazione diretta ma anche di quelle indirette detenute attraverso società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile. In pratica, se la tua holding controlla al 100% una sub-holding che a sua volta detiene il 10% di una terza società, la tua partecipazione complessiva viene calcolata sommando la quota detenuta direttamente a quella posseduta indirettamente, senza applicare alcun riduttore.

Questo meccanismo del "demoltiplicatore" offre interessanti opportunità di pianificazione. Se la tua holding detiene direttamente solo il 3% di una società ma controlla una sub-holding che possiede un ulteriore 5%, la partecipazione complessiva risulta essere l'8% e quindi soddisfa la soglia del 5%. La struttura delle partecipazioni va quindi analizzata nel suo complesso, considerando l'intera catena di controllo, e non solo i rapporti diretti tra la holding e le società partecipate. È possibile che la tua attuale struttura societaria ti ponga già in una posizione di vantaggio che non avevi considerato.

Naturalmente, il controllo di una società deve essere effettivo e non meramente formale. La giurisprudenza ha chiarito che per ritenersi soddisfatto il requisito del controllo occorre dimostrare l'esistenza di un rapporto di direzione e coordinamento della società partecipata, tale da assicurare alla holding un'influenza dominante. In pratica, se la sub-holding detiene una partecipazione che non garantisce il controllo, la quota da essa posseduta non potrà essere sommata a quella diretta della holding ai fini del calcolo della soglia del 5%.

Come prepararsi alla nuova normativa: le strategie disponibili

Con la Legge di Bilancio 2026 in via di approvazione, le holding che non rientrano nelle nuove soglie di esenzione devono pianificare per tempo le strategie di riorganizzazione. Ecco le opzioni strategiche disponibili:

  • Valutare il realizzo controllato "maggiorato" per portare il valore delle partecipazioni alla soglia dei 500.000 euro, pagando subito l'imposta sostitutiva del 26% ma proteggendo l'esenzione sui dividendi futuri
  • Verificare la struttura delle partecipazioni indirette tramite il calcolo del demoltiplicatore, che potrebbe già posizionarti sopra la soglia del 5%
  • Riorganizzare il portafoglio partecipazioni concentrandosi su un numero più limitato di partecipazioni qualificate che soddisfino le nuove soglie

Per gli apporti di partecipazioni già programmati o in corso di negoziazione, occorre valutare se rientrano nella disciplina del realizzo controllato e, in tal caso, considerare l'opportunità di "maggiorare" il valore di realizzo fino alla soglia dei 500.000 euro. Questa operazione richiede una perizia giuridica accurata e il supporto di un professionista che possa redigere la perizia di stima delle partecipazioni e calcolare correttamente l'imposta sostitutiva dovuta.

È anche il momento di rivedere l'intera architettura della holding. Se detieni multiple partecipazioni minoritarie in diverse società, potrebbe convenire riorganizzare la struttura concentrando gli investimenti in un numero più limitato di partecipazioni qualificate. Questa strategia, nota come "cleaning" del portafoglio, ti consentirebbe di raggiungere più facilmente le nuove soglie di esenzione e di semplificare la gestione amministrativa e fiscale della holding.

Le criticità della riforma e le incertezze interpretative

La nuova disciplina della tassazione dei dividendi ha sollevato numerose critiche da parte degli addetti ai lavori e delle associazioni di categoria. Assoholding, l'associazione che riunisce le holding italiane, ha sottolineato come la modifica rappresenti "un arretramento strutturale" rispetto ai principi di coerenza e stabilità del sistema tributario. Secondo l'associazione, la norma stravolgerebbe un assetto consolidato da oltre vent'anni, introdotto con la riforma IRES del 2003 proprio per garantire la neutralità fiscale e prevenire la doppia imposizione lungo la catena partecipativa.

L'AIDC, l'associazione italiana dottori commercialisti, ha evidenziato come il regime PEX (participation exemption) non sia un'agevolazione ma una previsione di sistema volta a evitare che uno stesso reddito sia soggetto a doppia imposizione: prima come utile di esercizio nella società che lo produce, poi come dividendo distribuito alla società partecipante. Senza una specifica disposizione transitoria, l'aggravio fiscale si produrrebbe anche sugli utili accumulati prima della modifica normativa, creando una situazione di ingiustificata difficoltà per le holding che hanno correttamente gestito le riserve negli anni passati.

Un punto critico riguarda poi l'applicazione della nuova disciplina ai dividendi distribuiti da società estere. Il testo del DDL prevede che la nuova soglia del 5% si applichi anche ai dividendi erogati da società con sede in Stati inclusi nella "white list", ma senza interventi sull'euro-ritenuta si potrebbe creare una disparità di trattamento tra dividendi domestici e dividendi esteri. Questo rischia di rendere l'Italia meno competitiva a livello internazionale e di spingere le holding a costituire società in altri paesi dell'Unione Europea, con conseguenti effetti negativi per l'erario e per il sistema produttivo italiano.

Non mancano poi le incertezze interpretative. Il legislatore ha parlato di un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro, ma non ha specificato come questo valore debba essere determinato per le partecipazioni non quotate. Per le azioni quotate il riferimento è il valore di mercato, ma per le partecipazioni in società di capitali non quotate occorrerà attendere i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per capire se debba farsi riferimento al valore netto contabile, al valore normale o ad altro criterio di valutazione.

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FAQ

Quali sono gli adempimenti formali per deliberare la distribuzione degli utili?

Sì, la deliberazione assembleare di distribuzione degli utili è un atto formale che deve essere correttamente documentato. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto dal notaio e depositato nel registro delle imprese, contenere l'indicazione specifica dell'importo distribuito e della data di pagamento. La distribuzione di utili in natura è comunque ammessa e segue le stesse regole di quella in denaro, ma anch'essa richiede formale deliberazione da parte degli organi sociali.

Come si calcola il valore fiscale di una partecipazione non quota per verificare se supero i 500.000 euro?

Per le partecipazioni non quotate, il valore fiscale è rappresentato dal costo storico d'acquisto, rivalutato in base ai criteri civilistici e fiscali. In pratica, devi considerare il prezzo pagato per acquistare la partecipazione, aumentato delle rivalutazioni effettuate negli anni e diminuito dei fondi ammortizzati. Se il valore così calcolato è inferiore a 500.000 euro, potresti considerare un conferimento in realizzo controllato "maggiorando" il valore fino alla soglia richiesta, pagando subito l'imposta sostitutiva del 26% sulla differenza.

La nuova tassazione si applica anche alle holding familiari costituite da persone fisiche?

Sì, la nuova disciplina si applica a tutte le società di capitali che ricevono dividendi, indipendentemente dalla natura dei soci. Le holding familiari, in particolare, sono tra i soggetti più esposti alla riforma perché spesso detengono partecipazioni minoritarie in più società e possono non raggiungere né la soglia del 5% né quella dei 500.000 euro. Proprio per questo motivo le holding familiari sono chiamate a valutare con particolare attenzione le opportunità di riorganizzazione offerte dal realizzo controllato e dalle aggregazioni di partecipazioni.

Cosa succede se distribuisco dividendi deliberati nel 2026 ma li pago solo nel 2027?

La nuova disciplina si applica a tutte le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2026 in poi, indipendentemente dalla data effettiva del pagamento dei dividendi. Questo significa che se l'assemblea delibera la distribuzione nel corso del 2026, anche se decidesse di pagare i dividendi in un momento successivo (nel 2027 o oltre), le nuove regole PEX troveranno applicazione e i dividendi saranno tassati secondo le nuove soglie di esenzione. Il criterio determinante è la data della delibera assembleare, non quella dell'effettivo pagamento degli utili ai soci.

Posso cumulare più partecipazioni per raggiungere la soglia dei 500.000 euro?

No, la verifica della soglia dei 500.000 euro deve essere effettuata per singola partecipazione. Non puoi sommare il valore fiscale di diverse partecipazioni detenute in società diverse per raggiungere la soglia di esenzione. Tuttavia, esiste un'eccezione per i trasferimenti contestuali di più partecipazioni alla stessa società ricevente: in questo caso, i valori fiscali delle diverse partecipazioni vengono sommati per determinare se complessivamente viene superata la soglia dei 500.000 euro per quella specifica operazione di conferimento.

La riforma riguarda anche le plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni?

Sì, la nuova disciplina si estende anche alle plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni qualificate, disciplinate dall'articolo 87 del TUIR. Il regime di parziale esenzione (noto come "PEX") prevede che anche per le plusvalenze sia necessario soddisfare almeno una delle due condizioni: partecipazione superiore al 5% oppure valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro. Questo significa che se cedi una partecipazione che non soddisfa questi requisiti, l'intera plusvalenza sarà tassata al 26%, senza beneficiare dell'esenzione finora prevista per le partecipazioni "qualificate".

Per le holding che detengono partecipazioni in società estere la nuova tassazione si applica allo stesso modo?

Il principio generale è quello dell'applicazione della nuova disciplina anche ai dividendi distribuiti da società estere con sede in Stati inclusi nella cosiddetta "white list". Tuttavia, questo aspetto presenta alcune criticità perché l'assenza di un intervento coordinato in tema di euro-ritenuta potrebbe generare disparità di trattamento tra dividendi domestici e dividendi esteri. Le holding con partecipazioni internazionali dovrebbero monitorare con particolare attenzione gli sviluppi normativi e valutare eventuali strategie di riorganizzazione che tengano conto anche delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con gli altri Stati.

Se sono una ditta individuale e voglio costituire una holding SRL per ottimizzare la tassazione dei dividendi, conviene agire prima o dopo il 1° gennaio 2026?

Costituire una holding SRL ti permette di accedere al regime di tassazione per società di capitali (IRES) invece che a quello progressivo delle persone fisiche (IRPEF), che può essere vantaggioso quando gli utili da reinvestire sono significativi.

Tuttavia, se hai intenzione di apportare nella tua futura holding partecipazioni che già possiedi come ditta individuale, potrebbe essere conveniente anticipare l'operazione al 2025 per beneficiare ancora del regime di realizzo controllato nella versione attuale, più flessibile di quella che entrerà in vigore nel 2026. Una volta costituita la holding, potrai poi valutare se apportare le partecipazioni "maggiorandone" il valore fino alla soglia dei 500.000 euro, pagando subito l'imposta sostitutiva ma assicurandoti l'esenzione sui dividendi futuri.

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