Il Regime MOSS
Il regime Moss (“Mini one Stop Shop”) è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione nella gestione degli adempimenti IVA per le operazioni di commercio elettronico diretto nei rapporti B2C, attraverso l’utilizzo di specifiche procedure informatiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso il portale telematico denominato appunto “MOSS”.
Attraverso tale regime opzionale, il soggetto passivo prestatore evita di doversi identificare presso ogni Stato UE del soggetto committente per effettuare gli adempimenti richiesti (quali versamento dell’IVA e dichiarazioni fiscali). In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati UE, trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione.
Il regime MOSS è facoltativo, ma qualora il soggetto passivo d’imposta decida di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti i Paesi dell’UE, tenendo presente che potrà comunque richiedere la cancellazione in ogni momento, considerato che non vi è un limite temporale di permanenza.
La registrazione al MOSS ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato allo Stato membro di identificazione l’intenzione di avvalersi del regime speciale in questione.
Il soggetto passivo che abbia optato per il MOSS deve presentare una speciale dichiarazione IVA trimestrale esclusivamente mediante il portale web MOSS entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, liquidando l’IVA sulle operazioni B2C in funzione delle specifiche aliquote IVA dei Paesi UE di residenza dei privati consumatori. Entro lo stesso termine il soggetto passivo effettua, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, il versamento dell’IVA dovuta e lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni e ripartisce l’imposta tra i diversi Stati membri di consumo.
Con decorrenza dal 1° luglio 2021, il regime MOSS (originariamente previsto per l’ecommerce diretto B2C) verrà assorbito dal nuovo sistema OSS in virtù dell’estensione della normativa IVA comunitaria anche alle vendite a distanza intracomunitarie verso consumatori privati (ecommerce indiretto B2C).
Commercio Elettronico indiretto nei rapporti B2C – Quadro di riferimento
Le operazioni di commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C, a determinate condizioni, sono soggette alla disciplina IVA previste per le cosiddette vendite a distanza ovvero per corrispondenza. Le condizioni che devono essere rispettate affinché operi tale assimilazione sono:
l’acquirente deve essere un privato consumatore o un soggetto assimilato;
il trasporto presso il domicilio dell’acquirente privato deve avvenire direttamente a cura del cedente o di terzi per suo conto, indipendentemente dalla modalità.
B2C: Commercio elettronico indiretto tra soggetti italiani
La cessione di beni effettuata mediante e-commerce tra un soggetto passivo italiano e un acquirente privato consumatore italiano è rilevante ai fini iva in Italia. Trattandosi di operazione assimilata alle “vendite a distanza” non vi è obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente) ed è previsto altresì l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Il soggetto passivo iva italiano dovrà comunque procedere alla liquidazione dell’iva applicando l’aliquota specifica prevista per il bene ceduto e ad annotare l’operazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 Dpr 633/72.
B2C: Commercio elettronico indiretto a livello UE
Partendo dal presupposto che in presenza dei requisiti esaminati in precedenza, nel concetto di “vendita a distanza” vi rientra anche il commercio elettronico indiretto verso consumatori privati, si evidenzia che a livello comunitario, la normativa di riferimento è contenuta negli articoli 33 e 34 della Direttiva 2006/112. Dal contenuto del dispositivo comunitario ne deriva che, con riferimento alla territorialità IVA riservata alla vendita a distanza nei confronti di privati consumatori dell’UE, al fine di prevenire fenomeni distorsivi della concorrenza, tali vendite sono territorialmente rilevanti ai fini iva nel paese del cessionario privato (luogo di consumo) qualora siano superate delle soglie (soglie di protezione) fissate da ciascun Stato membro. Di conseguenza:
per le vendite sopra la soglia di protezione, l’IVA è dovuta nello Stato UE di destinazione o consumo con obbligo da parte del cedente italiano di nominare un rappresentante fiscale, ovvero identificazione diretta iva ovvero stabile organizzazione nel paese UE di destinazione dei beni;
per le vendite sotto la soglia, l’IVA è dovuta nello Stato del cedente fornitore, salvo che non si opti per la tassazione nello Stato di destinazione.
La disciplina fiscale fino a questo momento delineata sarà oggetto di importanti modifiche con decorrenza dal 01 luglio 2021, data in cui dovrebbe essere pienamente operativa nell’ordinamento tributario italiano, la direttiva UE n. 2017/2055 relativamente alla territorialità ai fini IVA delle vendite a distanza intracomunitarie e pertanto anche del commercio elettronico indiretto B2C con privati UE.
Dal recepimento di tale Direttiva, ne deriveranno di importanti novità ai fini IVA che si illustrano nei paragrafi seguenti.
Nozione di “vendita a distanza di beni intracomunitari”
La Direttiva fornisce una nuova nozione di vendita a distanza intracomunitaria di beni definendola: “cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, in presenza, altresì delle seguenti condizioni:
○ la cessione è effettuata nei confronti di un soggetto non passivo d’imposta o nei confronti di un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti all’IVA;
○ i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione con o senza collaudo da parte del fornitore. Sono altresì esclusi i beni soggetti al regime del margine.
Sono considerate, altresì, vendite a distanza intracomunitaria, non solo quelle tramite internet ma tutte quelle in cui il fornitore si occupa del trasporto o lo facilita o anche interviene solo indirettamente.
Territorialità IVA. Cessioni di beni a privati UE
A decorrere dal 1° luglio 2021 le operazioni di commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel paese UE di destinazione dei beni, senza l’applicazione delle soglie di protezione di ciascun Stato membro.
Sarà invece introdotta un’unica soglia per tutte le operazioni di commercio elettronico (diretto e indiretto) pari a 10.000 euro IVA esclusa entro la quale continuerà comunque ad applicarsi l’IVA nel Paese in cui è stabilito il cedente. Nel monitoraggio, ai fini del superamento della soglia dei 10.000 euro rilevano pertanto non solo il volume delle vendite a distanza intracomunitarie (commercio elettronico indiretto) ma anche i servizi TTE nei confronti di privati UE (commercio elettronico diretto). Se nel corso dell’anno civile, la citata soglia viene superata, si applica a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni. Il meccanismo della soglia non si applica se il fornitore è stabilito in più di uno Stato membro e non coinvolge le operazioni interne nello Stato del fornitore. L’operatore comunitario può tuttavia decidere di optare per l’applicazione dell’IVA a destino pur essendo sotto soglia. In tal caso tale opzione, vincolante per un biennio, esplica i suoi effetti sia per le vendite a distanza di beni intracomunitari e obbliga l’operatore a identificarsi ai fini IVA in ogni singolo Stato UE in cui è dovuto il tributo (salvo adesione al regime OSS).
Dal regime MOSS al regime OSS
Il recepimento della Direttiva comunitaria introduce anche un nuovo regime opzionale di tassazione IVA, definito OSS “One step shop” che permette ai cedenti di assolvere a tutti gli adempimenti IVA direttamente dal proprio Stato di stabilimento senza dover necessariamente procedere con la nomina di un rappresentante fiscale ovvero identificazione indiretta IVA ovvero stabile organizzazione nel Paese del privato consumatore.
Il sistema OSS rappresenta l’evoluzione del MOSS applicabile ai soli servizi TTE. Si tratta, infatti, di un regime valevole anche per altri tipi di operazione considerando che, a partire dal 1° luglio 2021 sarà applicabile, oltre alle vendite a distanza di beni intracomunitari, anche per tutti gli altri servizi B2C (diversi da quelli TTE e ai quali non si applica la soglia dei 10.000 euro) per i quali l’IVA è dovuta nel Paese del committente, nonché alle vendite interne di beni facilitate dai marketplaces.
Il regime suddetto prevede due configurazioni
regime OSS non UE: a cui possono aderire i soggetti non stabiliti nell’UE per tutti i servizi (TTE e non) nei rapporti B2C;
regime OSS UE: a cui possono aderire sia i soggetti stabiliti nell’UE per i servizi (TTE e non) e per le vendite a distanza intracomunitaria di beni nei rapporti B2C, sia i soggetti non stabiliti nell’UE limitatamente alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le vendite facilitate tramite interfacce elettroniche.
Il soggetto passivo che abbia optato per il regime OSS deve presentare una speciale dichiarazione IVA trimestrale esclusivamente mediante il portale web OSS entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, liquidando l’IVA sulle operazioni B2C in funzione delle specifiche aliquote IVA dei Paesi UE di residenza dei privati consumatori. Entro lo stesso termine il soggetto passivo effettua, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, il versamento dell’IVA dovuta e lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni e ripartisce l’imposta tra i diversi Stati membri di consumo.
Abrogazione franchigia IVA per le piccole spedizioni
Coerentemente con il nuovo sistema di tassazione dei beni importati di valore intrinseco non superiore ai 150 euro che sarà analizzato nel paragrafo successivo, è disposta l’abrogazione dell’esenzione IVA sulle spedizioni di modico valore. Attualmente tale franchigia varia da 10,00 a 22,00 euro per l’IVA e il dazio e dai 22,00 e fino a 150,00 euro per il solo dazio.
Dal 1° luglio 2021 l’IVA si applica sempre, mentre l’esenzione del dazio resterà in vigore fino ad importi non superiori a 150,00 euro.
Il regime IOSS
Al fine di contrastare le frodi e gli eventuali effetti distorsivi della concorrenza nei mercati dell’UE, il legislatore comunitario è intervenuto anche relativamente alle importazioni di beni oggetto di vendita a distanza in ambito UE, attraverso l’introduzione di un nuovo regime IVA definito IOSS “Import one stop shop”.
Il regime IOSS è definito quale regime speciale facoltativo per le vendite a distanza di beni importati da territori extra-UE, ceduti a privati comunitari e con valore intrinseco inferiore o uguale a euro 150,00. Tale regime permetterà ai cedenti extra- UE di assolvere agli adempimenti IVA (liquidazione mensile IVA) previsti dalla normativa comunitaria per le cessioni di beni ivi effettuate attraverso un unico identificativo UE e il relativo sportello telematico del Paese in cui il cedente si è identificato.
Responsabilizzazione delle interfacce elettroniche
Per assicurare la corretta liquidazione dell’imposta IVA sulle vendite di beni intracomunitari, Il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno coinvolgere tutte le piattaforme, portali o mezzi analoghi (le c.d. interfacce elettroniche) quali facilitatori delle operazioni commerciali, attribuendo agli stessi la responsabilità fiscale IVA. Ciò comporterà che tutti i marketplace che facilitano le vendite a distanza di :
prodotti importati direttamente da extra- UE con valore intrinseco uguale o inferiore a euro 150,00;
vendite effettuate nell’UE da un soggetto passivo non stabilito nell’UE ad un soggetto non passivo di imposta;
Saranno considerati quali effettivi “cedenti dei beni ai fini IVA” e unici responsabili dei relativi adempimenti, sostituendosi fiscalmente, attraverso una “finzione giuridica” agli effettivi cedenti extra-UE. Ciò significa, che per effetto di tale “finzione” si presume che l’interfaccia elettronica effettui l’acquisto dal fornitore e che esegua la cessione al cliente. Tale “finzione” non opera se l’interfaccia elettronica esegua unicamente il trattamento dei pagamenti, la catalogazione/pubblicità dei beni o il reindirizzamento/trasferimento degli acquirenti verso altre interfacce.




