Il Decreto Sostegni bis introduce uno specifico supporto finalizzato alla patrimonializzazione delle imprese denominato ACE, “Aiuto per la Crescita Economica”, con la pubblicazione del DL 73-2021 sulla Gazzetta Ufficiale. Si conferma infatti, per l’anno 2021 il potenziamento dell’agevolazione fiscale ACE, grazie sia ad un intervento sulle aliquote percentuali del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, sia tramite l’introduzione dell’opzione del “credito d’imposta”. Il Governo stanzierà oltre 3 miliardi di euro per finanziare l’agevolazione alle imprese.
Le novità sull’ACE contenute nel decreto “Imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (dl 73-2021) sono quindi in linea con le diverse operazioni varate in questi mesi dal governo per sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane in modo da renderle più competitive.
Nato nel 2011, l’aiuto alla crescita economica è un meccanismo fiscale di incentivo alla patrimonializzazione delle imprese, consistente nella detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, o meglio nella deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale (l’importo sul quale applicare il coefficiente del 15%) del nuovo capitale proprio.
L’agevolazione spetta alle società di capitali nonché alle società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria, mediante:
Conferimenti in denaro;
Accantonamenti di utili a riserva
.
Per il calcolo dell’importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso in modo positivo (conferimenti, utili accantonati) e negativo (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. A tale base si moltiplica come deciso dalla Manovra 2020, l’ACE “ordinaria” fissata all’1,3%. Per il 2021, il decreto Sostegni bis introduce quindi, due novità importanti per l’Aiuto alla Crescita Economia. La prima è l’aliquota per il calcolo del rendimento dell’ACE che sale al 15%, mentre la seconda introduce il beneficio fiscale che si trasforma in credito d’imposta. Per il 2021 ai fini della determinazione dell’ACE, alla variazione in aumento del capitale proprio (incrementi – decrementi) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) è applicabile il coefficiente maggiorato del 15%. Nel calcolo nell’ACE ordinaria, era rilevata invece “pro rata temporis”, da momenti differenziati a seconda della tipologia di incremento. Per quanto riguarda la variazione in aumento del capitale proprio, si rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Il rendimento nozionale, ossia l’importo sul quale applicare il coefficiente del 15%, corrisponde quindi con la variazione in aumento del capitale proprio. Diverso era il discorso per l’ACE “ordinaria” la cui variazione in aumento del capitale proprio non poteva essere superiore al patrimonio netto risultante dal bilancio. Per cui, il rendimento nozionale era rappresentato dal minor importo tra la variazione in aumento del capitale proprio e il patrimonio netto. L’altra novità introdotta dal dl 73-2021 è rappresentata, invece, dalla possibilità di trasformare il beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021, in via anticipata, che può essere: ; ; . Il cessionario utilizza quanto ricevuto con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Anche in questo caso, la novità vale però solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate da effettuarsi: Dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro; Dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti; Dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare l’utile di esercizio in tutto o in parte, a riserva. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione alle Entrate, nonché le modalità attuative per la cessione del credito, saranno stabilite in un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso dl 73-2021. Infine, se da un lato il dl 73-2021 viene incontro alle imprese che si patrimonializzano, dall’altro la norma stabilisce un sistema di meccanismi di “recapture” del beneficio fiscale fruito qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio. Il decreto prevede, infatti, che nel caso di fruizione del beneficio fiscale, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, il credito d’imposta sarà restituito in proporzione a tale minore importo.Ma come si effettua il calcolo dell’ACE?
Modalità di fruizione dell’agevolazione
Aliquota ACE al 15%

Credito d’imposta per l’ACE 2021
Utilizzato in compensazione nel modello F24 senza limiti d’importo
Chiesto a rimborso
Ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito a terzi
Restituzione del beneficio usufruito in eccesso




