Cessione di crediti inesigibili: quando sono deducibili
Una panoramica dettagliata su come gestire la cessione di crediti inesigibili
Nell’ambito del settore aziendale, la cessione di crediti inesigibili si presenta come una situazione complessa che richiede una profonda comprensione. È fondamentale conoscere le condizioni precise deducibilità al fine di una gestione finanziaria ottimale.
Condizioni per la deducibilità
Perché le perdite su crediti siano deducibili dal reddito imponibile, esse devono derivare da elementi certi e precisi. È compito del contribuente allegare e documentare le ragioni dell’operazione. Inoltre, la deducibilità delle perdite non può essere automatica, tranne nel caso in cui il debitore sia soggetto a procedure concorsuali.
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La sentenza della cassazione
Secondo l’ordinanza della Cassazione, n. 27344 del 26 settembre 2023, la cessione di crediti ritenuti inesigibili non genera minusvalenze patrimoniali deducibili. Infatti, la deducibilità di tali crediti potrà avvenire solo se sono presenti le condizioni citate nel n. 3 dell’articolo 101 Tuir.
Punto di vista della contribuente
La società contribuente lamentava un’errata interpretazione nella violazione dell’articolo 39 comma 1 lettera d) del Dpr n. 600/1973. Tuttavia, il giudizio del gravame ha attentamente valutato i vari elementi indiziari, considerando la loro valenza probatoria complessiva.

Ricorso dell’amministrazione finanziaria
L’Amministrazione Finanziaria ha presentato un ricorso contestando la decisione che riteneva deducibili le perdite su crediti sulla base della mera cessione. Tuttavia, la Cassazione ha respinto questo gravame ribadendo i principi dell’ordinanza n. 5787/2021.
"In tema di redditi d’impresa, la cessione di un credito pro soluto… è deducibile, ai sensi dell’articolo 101, comma 5 Tuir soltanto a condizione che risulti da elementi certi e precisi ovvero che il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale."
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Conclusione
La gestione dei crediti inesigibili presenta diverse sfaccettature che devono essere comprese accuratamente. L’articolo 66 (attuale 101), terzo comma, Tuir, mette a carico del contribuente l’onere di documentare gli elementi che riguardano le ragioni che hanno consigliato l’operazione e il conseguente recupero solo parziale.

Le perdite su crediti devono derivare da elementi certi e precisi per essere deducibili.
Il contribuente ha l’onere di documentare le ragioni dell’operazione.
La cessione dei crediti inesigibili non genera di per sé minusvalenze deducibili.




