Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree geografiche individuate per incentivare lo sviluppo economico tramite agevolazioni fiscali e amministrative. La recente istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed introduce un sistema di credito d’imposta particolarmente vantaggioso per le imprese e le SRL operanti o che intendono insediarsi in queste zone.
Soggetti beneficiari del credito d’imposta nella ZES Unica
Le imprese che possono beneficiare del credito d’imposta nella ZES unica includono tutte le aziende, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile, purché siano operative o intendano insediarsi nella zona. Tuttavia, sono previste alcune esclusioni specifiche. Non possono accedere al beneficio le imprese che operano nei seguenti settori:
Industria siderurgica
Industria carbonifera e della lignite
Trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti)
Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e relative infrastrutture
Banda larga
Settore creditizio, finanziario e assicurativo
Inoltre, non possono beneficiare del credito d’imposta le imprese in stato di liquidazione, in scioglimento o in difficoltà, come definite dalle normative europee.
Investimenti ammissibili
Gli investimenti che possono beneficiare del credito d’imposta nella ZES unica devono essere legati all’acquisizione di beni strumentali nuovi o immobili strumentali. In particolare, sono agevolabili gli investimenti relativi a:
Macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nuove o già esistenti nella ZES unica.
Acquisto di terreni e immobili strumentali destinati all’attività produttiva.
Ampliamento di immobili esistenti destinati all’attività produttiva.
Tuttavia, sono esclusi dall’agevolazione i beni destinati autonomamente alla vendita, i materiali di consumo e gli investimenti che non superano complessivamente il valore complessivo di 200.000 euro.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta varia a seconda della regione e del tipo di impresa:
40% per investimenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
30% per investimenti nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna
50% per investimenti nelle aree della Puglia e Sardegna sostenute dal Fondo per una transizione giusta
15% per investimenti nelle zone assistite dell’Abruzzo
Per le piccole e medie imprese (PMI), le percentuali possono aumentare di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. Per i progetti di investimento con costi superiori a 50 milioni di euro, l’importo dell’aiuto viene calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto».
Procedura di accesso al credito d’imposta
Accedere al credito d’imposta nella ZES unica richiede una serie di passaggi burocratici ben definiti. Le imprese interessate devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese ammissibili sostenute o previste entro specifici termini. Ecco un riepilogo della procedura:
Comunicazione delle spese: Dal 12 giugno al 12 luglio 2024, le imprese devono inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando le spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2024.
Modello di comunicazione: L’Agenzia delle Entrate approverà un modello di comunicazione specifico con le relative istruzioni e modalità di trasmissione.
Aggiornamenti e rettifiche: Durante il periodo di comunicazione, le imprese possono inviare nuove comunicazioni che sostituiscono quelle precedenti o presentare una rinuncia integrale al credito d’imposta.
Rideterminazione del credito: Alla fine del periodo di comunicazione, l’Agenzia delle Entrate calcolerà la percentuale di credito fruibile in base al limite complessivo di spesa e informerà le imprese.
Regole di utilizzo del credito di imposta
Al fine di poter beneficiare appieno del credito di imposta, le imprese devono rispettare alcune condizioni e adempimenti, sia in fase di utilizzo del credito, sia in relazione alla realizzazione e al mantenimento dell’investimento nel tempo.
Una delle condizioni fondamentali per poter fruire del credito d’imposta è quella di mantenere l’investimento realizzato nella ZES unica per almeno cinque anni. Durante questo periodo, i beni non possono essere distolti dall’uso previsto, né destinati a finalità estranee all’attività d’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione. Il mancato rispetto di questa condizione comporta la revoca del credito d’imposta e il recupero delle somme già utilizzate, maggiorate di interessi e sanzioni.
Per quanto riguarda l’utilizzo effettivo del credito d’imposta, questo può avvenire esclusivamente tramite compensazione, utilizzando il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, le imprese devono rispettare alcune condizioni e adempimenti. In primo luogo, il credito d’imposta può essere utilizzato solo a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale di credito effettivamente fruibile, in base alle risorse disponibili e alle richieste pervenute. Inoltre, l’utilizzo del credito è subordinato all’avvenuta realizzazione dell’investimento.
Per gli importi del credito d’imposta superiori a 150.000 euro, l’utilizzo in compensazione è subordinato alle verifiche previste dalla normativa antimafia. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi per accertare l’assenza di cause ostative e comunica all’impresa l’autorizzazione all’utilizzo del credito solo dopo aver ricevuto l’esito positivo di tali verifiche.
Un ulteriore adempimento formale riguarda le imprese beneficiarie, che devono indicare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è riconosciuto e in quelle relative ai periodi successivi, fino al completo utilizzo dell’agevolazione. Questa indicazione consente all’Agenzia delle Entrate di monitorare l’effettivo utilizzo del credito e di verificare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Controlli e adempimenti
Attraverso un’attenta attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate si assicura che le imprese beneficiarie rispettino tutti i requisiti previsti dalla normativa e che l’agevolazione sia utilizzata in modo appropriato e trasparente.
I controlli fiscali si basano sull’applicazione degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che disciplinano le attività di accertamento e verifica dell’amministrazione finanziaria. Questi controlli possono essere effettuati sia attraverso l’esame della documentazione contabile e fiscale delle imprese, sia mediante sopralluoghi e ispezioni presso le strutture produttive oggetto dell’agevolazione.
L’obiettivo principale dei controlli è quello di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’accesso al credito d’imposta, la corretta determinazione dell’ammontare dell’agevolazione spettante e il rispetto delle condizioni di utilizzo del credito. In particolare, l’amministrazione finanziaria verifica che gli investimenti realizzati rientrino effettivamente tra quelli ammissibili, che siano stati effettuati nel periodo di tempo previsto dalla normativa e che siano destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno.
Qualora, a seguito dei controlli, emerga che il credito d’imposta utilizzato è in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede alla revoca dell’agevolazione e al recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate di sanzioni e interessi. In questi casi, l’amministrazione finanziaria emette un apposito atto di recupero, con il quale notifica all’impresa l’importo del credito d’imposta da restituire e le modalità di versamento.
Per evitare di incorrere in sanzioni e recuperi del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono rispettare una serie di adempimenti e requisiti. Le imprese devono fornire all’amministrazione finanziaria una documentazione completa e accurata, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla contabilità aziendale.
A tal fine, è previsto che la documentazione sia certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Questa certificazione conferisce maggiore attendibilità alle informazioni fornite dalle imprese e facilita l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Cumulo del credito d’imposta con altri aiuti
Le norme europee sugli aiuti di Stato impongono limiti e condizioni al cumulo di diverse forme di agevolazione, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e garantire un utilizzo equo ed efficiente delle risorse pubbliche. A tal proposito il decreto che disciplina il credito d’imposta per la ZES unica prevede specifiche disposizioni sulla cumulabilità dell’agevolazione con altri aiuti di Stato e misure agevolative. In linea generale, il principio è quello di consentire il cumulo, purché questo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo massimo di aiuto previsto dalle norme europee.
Una prima forma di cumulo consentita riguarda gli aiuti de minimis. Si tratta di piccole sovvenzioni pubbliche che, per il loro limitato importo, non sono considerate aiuti di Stato in senso stretto e sono soggette a una disciplina semplificata. Le imprese possono quindi beneficiare del credito d’imposta per la ZES unica e, contemporaneamente, di aiuti de minimis, senza che questo comporti il superamento dei limiti di intensità dell’agevolazione.
Un’altra possibilità di cumulo riguarda le misure agevolative che non sono qualificabili come aiuti di Stato ai sensi della normativa europea. Si tratta di agevolazioni che, per le loro caratteristiche, non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e, pertanto, non sono soggette ai relativi limiti e condizioni. In questo caso, il credito d’imposta per la ZES unica può essere cumulato con queste misure agevolative, nei limiti delle spese effettivamente sostenute per l’investimento.
Questa possibilità di cumulo rappresenta un importante vantaggio per le imprese, che possono così beneficiare di diverse forme di sostegno pubblico per i propri investimenti nella ZES unica. Tuttavia, è fondamentale che le imprese rispettino le condizioni e i limiti previsti dalla normativa, al fine di evitare di incorrere in sanzioni o nella revoca dell’agevolazione. In sede di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, le imprese devono dichiarare l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato o de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili, fornendo tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto dei limiti di cumulo.
A differenza del credito di imposta per gli investimenti 4.0 cumulabili con il Credito di imposta per il mezzogiorno, per il credito di imposta zes sud non è previsto il cumulo con gli investimenti innovativi 4.0 e, si presume, con gli investimenti innovativi e green 5.0.
Adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Nel caso specifico del credito d’imposta per la ZES unica, la registrazione degli aiuti avviene attraverso una procedura che coinvolge due soggetti: il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
Il primo adempimento consiste nella registrazione del regime di aiuti, ovvero della misura agevolativa nel suo complesso. Questo compito spetta al Dipartimento delle Finanze, che provvede a inserire nel Registro nazionale tutte le informazioni relative al credito d’imposta per la ZES unica, quali la base giuridica, la dotazione finanziaria, i settori e le tipologie di imprese ammissibili, e così via. Si tratta di un adempimento propedeutico, che costituisce la cornice normativa e programmatica dell’agevolazione.
Una volta registrato il regime di aiuti, è necessario procedere alla registrazione degli aiuti individuali, ovvero delle singole agevolazioni concesse a ciascuna impresa beneficiaria. Questo adempimento è gestito dall’Agenzia delle Entrate, che, in quanto soggetto concedente, è responsabile dell’inserimento nel Registro nazionale di tutte le informazioni relative a ciascun aiuto individuale.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate deve registrare, per ciascuna impresa beneficiaria, l’importo dell’aiuto concesso, la data di concessione, il tipo di aiuto (de minimis o aiuto di Stato), la finalità dell’aiuto e ogni altra informazione rilevante. Questa registrazione deve avvenire entro venti giorni dalla data di concessione dell’aiuto, al fine di garantire la tempestività e l’accuratezza delle informazioni presenti nel Registro nazionale.
Investimenti in beni immobili: novità e dettagli
Una delle principali novità introdotte dal decreto sulla ZES unica riguarda la possibilità di ottenere il credito d’imposta anche per gli investimenti in beni immobili strumentali. Questa agevolazione rappresenta un’importante opportunità per le imprese che intendono ampliare o rinnovare le proprie strutture produttive nel Sud Italia.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili se rispettano determinate condizioni. Gli investimenti possono riguardare l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali destinati all’attività produttiva, oppure includere l’acquisto di immobili già utilizzati, a condizione che siano destinati a strutture produttive e che non sussistano rapporti di controllo o collegamento tra i soggetti coinvolti nell’acquisizione.
Per garantire un utilizzo equilibrato delle risorse, il decreto stabilisce specifici limiti percentuali e di importi per gli investimenti in beni immobili strumentali, il valore degli investimenti in terreni e fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Questo significa che, se un’impresa realizza un investimento totale di 1 milione di euro, al massimo 500.000 euro possono essere destinati a beni immobili.
Il valore degli investimenti ammissibili è determinato in base alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa. In particolare per il momento di effettuazione dell’investimento si considera il momento in cui i beni entrano in funzione e per la determinazione del costo dei beni in relazione ai beni acquisiti in locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.
FAQ – Domande Frequenti
- Quali sono i requisiti per accedere al credito d’imposta nella ZES unica?
Le imprese devono operare o insediarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia e realizzare investimenti ammissibili tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024.
- Quali investimenti sono ammissibili per il credito d’imposta?
Sono ammissibili gli investimenti in nuovi macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali destinati all’attività produttiva.
- Come si utilizza il credito d’imposta?
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
- Quali sono le sanzioni in caso di uso indebito del credito d’imposta?
In caso di uso indebito, sono previste sanzioni e il recupero delle somme indebitamente fruite. Le imprese devono mantenere l’attività nella ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento.




