Regime De Minimis 2026: Guida Completa per Imprese (Con Nuova Soglia €300.000)
Prima di richiedere qualsiasi bando pubblico o incentivo statale, c'è un controllo che può salvare un'impresa da sanzioni costose e recuperi forzati: verificare la propria posizione de minimis. Il regime de minimis è il meccanismo europeo che permette alle aziende di ricevere aiuti pubblici "di piccola entità" senza complesse procedure di notifica alla Commissione Europea. Dal 1° gennaio 2024, però, le regole sono cambiate profondamente con il nuovo Regolamento UE 2023/2831: la soglia massima è passata da 200.000 a 300.000 euro, il triennio di calcolo è diventato "solare" e non più finanziario, ed è stato introdotto il concetto di impresa unica che include anche i collegamenti tramite persona fisica. Ignorare queste novità può costare caro: un errore di calcolo porta al recupero dell'aiuto eccedente, agli interessi e a sanzioni amministrative fino a 50.000 euro.
In breve
- il regime de minimis permette alle imprese di ricevere fino a 300.000 euro di aiuti pubblici in tre anni solari senza complesse procedure UE;
- dal 2024 il calcolo avviene su 1095 giorni mobili e include tutte le imprese collegate tramite persona fisica;
- verificare la posizione sul Registro Nazionale Aiuti prima di ogni nuova richiesta è obbligatorio per evitare sanzioni.
Cos'è il regime de minimis e perché cambia nel 2024-2030
Il regime de minimis è un'eccezione alle regole europee sugli aiuti di Stato. In linea generale, ogni volta che uno Stato membro vuole concedere un aiuto pubblico a un'impresa, deve notificarlo alla Commissione Europea, che valuta se l'aiuto distorce o meno la concorrenza nel mercato unico. Questa procedura è lunga, complessa e burocratica. L'UE ha però riconosciuto che esistono aiuti di importo così ridotto da non poter in realtà falsare la concorrenza: per questi ha creato il regime de minimis, che permette agli Stati membri di erogare aiuti senza previa notifica. La logica è semplice: sotto una certa soglia, l'aiuto è considerato trascurabile e non richiede l'approvazione di Bruxelles.
Il Regolamento UE 2023/2831, entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e valido fino al 31 dicembre 2030, ha aggiornato questo regime. Il cambiamento più visibile è l'innalzamento della soglia massima da 200.000 a 300.000 euro, un aumento del 50% che tiene conto dell'inflazione accumulata negli anni. Questo offre maggiore flessibilità alle imprese, che possono combinare più contributi regionali, finanziamenti agevolati e voucher per la digitalizzazione senza superare il tetto. Ma non è l'unica novità: il regolamento introduce anche il triennio solare (non più finanziario), il calcolo su 1095 giorni mobili e l'estensione del concetto di impresa unica ai collegamenti tramite persona fisica.
Per le imprese italiane, il regime de minimis è diventato uno strumento centrale per accedere a agevolazioni come Resto al Sud 2.0, la Nuova Sabatini, i voucher digitalizzazione e molti contributi regionali. La semplificazione procedurale è evidente: invece di attendere mesi per l'approvazione europea, l'ente concedente (Regione, Invitalia, MIMIT) può erogare direttamente il contributo, rispettando però i limiti di plafond. Proprio per questo motivo è fondamentale che ogni impresa conosca la propria posizione de minimis prima di presentare qualsiasi domanda: una volta superata la soglia, non è più possibile ricevere aiuti de minimis fino a quando il triennio mobile non "ripulisce" il conteggio.
Le novità 2024 che ogni impresa deve conoscere
Il passaggio dal vecchio Regolamento UE 1407/2013 al nuovo 2023/2831 ha introdotto cambiamenti che vanno oltre il semplice innalzamento della soglia. Queste modifiche hanno un impatto pratico diretto sul modo in cui le imprese devono calcolare i propri aiuti e, soprattutto, su come devono interpretare il concetto di "impresa unica". Ignorare queste novità può portare a calcoli errati e a superamenti involontari della soglia, con conseguenze anche gravi.
Triennio solare vs triennio finanziario
Una delle modifiche più rilevanti riguarda il periodo di riferimento per il calcolo degli aiuti. Fino al 31 dicembre 2023, il triennio di calcolo era "finanziario": coincideva con gli esercizi finanziari dell'impresa, che potevano non allinearsi all'anno solare. Una SRL con esercizio che chiude il 30 giugno contava gli aiuti ricevuti dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024. Dal 2024, invece, il triennio è diventato "solare": il calcolo deve essere effettuato su base annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa. Questa modifica semplifica la vita agli enti concedenti, che non devono più adattarsi alle diverse chiusure fiscali delle aziende, ma può creare confusione per le imprese abituate al vecchio sistema.
Il cambiamento ha implicazioni pratiche immediate. Consideriamo un'impresa con esercizio sfasato che ha ricevuto 150.000 euro di aiuti nel 2023 e 160.000 euro nel 2024. Con il vecchio sistema (triennio finanziario), se l'esercizio chiude il 30 giugno, il periodo di calcolo sarebbe stato 1° luglio 2021-30 giugno 2024, includendo solo parzialmente il 2024: il totale sarebbe stato sotto soglia. Con il nuovo sistema (triennio solare), il calcolo diventa 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, sommando per intero il 2023 e il 2024: il risultato è 310.000 euro, sopra la soglia di 300.000. La stessa impresa, calcolando con il sistema sbagliato, potrebbe pensare di essere ancora sotto soglia e richiedere nuovi aiuti, andando incontro a un recupero forzato.
Calcolo su 1095 giorni a ritroso
Ancora più sottile è la modifica relativa al metodo di calcolo temporale. Il regolamento specifica che il triennio deve essere calcolato su un periodo di 1095 giorni "a ritroso" dalla data di concessione del nuovo aiuto. Questo significa che non si tratta di tre anni civili fissi, ma di una finestra mobile che scorre ogni giorno. Se un'impresa riceve un aiuto il 15 giugno 2025, il periodo di calcolo va dal 16 giugno 2022 al 15 giugno 2025. Se lo stesso impresa riceve un altro aiuto il 15 luglio 2025, il periodo cambia: dal 16 giugno 2022 al 15 luglio 2025. Un aiuto che rientrava nel conteggio a giugno potrebbe uscire a luglio, perché la finestra mobile si è spostata.
Questo meccanismo a "scorrimento" crea una dinamica interessante: il plafond de minimis non è statico, ma si "autopulisce" nel tempo. Ogni giorno che passa, il periodo di 1095 giorni avanza di 24 ore, facendo uscire dagli aiuti conteggiati quelli più vecchi. Un'impresa che ha superato la soglia nel 2024 potrebbe trovarsi di nuovo sotto soglia nel 2025 senza aver fatto nulla, semplicemente perché alcuni aiuti sono usciti dal periodo di calcolo. Allo stesso modo, un'impresa che oggi è sotto soglia potrebbe scoprire di averla superata tra un mese, quando riceverà un nuovo aiuto, perché il periodo di calcolo si sarà spostato includendo contributi che prima erano fuori finestra.
Impresa unica e collegamento tramite persona fisica
La novità potenzialmente più rischiosa per le imprese riguarda l'estensione del concetto di impresa unica. Il regolamento de minimis stabilisce che il limite di 300.000 euro non si applica alla singola società, ma all'insieme delle imprese "collegate" tra loro. Fino al 2023, per "impresa unica" si intendevano principalmente le società legate da partecipazioni societarie dirette (controllo di maggioranza, ecc.). Dal 2024, invece, rientrano nel perimetro anche i collegamenti tramite persona fisica: se una stessa persona fisica controlla più imprese, direttamente o indirettamente, tutte queste imprese formano un'unica entità ai fini del calcolo de minimis.
Questo cambiamento ha conseguenze pratiche enormi. Consideriamo Mario Rossi, che possiede il 50% della SRL A e il 50% della SRL B. La SRL A ha ricevuto 180.000 euro di aiuti de minimis nel triennio, la SRL B ne ha ricevuti 150.000. Se consideriamo le due società come entità separate, entrambe sono sotto soglia. Ma con il nuovo concetto di impresa unica, i due plafond si sommano: 180.000 + 150.000 = 330.000 euro, sopra il limite di 300.000. La conseguenza è che entrambe le imprese sono considerate in sovrapposizione, anche se nessuna delle due ha superato la soglia individualmente. Mario Rossi dovrà restituire l'eccedenza (30.000 euro) più gli interessi, e verrà escluso dai benefici de minimis per tre anni.
Rientrano nel perimetro dell'impresa unica tutte le realtà nelle quali sussistono specifici rapporti di controllo: partecipazioni superiori al 50% dei diritti di voto, diritto di nominare la maggioranza degli organi amministrativi, controllo contrattuale o statutario, o accordi parasociali che di fatto attribuiscono a un socio il controllo congiunto di più società. La norma punta a impedire che un imprenditore "frammenti" le proprie attività tra più società per moltiplicare i plafond de minimis disponibili, aggirando così lo spirito della regolamentazione europea.
Soglie e limiti settoriali
Il massimale generale di 300.000 euro nel triennio si applica alla grande maggioranza delle imprese italiane, ma esistono settori con limiti più ridotti. L'Unione Europea ha stabilito soglie specifiche per alcuni comparti ritenuti più sensibili alla distorsione della concorrenza: agricoltura, pesca, trasporti e servizi di interesse economico generale (SIEG). La classificazione dipende dal codice ATECO prevalente dell'impresa, iscritto presso la Camera di Commercio, ed è fondamentale identificare correttamente il proprio settore prima di calcolare il plafond disponibile.
Per il trasporto merci su strada per conto terzi la soglia de minimis è ridotta a 100.000 euro nel triennio. Questo limite si applica alle imprese il cui codice ATECO rientra nella divisione 49 (trasporti terrestri) e che effettuano servizi di autotrasporto per conto terzi. Un'impresa di autotrasporti che riceve 120.000 euro di aiuti nel triennio è in sovrapposizione, anche se sarebbe perfettamente in regola con la soglia generale di 300.000 euro. Ancora più bassi sono i limiti per la pesca e l'acquacoltura, fermi a 40.000 euro, e per l'agricoltura primaria, che arriva a 50.000 euro nel triennio. Queste soglie particolarmente basse riflettono la sensibilità politica di settori che storicamente hanno ricevuto ingenti aiuti pubblici e che l'UE vuole monitorare con particolare attenzione.
Un caso a parte è rappresentato dai Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), come i trasporti pubblici locali, la gestione di rifiuti, la distribuzione di energia o acqua. Per questi servizi il massimale de minimis è innalzato a 750.000 euro nel triennio, una soglia molto più alta che riflette la natura di questi servizi, considerati strategici e meno soggetti a distorsioni della concorrenza. Il regolamento di riferimento è l'UE 2023/2832, specifico per il settore SIEG, che sostituisce il precedente 360/2012. È importante precisare che questo regolamento si applica ai servizi di interesse economico generale (trasporti pubblici, gestione rifiuti, distribuzione energia, acqua), mentre i limiti più bassi per trasporti privati, agricoltura e pesca derivano da altre disposizioni specifiche settoriali.
| Settore | Soglia de minimis | Regolamento di riferimento | Note |
|---|---|---|---|
| Generale | 300.000 € | UE 2023/2831 | Tutte le imprese non in settori specifici |
| Trasporto merci su strada | 100.000 € | Disposizioni specifiche | Autotrasporto in conto terzi (ATECO 49) |
| Pesca e acquacoltura | 40.000 € | Disposizioni specifiche | Settore ittico |
| Agricoltura primaria | 50.000 € | Disposizioni specifiche | Prodotti agricoli |
| SIEG (Servizi interesse generale) | 750.000 € | UE 2023/2832 | Trasporti pubblici, rifiuti, energia, acqua |
Come calcolare gli aiuti de minimis ricevuti
Il calcolo della propria posizione de minimis richiede una metodologia rigorosa e una fonte dati affidabile. Non basta sommare i contributi che ti ricordi di aver ricevuto: devi accedere al Registro Nazionale Aiuti (RNA), la banca dati ufficiale che traccia tutti gli aiuti di Stato concessi alle imprese italiane. Solo attraverso una visura ufficiale puoi avere la certezza di quali aiuti sono stati effettivamente registrati a tuo nome e, soprattutto, di quali sono stati conteggiati come de minimis.
Il Registro Nazionale Aiuti (RNA)
Il Registro Nazionale Aiuti (rna.gov.it) è il portale gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che raccoglie tutte le informazioni sugli aiuti di Stato concessi in Italia. Ogni ente che eroga un contributo pubblico ha l'obbligo di registrarlo sul RNA, specificando tra l'altro se si tratta di un aiuto de minimis, il regolamento di riferimento, l'importo lordo e la data di concessione. Il Registro è lo strumento ufficiale che gli enti concedenti usano per verificare, prima di approvare una nuova domanda, se l'impresa beneficiaria ha ancora plafond disponibile nel triennio mobile. Il problema, però, è che il Registro non è aggiornato in tempo reale: gli enti hanno fino a 60 giorni di tempo per registrare un aiuto dopo la sua erogazione.
Per accedere all'area riservata del RNA sono necessarie le credenziali SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta autenticato, puoi navigare nella sezione "Visure" e generare la Visura De Minimis, il documento ufficiale che elenca tutti gli aiuti de minimis concessi alla tua impresa nell'arco di tre anni solari, calcolati a livello di impresa unica. La visura include per ogni aiuto: il codice identificativo RNA, la data di concessione, l'importo lordo, il regolamento di riferimento (de minimis generale, settoriale, SIEG) e l'ente concedente. È fondamentale precisare che la visura RNA mostra il calcolo su tre anni solari fissi (es. 2022, 2023, 2024), non su 1095 giorni mobili: per questo motivo il dato RNA va integrato con una verifica manuale delle date, specialmente quando ci si avvicina ai limiti di soglia.
Un aspetto spesso sottovalutato è che la visura RNA considera l'impresa unica, includendo nel calcolo tutte le società collegate ai sensi del regolamento. Se il tuo perimetro di impresa unica è stato identificato in modo errato dal sistema (può succedere quando i collegamenti sono complessi o non emergono chiaramente dal Registro Imprese), hai diritto di richiedere una rettifica prima che l'ente concedente proceda alla registrazione di un nuovo aiuto. In caso di disallineamento tra la visura RNA e la reale struttura societaria, l'ente concedente può "sforare" il diniego del Registro reiterando la richiesta e specificando il corretto perimetro di impresa unica.
Hai scaricato la visura dal Registro Nazionale Aiuti e vuoi capire subito la tua posizione de minimis? Usa il nostro Calcolatore De Minimis: carica il file CSV estratto dal RNA e ottieni in 2 minuti il calcolo automatico del totale ricevuto, del residuo disponibile e della percentuale di utilizzo, con filtraggio automatico degli aiuti de minimis sul periodo di 1095 giorni.
Periodo di riferimento e metodo di calcolo
Il calcolo della posizione de minimis segue regole precise che vanno applicate con attenzione. Il primo passo è identificare il periodo di riferimento: 1095 giorni a ritroso dalla data di concessione del nuovo aiuto che intendi richiedere. Non si tratta di anni civili, ma di una finestra mobile che scorre ogni giorno. Se presenti una domanda il 20 gennaio 2025, il periodo di calcolo va dal 22 gennaio 2022 al 20 gennaio 2025. Qualsiasi aiuto de minimis concesso in questo intervallo temporale rientra nel conteggio.
Il secondo passo è filtrare solo gli aiuti esplicitamente contrassegnati come "de minimis". Nel Registro Nazionale Aiuti convivono diverse tipologie di agevolazioni: aiuti de minimis, aiuti GBER (regolamento generale di esenzione), aiuti notificati e approvati dalla Commissione Europea, aiuti ai sensi del Quadro Temporaneo (emergenza COVID). Per il calcolo del plafond de minimis contano solo quelli marcati come tali. Un contributo ricevuto con il regime GBER, anche se di importo ridotto, non consuma il tuo plafond de minimis: questo è particolarmente rilevante per crediti d'imposta come Transizione 5.0 o incentivi per la ricerca e sviluppo, che operano spesso sotto regime GBER.
Il terzo passo è sommare gli importi lordi degli aiuti de minimis concessi nel periodo di 1095 giorni. Attenzione: si conteggia l'importo dell'aiuto effettivamente ricevuto, non il valore dell'investimento o delle spese sostenute. Se ottieni un contributo a fondo perduto del 50% su un investimento di 100.000 euro, al tuo plafond de minimis vengono addebitati 50.000 euro (l'importo dell'aiuto), non 100.000. Lo stesso principio si applica alle garanzie pubbliche: viene conteggiato l'equivalente sovvenzione lordo, ovvero il valore attuale della garanzia calcolato con formule attuariali, non l'importo garantito. Una garanzia su 100.000 euro all'80% consuma mediamente 8.000-15.000 euro di plafond, non 80.000.
Facciamo un esempio pratico. La SRL Servizi Digitali presenta una domanda il 15 gennaio 2025. Il periodo di calcolo va dal 17 gennaio 2022 al 15 gennaio 2025. Dai registri aziendali e dalla visura RNA emergono tre aiuti de minimis ricevuti nel periodo: 45.000 euro il 20 marzo 2023 (garanzia Fondo di Garanzia per le PMI, ESL 8.000), 65.000 euro il 10 luglio 2024 (bando regionale digitalizzazione) e 30.000 euro il 5 novembre 2024 (contributo formazione 4.0). Totale: 140.000 euro (45.000 + 65.000 + 30.000). La soglia massima è 300.000 euro. L'impresa è sotto soglia e ha ancora un residuo disponibile di 160.000 euro. La percentuale di utilizzo è il 46,7%. Se presenti una nuova domanda tra un mese, il periodo di calcolo si sarà spostato: saranno usciti gli aiuti più vecchi (quelli del 2022, se presenti) ed eventualmente ne saranno entrati altri.
Errori comuni e sanzioni
La maggior parte delle sanzioni de minimis non nasce dalla mala fede, ma da errori di calcolo o da incompletezza nelle verifiche. L'errore più frequente è considerare ogni società come un'entità autonoma, ignorando il perimetro dell'impresa unica. Un imprenditore che possiede due SRL, ciascuna con 150.000 euro di aiuti, potrebbe pensare che entrambe siano regolari. Ma se le due società sono collegate tramite il controllo della stessa persona fisica, il plafond aggregato è 300.000 euro, esattamente al limite. Un terzo aiuto, anche di importo ridotto, farebbe scattare la sovrapposizione.
Un secondo errore comune è confondere i periodi di calcolo. Usare gli anni civili fissi (2023, 2024, 2025) invece del triennio mobile su 1095 giorni può portare a includere nel conteggio aiuti che sono fuori periodo, o a escluderne altri che invece rientrano. Similmente, utilizzare il triennio finanziario invece di quello solare (errore che chi ha processi consolidati prima del 2024 può commettere per abitudine) produce risultati errati. Quando ci si avvicina alla soglia, anche uno scarto di pochi giorni può fare la differenza tra essere in regola o in sovrapposizione.
Un terzo errore, particolarmente insidioso, riguarda l'interpretazione dell'importo da conteggiare. Alcune imprese sommano il valore dei progetti finanziati, invece dell'aiuto effettivamente ricevuto. Se un bando finanzia al 70% un investimento di 200.000 euro, al plafond de minimis va addebitato il contributo ricevuto (140.000 euro), non l'intero investimento. Altre volte si confondono i contributi de minimis con gli aiuti di Stato ordinari: una finanziaria agevolata garantita dal Fondo di Garanzia PMI è un aiuto de minimis (consuma plafond), ma un credito d'imposta per investimenti 4.0 è un aiuto GBER (non consuma plafond). Distinguere le tipologie è fondamentale per non calcolare male.
⚠️ Prima di richiedere un aiuto, verifica sempre
Prima di presentare domanda per qualsiasi bando pubblico o incentivo statale, verifica la tua posizione de minimis sul Registro Nazionale Aiuti. Calcola il totale esatto ricevuto negli ultimi 1095 giorni, considerando anche le imprese collegate tramite persona fisica, e controlla se il tuo settore ha limiti specifici inferiori. Un controllo di 5 minuti può evitare recuperi forzati, sanzioni amministrative fino a 50.000 euro e l'impossibilità di accedere a futuri finanziamenti per tre anni.
Se ti accorgi di aver superato la soglia, la legge ti impone di comunicarlo immediatamente all'ente concedente tramite PEC entro 30 giorni. Dovrai restituire solo l'eccedenza più gli interessi legali dalla data di erogazione, non l'intero contributo. Le sanzioni amministrative previste dalla Legge 234/2012 si applicano in caso di dichiarazioni false o omesse, non al semplice errore di calcolo in buona fede. Tuttavia, anche la semplice restituzione dell'eccedenza può creare problemi di liquidità, specialmente se l'aiuto è già stato speso per acquistare beni strumentali o avviare progetti.
Come verificare la posizione de minimis passo per passo
La verifica della propria posizione de minimis è un processo che richiede attenzione ai dettagli, ma può essere eseguito autonomamente seguendo una procedura standardizzata. Il punto di partenza è sempre il Registro Nazionale Aiuti, che fornisce il dato ufficiale sugli aiuti registrati a tuo nome. Tuttavia, come abbiamo visto, la visura RNA non basta: deve essere integrata con un'analisi manuale delle date e del perimetro di impresa unica.
Passo 1: accesso al Registro Nazionale Aiuti
Accedi al portale rna.gov.it utilizzando le tue credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta autenticato, naviga verso la sezione "Visure" e seleziona "Visure de minimis". Il sistema ti mostrerà l'elenco delle imprese per le quali hai visibilità: se sei legato a più società (titolare, legale rappresentante, procuratore), vedrai un elenco multiplo. Seleziona l'impresa per la quale vuoi generare la visura e clicca su "Genera". Il sistema elaborerà il documento in pochi secondi e potrai scaricarlo in formato PDF o CSV.
Il formato CSV è particolarmente utile se intendi utilizzare strumenti di calcolo automatico, come il nostro Calcolatore De Minimis, perché può essere importato direttamente senza dover riscrivere i dati. Il formato PDF è più leggibile per una verifica umana, ma richiede di trascrivere manualmente i dati in un foglio di calcolo per elaborazioni successive. Ti consiglio di scaricare entrambi: il PDF per archiviazione e consultazione rapida, il CSV per elaborazioni e calcoli.
Passo 2: download e lettura della visura
La visura de minimis contiene diverse sezioni. La prima parte mostra i dati dell'impresa (denominazione, partita IVA, codice fiscale) e il perimetro di impresa unica identificato dal Registro, con l'elenco delle società collegate. È fondamentale verificare che questo perimetro sia corretto: se il Registro include società che non controlli (o viceversa esclude società che controlli), devi richiedere una rettifica prima di procedere con qualsiasi domanda. La seconda parte elenca tutti gli aiuti de minimis concessi, con per ciascuno: codice RNA, data di concessione, importo lordo, regolamento di riferimento (generale, settoriale, SIEG) ed ente concedente.
A questo punto devi filtrare gli aiuti per periodo di 1095 giorni. La visura RNA raggruppa gli aiuti per anno solare (2022, 2023, 2024), ma tu devi calcolare il triennio mobile dalla data odierna. Se oggi è 20 gennaio 2025, il periodo di calcolo va dal 22 gennaio 2022 al 20 gennaio 2025. Un aiuto concesso il 15 gennaio 2022 rientra nel conteggio, un aiuto concesso il 25 gennaio 2022 è fuori. Questo filtraggio manuale è essenziale perché il Registro non offre automaticamente il calcolo su 1095 giorni mobili, e l'errore più comune è proprio affidarsi ciecamente al dato RNA senza verificare le date.
Passo 3: analisi degli aiuti e calcolo del plafond
Una volta filtrati gli aiuti nel periodo di 1095 giorni, somma gli importi lordi di quelli contrassegnati come "de minimis". Attenzione alle etichette: alcuni aiuti sono marcati come "de minimis: NO" e quindi non vanno nel calcolo. Altri possono avere etichette complesse come "de minimis agricoltura" (soglia 50.000) o "de minimis trasporti" (soglia 100.000): in questi casi devi applicare il massimale settoriale appropriato, non quello generale di 300.000 euro. Se operi in un settore speciale, assicurati di identificare correttamente la soglia di riferimento.
Confronta il totale ottenuto con la soglia applicabile al tuo settore. Se sei sotto soglia, calcola il residuo disponibile sottraendo il totale dal massimale: questo è l'importo massimo di nuovi aiuti de minimis che puoi ancora ricevere nel triennio mobile. Se sei sopra soglia, calcola l'eccedenza e valuta le opzioni: rinunciare a nuovi contributi fino a quando il triennio mobile non si "sposta" abbastanza da farti rientrare nei limiti, o restituire l'eccedenza se l'ente concedente lo richiede. Ricorda che il triennio mobile scorre ogni giorno: aiuti che oggi rientrano nel calcolo tra un mese potrebbero uscire, liberando plafond.
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SRLOnline consiglia: prevenire è meglio che curare
La gestione del plafond de minimis non dovrebbe essere un'attività emergenziale, da fare solo quando serve presentare una nuova domanda di contributo. Le imprese più organizzate integrano la verifica de minimis nella propria routine periodica, controllando la posizione almeno ogni sei mesi anche in assenza di richieste di finanziamenti in corso. Questo approccio preventivo permette di pianificare con anticipo l'accesso agli incentivi, evitando di scoprire troppo tardi di aver esaurito il plafond proprio quando si presenta un'opportunità interessante.
Un sistema ancora più efficace è abbinare la verifica periodica a un budgeting pluriennale degli aiuti. Se sai che nel triennio 2025-2027 prevedi di accedere a Resto al Sud (fino a 50.000 euro di fondo perduto), alla Nuova Sabatini (finanziamento agevolato con garanzia pubblica) e a un bando regionale per la digitalizzazione (40.000 euro), puoi calcolare in anticipo quali e quanti aiuti de minimis puoi realisticamente ottenere, e in che sequenza temporale. Una pianificazione intelligente ti permette di massimizzare i benefici sfruttando appieno il plafond disponibile, senza sprechi né sovrapposizioni.
Quando la struttura societaria è complessa, con più imprese collegate tramite persona fisica, la verifica deve essere effettuata a livello di gruppo, aggregando i plafond di tutte le società dell'impresa unica. In questi casi è fondamentale affiancare alla verifica RNA una mappatura patrimoniale completa: chi possiede cosa, quali sono i controlli incrociati, quali società hanno ricevuto aiuti de minimis negli ultimi tre anni. Solo una visione d'insieme permette di evitare che una singola società, calcolando il proprio plafond in modo isolato, vada in sovrapposizione a livello di gruppo.
Per approfondire i temi della costituzione societaria, della gestione contabile e dell'accesso agli incentivi
FAQ: domande frequenti sul regime de minimis
Serve il commercialista per verificare la posizione de minimis?
La verifica di base può essere effettuata autonomamente accedendo al Registro Nazionale Aiuti e seguendo la procedura descritta in questa guida. Tuttavia, quando la struttura societaria è complessa, con più imprese collegate, o quando ci sono dubbi sulla classificazione settoriale (un'impresa mista che opera sia in trasporti che in logistica, per esempio), il supporto di un commercialista o di un consulente in finanza agevolata può evitare errori costosi. Il professionista non solo esegue il calcolo, ma ti aiuta a interpretare correttamente le norme, a identificare il perimetro di impresa unica e a pianificare l'accesso agli incentivi nel triennio mobile.
Il limite di 300.000 euro è per anno solare o per triennio?
Il limite di 300.000 euro si riferisce al totale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di tre anni solari, non a un limite annuale di 100.000 euro. In teoria potresti ricevere 300.000 euro in un unico anno, purché negli altri due anni del triennio non abbia ricevuto altri aiuti de minimis. In pratica, però, la maggior parte degli enti concedenti applica prudenza e difficilmente eroga in un'unica soluzione l'intero plafond triennale. È importante sottolineare che il triennio è "mobile": non sono tre anni civili fissi, ma 1095 giorni che scorrono ogni giorno a partire dalla data di concessione dell'aiuto.
Le garanzie pubbliche consumano il plafond de minimis?
Sì, le garanzie pubbliche (come quelle del Fondo di Garanzia per le PMI) sono considerate aiuti de minimis e consumano plafond. Tuttavia, non viene conteggiato l'importo garantito, ma l'equivalente sovvenzione lordo, ovvero il valore attuale della garanzia calcolato con formule attuariali. Una garanzia su 100.000 euro all'80% consuma mediamente 8.000-15.000 euro di plafond, non 80.000. L'importo esatto è riportato nella visura de minimis e nel decreto di concessione della garanzia. Questo meccanismo permette alle imprese di accedere a garanzie pubbliche senza esaurire rapidamente il plafond de minimis.
Cosa succede se supero la soglia de minimis?
Se superi la soglia de minimis, devi restituire solo l'eccedenza più gli interessi legali dalla data di erogazione, non l'intero contributo. Ad esempio, se ricevi 320.000 euro in un triennio (soglia superata di 20.000 euro), devi restituire 20.000 euro più gli interessi, non 320.000 euro. La legge ti impone di comunicare il superamento all'ente concedente entro 30 giorni tramite PEC. Le sanzioni amministrative (fino a 50.000 euro) si applicano in caso di dichiarazioni false o omesse, non all'errore di calcolo in buona fede. Tuttavia, anche la semplice restituzione dell'eccedenza può creare problemi di liquidità e l'esclusione dai benefici de minimis per tre anni.
Quanto dura l'esclusione dai benefici de minimis?
L'esclusione dai benefici de minimis decorre dalla data in cui hai superato la soglia e dura tre anni. Durante questo periodo non puoi ricevere alcun aiuto de minimis, ma puoi ancora accedere ad aiuti di Stato ordinari (GBER, notificati, Quadro Temporaneo). Trascorsi i tre anni, il plafond si "ripulisce" e puoi nuovamente ricevere aiuti de minimis. È importante precisare che i tre anni sono un periodo mobile, non fisso: se il 1° gennaio 2025 superi la soglia, l'esclusione termina il 1° gennaio 2028. Tuttavia, poiché il triennio di calcolo scorre ogni giorno, alcuni aiuti ricevuti prima del superamento possono uscire dal periodo di calcolo prima della fine dell'esclusione, riducendo di fatto la durata della penalizzazione.
Il Registro Nazionale Aiuti è aggiornato in tempo reale?
No, il Registro Nazionale Aiuti non è aggiornato in tempo reale. Gli enti concedenti hanno fino a 60 giorni di tempo per registrare un aiuto dopo la sua erogazione. Questo significa che un contributo ricevuto oggi potrebbe non comparire nella visura RNA per altri due mesi. Per questo motivo, quando calcoli la tua posizione de minimis, devi integrare i dati RNA con le informazioni in tuo possesso: decreti di concessione, bonifici ricevuti, comunicazioni dagli enti. Se presenti una domanda a breve distanza dall'ottenimento di un contributo, è prudente dichiarare esplicitamente l'aiuto ricevuto, anche se non risulta ancora sul Registro, per evitare accuse di omissione.
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