Le novità nella composizione negoziata della crisi d’impresa secondo il D.M. 21.03.2023
Il Ministero della Giustizia ha recentemente aggiornato la normativa riguardante la composizione negoziata della crisi d’impresa attraverso il D.M. 21.03.2023. Scopriamo insieme quali sono le principali novità introdotte da questa nuova norma e come queste potrebbero influenzare il processo di risanamento delle aziende in difficoltà.
Le modifiche apportate dal D.M. 21.03.2023 riguardano principalmente
Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
Check-list per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza
Protocollo di conduzione della composizione negoziata e la formazione degli esperti
Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
Una delle novità più importanti riguarda il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. In particolare, viene definita una formula per calcolare l’entità del debito che deve essere ristrutturato, considerando vari fattori come:
Debito scaduto, debito riscadenzato o oggetto di moratorie, linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo, rate di mutuo-finanziamento e canoni di leasing finanziario, investimenti relativi alle iniziative industriali, disponibilità finanziarie, nuovi conferimenti e [finanziamenti](https://www.srlonline.com/il-fondo-regionale-per-la-crescita-campania-stimolare-lo-sviluppo-economico-nel-sud-italia/).
Inoltre, è stato aggiunto un punto riguardante le disponibilità finanziarie, che dovranno essere indicate nel momento di presentazione della domanda.
Check-list per la redazione del piano di risanamento
La nuova normativa prevede una check-list dettagliata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza. Questo strumento permetterà ai professionisti coinvolti nella composizione negoziata di verificare l’adeguatezza e la fattibilità delle proposte di risanamento avanzate dall’impresa.
Il protocollo di conduzione della composizione negoziata
Il D.M. 21.03.2023 introduce anche delle modifiche al protocollo di conduzione della composizione negoziata, prevedendo ad esempio che l’esperto possa invitare i creditori con i quali sono in corso le trattative ad accedere alla piattaforma per inserire le informazioni sulla posizione creditoria e gli ulteriori dati o documenti richiesti.
Inoltre, è stato inserito un adempimento a carico dell’esperto, che dovrà chiedere sia all’imprenditore che ai creditori se sono disponibili a prestare il consenso per l’accesso alle informazioni contenute nella piattaforma in base al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Un confronto più efficace tra imprenditori e creditori
Un altro aspetto interessante del nuovo protocollo riguarda la rinegoziazione dei contratti che sono divenuti eccessivamente onerosi a causa della pandemia da SARS-CoV-2. L’esperto dovrà richiedere alle parti se, in caso di insuccesso della rinegoziazione, acconsentono a che l’esito delle trattative e le motivazioni del mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale.
Nuove funzioni per la piattaforma telematica

Alcune funzioni sono state aggiunte alla piattaforma telematica dedicata alla composizione negoziata della crisi d’impresa, come ad esempio l’inserimento della determinazione del compenso dell’esperto, l’interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati previste dal Codice della crisi d’impresa e lo scambio di documentazione e dati tra le parti coinvolte.
Tra le principali novità, infine, si segnala anche la previsione della nuova sezione VI che illustra la scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto, utile per le commissioni regionali di nomina o comunque i soggetti deputati alla nomina dell’esperto indipendente.
In definitiva, il D.M. 21.03.2023 rappresenta un importante passo in avanti per semplificare e migliorare il processo di composizione negoziata della crisi d’impresa in Italia, offrendo strumenti più efficaci sia agli imprenditori che ai creditori coinvolti nelle procedure di risanamento.



