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Fiscalità e adempimenti
17/06/2026
25 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Criptovalute in Bilancio SRL 2026: Contabilizzare BTC ed ETH

Criptovalute in bilancio SRL 2026: OIC 1 vs OIC 7, partita doppia, IRES 24% e IRAP, RW, MiCA, antiriciclaggio. Guida operativa per founder tech italiani.

Criptovalute in Bilancio SRL 2026: Contabilizzare BTC ed ETH
Fiscalità e adempimenti
17/06/2026
25 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Lo scenario che nessun founder tech considera — finché non arriva la prima plusvalenza "imprevista"

Una SRL che sviluppa software per la logistica, fondata due anni fa a Catania con un capitale sociale di diecimila euro e un fatturato in crescita verso il milione, ha accumulato nei dodici mesi precedenti una posizione di liquidità di circa quattrocentomila euro. Il CFO — che di mestiere fa il product manager, non il tesoriere — decide dirottare una fetta su Bitcoin, con l'idea di "preservare il valore" in vista di un round di investimento che potrebbe chiudersi nei prossimi dodici mesi. L'operazione viene fatta con un exchange regolamentato, in tranche successive, per un controvalore complessivo di centocinquantamila euro. Sembra tutto lineare.

Tre mesi dopo, il prezzo sale del cinquanta per cento. La SRL ha un "profitto" non realizzato di settantacinquemila euro. Ma in bilancio la voce è ferma al costo. Il commercialista storico, che di crypto ha sentito parlare solo sui giornali, chiede "ma come le valutiamo a fine anno? Se scriviamo settantacinque mila euro in più mi cambia il patrimonio netto e l'IRES, e l'amministratore non ha deliberato niente". Il CFO, dall'altra parte, si chiede perché il valore di mercato non compaia in alcun documento societario, e se la banca — che ha chiesto il bilancio per la linea di credito — non stia per chiedere spiegazioni sulla differenza tra il saldo crypto e la voce di bilancio.

Questo non è uno scenario raro.

Stime di mercato pubblicate nei report annuali dei principali exchange indicano che, nel 2025, oltre il dodici per cento delle micro e piccole società di capitali europee ha acquistato almeno una volta asset digitali con la liquidità aziendale. In Italia il dato puntuale non è disponibile, ma la prassi professionale degli studi che seguono startup innovative mostra una diffusione crescente, soprattutto in settori tech, foodtech e servizi digitali. Il tema non è più "se" ma "come" — e il "come" richiede di conoscere tre cose che la maggior parte dei commercialisti generalisti ancora non padroneggia: la classificazione in bilancio secondo i principi OIC, la disciplina fiscale delle plusvalenze per le società (che è diversa da quella delle persone fisiche), e l'impatto del regolamento MiCA entrato pienamente in vigore a fine 2024.

La buona notizia?

La prassi contabile è meno arbitraria di quanto sembri: esiste una classificazione corretta, una logica di partita doppia da seguire, e un perimetro normativo (italiano ed europeo) sufficientemente chiaro per gestire la maggior parte dei casi. La realtà? Una quota significativa di SRL con crypto in pancia oggi ha un bilancio che non riflette fedelmente la posizione, e questo diventa un problema serio al primo evento straordinario: ingresso di un socio, finanziamento bancario, cessione di partecipazione, exit fiscale.

Se la tua SRL detiene — o sta pensando di detenere — Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute, questa guida spiega come classificarle in bilancio, come registrarle in partita doppia, come si tassano le plusvalenze, cosa cambia con MiCA, e quali obblighi antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale entrano in gioco. Con esempi numerici concreti, non con la teoria.

In breve

  • le criptovalute detenute da una SRL non hanno un principio OIC dedicato: la prassi le classifica tra le immobilizzazioni finanziarie (art. 2424 c.c., voce B.III.3 "altri titoli") o nell'attivo circolante (voce C.III.6 "altri titoli"), a seconda della destinazione, con effetti opposti sulla valutazione e sulla deducibilità fiscale delle svalutazioni;
  • in entrambi i regimi, l'incremento di valore rispetto al costo non è mai iscritto in bilancio fino alla vendita: solo le svalutazioni (e non il loro ripristino, se la voce è classificata come immobilizzazione immateriale) emergono dal confronto con il mercato;
  • le plusvalenze da cessione sono reddito d'impresa: la SRL paga IRES al 24 per cento più IRAP (aliquota media intorno al 3,9 per cento, variabile per regione), per un prelievo effettivo vicino al ventotto per cento — non il 26 per cento delle persone fisiche;
  • il Regolamento MiCA (UE 2023/1114), pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024, classifica i crypto-asset in tre categorie (e-money token, asset-referenced token, utility token) e non impone obblighi alle SRL che detengono crypto per sé, ma ne influenza la classificazione civilistica;
  • gli obblighi antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale (Quadro RW) gravano in capo alla SRL solo se opera con wallet non custodial o exchange esteri non compliant: se l'exchange è italiano o UE, l'intermediario assolve gli obblighi di adeguata verifica.

Cosa sono, giuridicamente, le criptovalute in Italia: il quadro che il commercialista deve avere in testa

Prima di aprire il piano dei conti, serve un inquadramento che eviti gli errori più comuni. In Italia le criptovalute sono definite, a livello di normativa antiriciclaggio, come "valute virtuali" dall'art. 1, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 231/2007: una rappresentazione digitale di valore, utilizzata come mezzo di scambio o detenuta a scopo di investimento, che può essere trasferita, conservata o scambiata elettronicamente. La definizione non le qualifica come moneta avente corso legale (quello spetta solo all'euro) e non le equipara a strumenti finanziari, titolo o prodotto finanziario: distinzione cruciale per il trattamento fiscale.

Tre conseguenze operative discendono da questa qualificazione. Le criptovalute non sono soggette a IVAFE e IVIE: l'imposta si applica ai conti correnti e ai prodotti finanziari detenuti all'estero, ma le valute virtuali non rientrano nella definizione di "attività finanziaria" rilevante, come confermato dalla Risoluzione AdE 72/E/2017 e dalla Circolare AdE 30/E/2017. Le operazioni di cambio tra criptovalute e valuta legale sono esenti IVA per effetto della sentenza della Corte di Giustizia UE C-264/14 (Hedqvist, 6 ottobre 2015), che le qualifica come "mezzi di pagamento" ai fini della Direttiva IVA 2006/112/CE: posizione invariata al 2026. Infine, non sono "deposito" nell'accezione civilistica, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 8941 del 17 marzo 2022 (caso Binance): in caso di fallimento della piattaforma di custodia, il cliente è creditore chirografario e non ha diritto alla separazione dei beni. Un rischio spesso ignorato, ma concreto.

Giovanni Emmi, Dottore Commercialista:

"Quando un founder mi chiede 'posso tenere i BTC della SRL su un wallet mio personale, tanto poi li contabilizzo alla vendita?', la risposta è sempre no, e per tre motivi. Primo, le criptovalute acquistate con la liquidità della società sono attività della società, indipendentemente dal wallet in cui sono custodite. Secondo, la Cassazione ha chiarito che non sono deposito: se l'exchange o il wallet provider fallisce, la SRL è creditore chirografario. Terzo, il bilancio che non le iscrive è un bilancio che non rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, con tutto quello che ne consegue in termini di responsabilità degli amministratori, art. 2423 c.c."

La scelta che cambia tutto: OIC 1 (immobilizzazioni) o OIC 7 (attivo circolante)

Non esiste un principio contabile italiano specifico per le criptovalute. Né l'OIC 1, dedicato ai principi generali, né l'OIC 7, dedicato alle rimanenze, menzionano espressamente le valute virtuali. La prassi professionale — condivisa da Assonime, dalla Commissione "Principi contabili" del CNDCEC e dai principali studi di revisione — ha però raggiunto una convergenza operativa: le criptovalute vanno classificate in bilancio sulla base della destinazione che la SRL intende farne, non in base alla natura tecnica dell'asset.

La scelta della classificazione in bilancio produce conseguenze opposte in termini di valutazione, deducibilità fiscale e informativa. Una SRL che ha acquistato Bitcoin con l'obiettivo strategico di detenerli per almeno ventiquattro-trentasei mesi, in un'ottica di "riserva di valore" o di copertura dalla svalutazione dell'euro, li iscrive tra le immobilizzazioni finanziarie alla voce B.III.3 "altri titoli" dello stato patrimoniale, secondo il criterio di valutazione previsto dall'art. 2426, n. 3, del codice civile: costo di acquisto, ridotto per perdite durevoli di valore. Una SRL che invece opera con le criptovalute in modo continuativo, acquistando e vendendo con frequenza per generare margini di intermediazione, le iscrive nell'attivo circolante alla voce C.III.6 "altri titoli" (o, secondo una diversa interpretazione dottrinale, alla voce C.IV "disponibilità liquide" se le tratta come cash equivalente), valutandole al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, c.c.).

La tabella che segue mette a confronto i due regimi sulle variabili che contano in pratica.

Elemento OIC 1 — Immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.3) OIC 7 — Attivo circolante (voce C.III.6)
Criterio di iscrizione Detenzione durevole (> 12 mesi) e strategica Destinazione alla negoziazione o disponibilità a breve
Iscrizione iniziale Costo d'acquisto + oneri accessori (commissioni, fee di rete) Costo d'acquisto + oneri accessori
Valutazione successiva Costo storico ridotto per perdite durevoli di valore (impairment test) Minore tra costo e valore di mercato a fine esercizio (criterio LCM)
Rivalutazione per incremento di prezzo Non consentita (le immobilizzazioni finanziarie non si rivalutano) Non consentita (il ripristino è ammesso solo entro il costo originario)
Svalutazione per calo di prezzo Sì, ma solo se la perdita è durevole (non temporanea) Sì, in modo immediato, a ogni chiusura di bilancio
Ripristino se il prezzo risale Vietato per le immobilizzazioni finanziarie ex art. 2426 n. 3 c.c. Ammesso fino a concorrenza del costo originario
Deducibilità fiscale della svalutazione Non deducibile (variazione in aumento in dichiarazione, deduzione alla vendita) Deducibile nei limiti del criterio LCM (art. 92 TUIR)
Informativa in nota integrativa Criteri di determinazione del valore durevole, fair value di riferimento, fonte dei prezzi Criterio LCM applicato, valore di mercato di riferimento, fonte dei prezzi

Una conseguenza operativa spesso sottovalutata riguarda proprio la rivalutazione: in nessuno dei due regimi la SRL può iscrivere l'incremento di valore maturato su una criptovaluta in attivo. Se la SRL ha comprato un Bitcoin a cinquantamila euro e a fine anno il mercato lo quota a ottantamila, la differenza di trentamila euro non compare da nessuna parte del bilancio civilistico, né nello stato patrimoniale né nel conto economico. Il principio di prudenza (art. 2423 c.c., comma 1, n. 4) e il divieto di iscrizione di plusvalori non realizzati escludono questa possibilità. La plusvalenza emergerà, fiscalmente e civilisticamente, solo al momento della cessione.

Giovanni Emmi, Dottore Commercialista:

"L'asimmetria contabile delle criptovalute è una delle cose che spiazza di più i founder abituati a ragionare in ottica di mercato. Il wallet dice 'ho guadagnato il cinquanta per cento', il bilancio dice 'il valore è fermo al costo'. Non è un errore, è il principio di prudenza che governa la redazione del bilancio. Il problema nasce quando questa asimmetria non viene capita dal commercialista: si arriva alla vendita con plusvalenze 'impreviste' che la società non ha messo a budget, e l'IRES si presenta puntuale."

L'iscrizione iniziale: la partita doppia per l'acquisto

L'acquisto di criptovalute da parte di una SRL genera una scrittura contabile che riflette due fatti: l'uscita di liquidità dal conto corrente e l'ingresso di un'attività finanziaria nel bilancio. La scelta tra immobilizzazione finanziaria e attivo circolante modifica la voce di destinazione, ma non la logica sostanziale.

Esempio 1 — Acquisto di 2 Bitcoin a 65.000 euro ciascuno, commissioni di intermediazione 1 per cento (1.300 euro), spese di rete incluse.

Classificazione come immobilizzazione finanziaria (OIC 1, voce B.III.3):

Data Conto Dare Avere Note
15/01/2026 Criptovalute c/immobilizzazioni finanziarie (B.III.3) 130.000 Costo 2 BTC × 65.000
15/01/2026 Oneri accessori su immobilizzazioni finanziarie 1.300 Commissioni 1% capitalizzate
15/01/2026 Banca c/c 131.300 Pagamento tramite exchange regolamentato

Classificazione come attivo circolante (OIC 7, voce C.III.6):

Data Conto Dare Avere Note
15/01/2026 Criptovalute c/attivo circolante (C.III.6) 131.300 Acquisto 2 BTC + commissioni
15/01/2026 Banca c/c 131.300 Pagamento tramite exchange regolamentato

La differenza tra i due regimi, in questa fase, è puramente di classificazione: in entrambi i casi il costo storico iniziale è 131.300 euro. Le commissioni e le fee di rete sono capitalizzate — entrano a far parte del costo dell'attività — e la liquidità esce dal conto corrente per l'importo complessivo. La valuta di conto del bilancio resta l'euro, anche se la posizione è denominata in cripto-attività: questo comporta un'attenzione specifica al cambio euro/criptovaluta al momento dell'acquisto, da documentare con la fattura o la ricevuta dell'exchange.

La valutazione annuale: il paradosso contabile che il commercialista deve spiegare al CFO

La chiusura dell'esercizio è il momento in cui la differenza tra i due regimi emerge in modo tangibile. Riprendiamo l'esempio: la SRL ha iscritto 2 Bitcoin al costo di 131.300 euro. Al 31 dicembre 2026 il prezzo di mercato di Bitcoin è 95.000 euro, per un controvalore complessivo di 190.000 euro. La SRL ha quindi un incremento di valore non realizzato di 58.700 euro. Cosa succede in bilancio?

Caso A — Classificazione come immobilizzazione finanziaria.

In regime OIC 1, l'incremento di valore non è rilevato: il bilancio continua a esporre 131.300 euro. Se il prezzo di mercato fosse invece sceso a 40.000 euro l'uno (controvalore 80.000 euro), occorrerebbe valutare se la perdita è "durevole" — non un'oscillazione temporanea, ma un'indicazione che il valore recuperabile è strutturalmente inferiore al costo. In presenza di indicatori di durevolezza (calo prolungato su più esercizi, deterioramento del contesto di mercato, riduzione strutturale della liquidità), si procede a svalutazione per 51.300 euro. La svalutazione è definitiva: anche se il prezzo risale negli esercizi successivi, il valore dell'immobilizzazione non può essere ripristinato. Sul piano fiscale, la svalutazione civilistica non è deducibile: comporta una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi (Quadro RF, Modello Redditi SC), e la minusvalenza emerge fiscalmente solo al momento della vendita.

Caso B — Classificazione come attivo circolante.

In regime OIC 7, la valutazione al minore tra costo e mercato si applica a ogni chiusura di esercizio. Se il mercato è a 95.000 euro per BTC (controvalore 190.000 euro), il valore di bilancio resta 131.300 euro (costo storico): nessuna svalutazione, nessuna rivalutazione. Se il mercato scende a 40.000 euro (controvalore 80.000 euro), si svaluta a 80.000 euro con una riduzione di 51.300 euro iscritta al conto economico. A differenza del caso A, il ripristino è ammesso se negli esercizi successivi il prezzo risale, fino a concorrenza del costo originario di 131.300 euro. Sul piano fiscale, la svalutazione LCM è deducibile nei limiti previsti dall'art. 92 TUIR.

Scenario OIC 1 (B.III.3) OIC 7 (C.III.6)
BTC a 95.000 (mercato > costo) Valore di bilancio: 131.300 (invariato) Valore di bilancio: 131.300 (invariato)
BTC a 40.000 (mercato < costo, perdita durevole) Svalutazione a 80.000, deducibilità fiscale NO Svalutazione a 80.000, deducibilità fiscale SÌ
BTC risale a 70.000 dopo svalutazione Valore di bilancio: 80.000 (ripristino vietato) Valore di bilancio: 80.000 → 131.300 (ripristino ammesso)

La scrittura contabile di svalutazione, nel caso di cessione in regime OIC 7, è la seguente

Data Conto Dare Avere Note
31/12/2026 Svalutazione attività finanziarie (CE) 51.300 Rettifica per allineamento al mercato
31/12/2026 Fondo svalutazione altri titoli (SP) 51.300 Oppure riduzione diretta della voce C.III.6

La cessione: calcolo della plusvalenza IRES e IRAP

Quando la SRL vende le criptovalute, la differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto genera una plusvalenza (o minusvalenza) che concorre alla formazione del reddito d'impresa. A differenza delle persone fisiche — per le quali opera la ritenuta sostitutiva al 26 per cento di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, introdotto dalla L. 208/2015 — per le società di capitali la plusvalenza è reddito d'impresa ordinario e segue le regole degli articoli 85 e 86 del TUIR: concorre per intero alla base imponibile IRES al 24 per cento e, in molte regioni, anche alla base imponibile IRAP (aliquota media intorno al 3,9 per cento, variabile per regione e per settore ATECO).

Esempio 2 — La SRL vende 2 Bitcoin a 100.000 euro ciascuno.

Ricavo totale: 200.000 euro. Costo fiscalmente riconosciuto: 131.300 euro (costo storico, indifferentemente dal regime OIC). Plusvalenza: 68.700 euro.

Voce Calcolo Importo
Ricavo di vendita 200.000 200.000
Costo fiscalmente riconosciuto 131.300 (131.300)
Plusvalenza lorda 68.700
IRES (24%) 68.700 × 24% 16.488
IRAP (3,9% medio, su valore della produzione) 68.700 × 3,9% 2.679
Totale imposte sulla plusvalenza 19.167
Aliquota effettiva 19.167 / 68.700 27,9%

La plusvalenza è interamente imponibile al 100 per cento: la Participation Exemption (art. 87 TUIR) non si applica alle criptovalute, perché la norma presuppone la classificazione come partecipazione in società controllate o collegate, e le valute virtuali non sono partecipazioni societarie. Non opera nemmeno il regime dei "redditi diversi" riservato alle persone fisiche: per la SRL la plusvalenza segue le regole ordinarie del reddito d'impresa. Le minusvalenze realizzate sono deducibili nel limite delle plusvalenze realizzate nei cinque esercizi precedenti (compensazione intra-temporale, art. 6 del D.Lgs. 461/1997 richiamato dall'art. 86, comma 2, TUIR).

La scrittura contabile di vendita è la seguente

Data Conto Dare Avere Note
15/06/2027 Banca c/c 200.000 Incasso da exchange
15/06/2027 Criptovalute c/attivo circolante (o B.III.3) 131.300 Storno del costo storico
15/06/2027 Plusvalenza da cessione di cripto-attività (CE) 68.700 Ricavo - costo

Il monitoraggio fiscale: il Quadro RW per le criptovalute detenute all'estero

Una domanda ricorrente riguarda il Quadro RW del Modello Redditi SC: la SRL che detiene criptovalute su un exchange estero è obbligata alla compilazione del quadro di monitoraggio fiscale? La risposta richiede di distinguere tre scenari.

Se la SRL detiene criptovalute tramite un exchange italiano o UE soggetto alla disciplina MiCA, l'intermediario è tenuto alla comunicazione dei dati al fisco secondo la Direttiva DAC7 (2021/514/UE) e le successive disposizioni attuative. La SRL è esonerata dalla compilazione del Quadro RW per la parte di attività detenuta presso l'intermediario, ma resta obbligata alla compilazione del Quadro RF per la tassazione delle plusvalenze e per la dichiarazione della posizione complessiva. Se la SRL detiene criptovalute tramite un exchange extra-UE non compliant o tramite un wallet non custodial (hardware wallet, software wallet di cui la società detiene le chiavi private), ricade l'obbligo di monitoraggio fiscale in capo alla società: il Quadro RW va compilato indicando la consistenza delle attività a inizio e fine periodo, il valore di mercato in euro alla data di chiusura dell'esercizio, e i flussi di acquisto e vendita realizzati nel periodo. La sanzione per omessa compilazione va dal 3 al 15 per cento degli importi non dichiarati (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997), ridotta in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

MiCA: cosa cambia (e cosa non cambia) per la SRL che detiene criptovalute

Il Regolamento UE 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets, MiCA), pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024 per i titoli relativi ai prestatori di servizi per crypto-asset (CASP) e in vigore dal 30 giugno 2024 per le norme sugli e-money token (EMT) e sugli asset-referenced token (ART), introduce una classificazione giuridica europea dei crypto-asset in tre categorie. La prima è quella degli e-money token (EMT): token che mantengono un valore stabile ancorandosi a una valuta legale (una stablecoin ancorata all'euro, ad esempio) e che, ai fini regolamentari, sono assimilati alla moneta elettronica. La seconda categoria è quella degli asset-referenced token (ART): token ancorati a un paniere di attività sottostanti (valute, materie prime, altri crypto-asset), soggetti a obblighi specifici di autorizzazione, governance e informativa. La terza categoria è residuale e ricomprende i crypto-asset "altri" (utility token e asset non regolamentati): è la categoria che include Bitcoin, Ethereum e la maggior parte delle criptovalute diffuse.

La domanda che il commercialista si pone è se MiCA modifichi la classificazione civilistica in bilancio. La risposta è sfumata: MiCA non si applica direttamente alle SRL che detengono crypto per sé (l'art. 2 del Regolamento circoscrive l'ambito a emittenti e prestatori di servizi), ma indirettamente influenza la classificazione contabile perché introduce categorie giuridiche utilizzabili come chiave interpretativa. Un EMT ancorato all'euro ha caratteristiche che lo avvicinano alle disponibilità liquide; un ART ancorato a un paniere ha elementi di strumentalità finanziaria che possono suggerire la classificazione in B.III.3 anziché in C.III.6. La prassi contabile, al 2026, non ha ancora raggiunto una posizione univoca, e si attende un intervento della Fondazione OIC sul tema.

Giovanni Emmi, Dottore Commercialista:

"MiCA non ha cambiato il modo in cui una SRL che compra Bitcoin o Ethereum deve iscriverli in bilancio, perché la norma non si applica ai detentori. Ha però cambiato il modo in cui il commercialista ragiona su stablecoin e token regolamentati, e ha aperto una partita contabile che nei prossimi mesi richiederà un aggiornamento dei principi OIC. Per le SRL che detengono crypto 'tradizionali' (Bitcoin, Ethereum, Solana), la transizione MiCA è neutrale. Per le SRL che iniziano a usare stablecoin come mezzo di tesoreria, la questione è già aperta."

Antiriciclaggio: cosa deve fare (e cosa non deve fare) una SRL con criptovalute

Il D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 125/2019 di recepimento della V Direttiva antiriciclaggio, individua all'art. 3 i "soggetti obbligati" agli adempimenti di adeguata verifica, segnalazione di operazioni sospette e conservazione dei dati. Tra questi rientrano i prestatori di servizi di portafoglio digitale, gli exchange di valute virtuali e i prestatori di servizi per crypto-asset, ma non le SRL che detengono criptovalute per sé come attività di investimento o di tesoreria. La SRL non è un "soggetto obbligato" antiriciclaggio: gli obblighi ricadono sull'exchange o sul wallet provider con cui opera.

Questo non significa che la SRL sia esente da ogni attenzione. Banca d'Italia (Comunicazione 30 gennaio 2015, aggiornata in attuazione di MiCA) ed ESMA/EBA (warning periodici, ultimo 2024) hanno richiamato l'attenzione delle imprese sui rischi di riciclaggio connessi all'uso di valute virtuali. La SRL che effettua operazioni rilevanti in criptovalute è comunque tenuta a una diligence interna sulla provenienza dei fondi e sulla tracciabilità delle controparti, non per obbligo di legge stretto, ma per buona prassi e per sostenere l'eventuale controllo dell'UIF o della Guardia di Finanza. Il Regolamento UE 2023/1113 (Travel Rule) impone la "Travel Rule" per i trasferimenti superiori a 1.000 euro: per le SRL che operano tramite CASP autorizzati, l'obbligo di identificazione del cliente ricade sull'intermediario.

Domande frequenti

Una SRL può pagare lo stipendio in Bitcoin o Ethereum ai propri dipendenti?

Dal punto di vista civilistico, la pattuizione è lecita se prevista dal contratto individuale di lavoro o da un accordo integrativo. Dal punto di vista fiscale, il valore delle criptovalute erogate al dipendente costituisce reddito di lavoro dipendente in natura, da assoggettare a IRPEF e contributi previdenziali ordinari, con valutazione al fair market value (o, in mancanza di un mercato regolamentato, al prezzo di mercato dell'exchange di riferimento) al momento dell'erogazione. Per le SRL innovative, la pattuizione deve essere coerente con l'oggetto sociale: retribuzioni in cripto-attività non rientrano nelle finalità ordinarie di una startup innovativa e richiedono una delibera motivata dell'organo amministrativo, oltre alla comunicazione al Lavoro per gli adempimenti contributivi. Per un approfondimento sul trattamento fiscale del fringe benefit in SRL, è utile consultare la guida al welfare aziendale per SRL aggiornata al 2026.

Se le criptovalute sono classificate come immobilizzazioni finanziarie e il prezzo scende, la svalutazione è deducibile fiscalmente?

No. La svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni finanziarie (art. 2426, n. 3, c.c.) non è deducibile dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui viene iscritta in bilancio: genera una variazione in aumento nel Quadro RF del Modello Redditi SC, e la perdita sarà dedotta fiscalmente solo al momento della vendita, quando la minusvalenza realizzata si manifesta come differenza tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto. Il trattamento è diverso per le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (art. 94 TUIR), dove la svalutazione per il criterio LCM è deducibile nei limiti previsti dall'art. 92 TUIR.

Le criptovalute possono essere incluse in un fondo patrimoniale o in un trust?

La questione è dibattuta. Il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) presuppone l'indicazione dei "beni" che ne fanno parte: le criptovalute, in quanto beni immateriali iscritti in bilancio e rappresentabili digitalmente, possono essere ricomprese, ma la loro gestione richiede una delibera dell'organo amministrativo che ne attesti la destinazione. Il trust, soprattutto se di tipo "auto-costituito" e con finalità di segregazione patrimoniale, pone interrogativi specifici in materia di antiriciclaggio e di imposta di donazione, che vanno affrontati caso per caso con il notaio e il commercialista. Per un approfondimento sulla pianificazione patrimoniale della SRL, è utile consultare la guida alla holding SRL per la pianificazione fiscale 2026.

Cosa succede se l'exchange su cui la SRL detiene le criptovalute fallisce?

Come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 8941 del 2022, le criptovalute detenute su exchange non sono qualificabili come "deposito" ai sensi dell'art. 1766 c.c.: sono beni immateriali di proprietà della SRL, ma la piattaforma ne ha la custodia tecnica, e in caso di fallimento o insolvenza dell'exchange il cliente è creditore chirografario, non titolare di un diritto di separazione. In pratica: il recupero dipende dalla massa attiva del fallimento. È una delle ragioni per cui le SRL che detengono importi rilevanti in criptovalute dovrebbero valutare l'utilizzo di wallet non custodial con gestione delle chiavi private in proprio, diversificando il rischio di controparte.

Il regolamento MiCA introduce obblighi per le SRL che detengono criptovalute per sé?

No. MiCA (Reg. UE 2023/1114) si applica agli emittenti di crypto-asset e ai prestatori di servizi per crypto-asset (CASP), non ai detentori. Le SRL che detengono Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute come attività di tesoreria o di investimento non sono soggette agli obblighi di autorizzazione, governance o informativa previsti da MiCA, che ricadono sull'exchange o sul CASP con cui la SRL opera. MiCA influenza indirettamente la prassi contabile italiana perché introduce categorie giuridiche (EMT, ART, utility token) che possono riflettersi sulla classificazione civilistica, ma non impone una modifica diretta dei criteri di valutazione OIC.

Come SRLonline segue la contabilizzazione delle criptovalute per le SRL

La gestione contabile e fiscale delle criptovalute in una SRL non è un esercizio teorico: richiede una catena di decisioni operative che partono prima dell'acquisto e proseguono per tutta la vita della posizione. In Proclama SPA — commercialisti iscritti all'Ordine, con approccio tecnico e orientato alla trasparenza — seguiamo questo percorso in tre fasi.

La prima fase è l'assessment iniziale: l'analisi della destinazione delle criptovalute (investimento durevole o negoziazione), la verifica della coerenza con l'oggetto sociale, l'impostazione della classificazione in bilancio e la definizione dei criteri di valutazione annuale. La seconda fase è l'impianto contabile: la creazione di conti specifici nel piano dei conti, la definizione delle procedure di rilevazione degli acquisti e delle vendite, l'impostazione della valutazione periodica con individuazione della fonte di prezzo (exchange di riferimento) e la verifica dell'eventuale impairment test. La terza fase è la dichiarazione e il monitoraggio: la gestione del Quadro RF per la tassazione delle plusvalenze, del Quadro RW per il monitoraggio fiscale (se ricorre), della nota integrativa per l'informativa civilistica, e degli adempimenti antiriciclaggio per quanto di competenza della SRL.

Richiedi un confronto tecnico per capire se la classificazione corretta per la tua SRL è OIC 1 (immobilizzazioni finanziarie) o OIC 7 (attivo circolante), e quali sono gli adempimenti dichiarativi da presidiare a partire dal prossimo bilancio. Per un supporto specifico sulla tassazione delle plusvalenze in caso di operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti, passaggi generazionali), è disponibile il servizio di finanza agevolata e pianificazione fiscale Proclama.

Ultimo aggiornamento: giugno 2026. Le informazioni di questa guida si basano sulla normativa vigente al giugno 2026 (art. 2424 e 2426 c.c., OIC 1 e OIC 7, TUIR artt. 85-86 e 67 c.1 lett. c-sexies), Regolamento UE 2023/1114 (MiCA), Regolamento UE 2023/1113 (Travel Rule), D.Lgs. 231/2007, Cassazione 8941/2022, CGUE C-264/14 Hedqvist, Risoluzione AdE 72/E/2017 e Circolare AdE 30/E/2017) e non costituiscono consulenza specifica. Per un'applicazione concreta al tuo caso, richiedi un confronto tecnico.

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Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista, CEO & founder di Proclama SpA tra professionisti

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