Struttura e funzione di controllo
Le holding sono delle società che detengono “qualcosa” (dall’inglese “to hold”), in particolare possiedono una parte o tutte le quote di una società o delle partecipazioni di altre da esse stesse controllate. Solitamente, infatti la struttura societaria presenta una holding al vertice nominata “capogruppo” che gestisce e controlla le altre holding alla base in una ipotetica struttura a piramide.
Svolgono una funzione di controllo, che si esprime secondo diverse modalità. Laddove sia esercitato un controllo di diritto di una società controllata, esso si realizza mediante la disposizione della maggioranza dei voti esercitabili all’interno dell’assemblea ordinaria. Altrimenti, il controllo può essere stabilito mediante contratto di convenzione di dominato in cui una holding assume il ruolo di parte dominante nei confronti di una che sarà subordinata ad essa.
Diversamente, nel controllo di fatto, le società controllate sono quelle in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. In questo caso abbiamo una società che nonostante abbia una quota minoritaria, riesce ad esercitare un’influenza dominante.
Le diverse tipologie di holding
La tipologia più conosciuta è sicuramente la holding di famiglia, la quale è una delle forme più diffuse in Italia. Si tratta di una società gestita a livello familiare che molto spesso assume le sembianze di una società a responsabilità limitata o di una in accomandita per azioni. La funzione principale è quella di proteggere il loro patrimonio, garantendo la continuità di gestione tra i componenti della stessa famiglia in maniera tale da controllarlo e preservarlo nel tempo.
Esistono poi holding di tipo finanziario, holding capogruppo, holding puramente operative, gestorie e pubbliche.
Il tipo di holding che più ci interessa è quello di tipo industriale che comprende società come le SPA, SRL, SAPA e le società di persone come quelle semplici che a loro volta si dividono in due gruppi. La distinzione si fonda sulla prevalenza o esclusività di determinati oggetti sociali:
Holding industriali
; le società che assumono la gestione statica o dinamica di partecipazioni, generalmente di controllo, in altre imprese svolgenti attività industriali, commerciali o di servizi;
Holding finanziarie
: le società che assumono la gestione statica o dinamica di partecipazioni di controllo in altre imprese, con la relativa gestione finanziaria del gruppo.
Le maggiori fonti di reddito sono traducibili in
Dividendi
;
Interessi attivi
;
Compensi da amministratore
.
Inoltre, ogni società controllata gestisce autonomamente il proprio capitale senza incidere, ad esempio su quello della capogruppo, abbassando praticamente il rischio d’impresa.
Costituzione ed atto costitutivo
Una holding si costituisce come una comune società di capitali, quindi è necessario procedere alla redazione di un atto costitutivo pubblico. In alcuni paesi come Irlanda e Regno Unito, è possibile costituire una holding semplicemente per via telematica.
Tale procedimento prevede la diretta partecipazione di un notaio. Quest’ultimo riceve l’atto costitutivo, dopodiché provvede a depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese entro venti giorni dalla sua stipulazione.
L’atto costitutivo deve essere redatto come detto per atto pubblico, la cui disciplina è regolata dalle norme per la costituzione delle società di capitali, e in particolare dall’art. 2328 c.c. Ivi, la forma solenne è prevista come requisito essenziale dell’atto negoziale.
L’atto costitutivo deve presentare i seguenti elementi
Dati anagrafici
dei soci, dei promotori, il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
il Comune ove sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie;
l‘oggetto sociale;
l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
il valore delle azioni, dei crediti e dei beni conferiti in natura;
il sistema di amministrazione, la nomina degli amministratori e di tutti gli altri organi sociali di cui si compone la società;
le modalità di suddivisione degli utili;
l’indicazione dell’ammontare delle spese di costituzione sostenute di competenza della società e infine la durata della società.
Una volta che l’atto costitutivo è stato completato, si perfeziona con l’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese, ed ha seguito di ciò, con l’adempimento viene creato il gruppo societario che acquista personalità giuridica.
L’attività di iscrizione non presuppone un controllo di carattere sostanziale sull’atto depositato. L’ufficio del registro delle imprese svolge un mero controllo sulla regolarità formale della documentazione. Tuttavia, non procede ad una verifica sostanziale dei requisiti o della natura della società costituita. Laddove l’oggetto sociale dovesse essere illecito, ad esempio se mancano elementi fondamentali, come il requisito della forma o uno degli elementi su elencati, ciò comporta la nullità della società.
Regime fiscale
Sicuramente l’aspetto di particolare rilievo che si ottiene con la costituzione di una holding, e che potrebbe produrre il maggior vantaggio, è quello relativo al profilo fiscale. In particolare, possiamo far riferimento ai seguenti casi:
sfruttamento del regime della Participation Exemption (PEX);
possibilità di godere del consolidato fiscale o dell’Iva di gruppo;
opportunità di sfruttare i finanziamenti infragruppo;
sfruttamento della tassazione agevolata sui dividendi.
In Europa, stati come Lussemburgo e Spagna sono i preferiti per la costituzione di una holding perché vengono garantiti migliori regimi fiscali e minori imposte per quanto riguarda le plusvalenze, imposte sul patrimonio netto e ritenute alla fonte nella maggior parte dei casi.



