La definizione fiscale del reddito nelle società tra professionisti: un dibattito aperto
In un flusso in continua evoluzione di interpretazioni legali e fiscale-tributarie, la definizione del reddito all’interno delle Società Tra Professionisti (S.T.P.) rimane una questione dibattuta. Si discute se il reddito delle S.T.P. dovrebbe essere classificato come reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Questo articolo esplora gli aspetti chiave di questa discussione.
Riassunto del contenuto:
Regolamentazione fiscale delle S.T.P.
Il dibattito sull’interpretazione contraddittoria della normativa
L’argomento della Corte di Cassazione

Regolamentazione fiscale di S.T.P.
La legge 183/2011 ha consentito la formazione delle S.T.P. per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. In termini fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha continuato a chiarire che le S.T.P. si attengono ai normali regolamenti di reddito d’impresa, come definito nell’articolo 81 del TUIR, considerando tutto il reddito complessivo delle società commerciali come reddito di impresa.
Il dibattito sull’interpretazione contraddittoria della normativa
Nonostante l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha sollevato dubbi sulla classificazione del reddito delle S.T.P. nella sentenza n. 7407/2021. Secondo la Corte, in assenza di una legge fiscale dedicata, si dovrebbero applicare le regole civili generali. Ciò significherebbe che il reddito prodotto dovrebbe essere considerato reddito di impresa solo quando l’attività professionale è organizzata in forma di impresa, con prevalenza del carattere dell’organizzazione del lavoro altrui e del capitale sopra l’apporto di lavoro intellettuale.
"In tema di società di professionisti, ai fini della qualificazione del reddito come reddito di impresa o di lavoro autonomo, in mancanza di una disciplina speciale di natura fiscale, deve farsi riferimento alle regole generali civilistiche." – Corte di Cassazione
L’argomento della Corte di Cassazione

Per la Corte di Cassazione, nelle S.T.P il reddito dovrebbe essere visto come un reddito da lavoro autonomo a meno che non si possa dimostrare che l’attività va oltre l’apporto di lavoro intellettuale. Tuttavia, questa interpretazione va contro le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e ha suscitato reazioni negative tra i professionisti e gli operatori legali, data l’incertezza che crea.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate sembra ignorare questa interpretazione della Corte e ribadisce che, anche nel caso delle S.T.P., si applica la definizione di reddito di impresa.

Conclusioni
È chiaro che il dibattito sulla definizione fiscale del reddito all’interno delle S.T.P. è lontano dall’essere concluso. In mancanza di una legislazione fiscale specifica, gli operatori legali e fiscali devono attenersi alle interpretazioni correnti, nonostante la discordia tra le diverse autorità. Pertanto, rimane un argomento da seguire attentamente per le professioni coinvolte.




