Impugnare la delibera assembleare: limiti e poteri del giudice secondo la Corte di Cassazione
Il mondo delle società per azioni è un universo complesso e in costante evoluzione, in particolare per quanto riguarda l’impugnazione delle delibere assembleari. In questo articolo, analizzeremo un recente chiarimento della Corte di Cassazione riguardo ai limiti della cognizione del giudice in materia di impugnazione e nullità delle delibere assembleari.
In sintesi, l’articolo tratterà i seguenti argomenti
– Impugnare la delibera assembleare secondo l’articolo 2379 del codice civile
– Casi in cui il giudice è chiamato a riconoscere d’ufficio la nullità della delibera
– Limiti del giudice nell’azione di nullità o annullamento della delibera assembleare

Con l’ordinanza n.10233/2023, depositata il 18 aprile, la Corte di Cassazione ha chiarito i poteri e i doveri del giudice in relazione all’impugnazione delle delibere assembleari, in relazione all’articolo 2379 del codice civile. Il caso trattato riguardava l’anno di nullità di una delibera assunta dall’assemblea, in relazione alla quale il giudice poteva, e doveva, rilevare la nullità d’ufficio.
Ma quali sono i limiti della cognizione del giudice nella materia? Ecco i tre principali punti emersi dalla sentenza della Corte di Cassazione:
1. Nullità della delibera: il giudice ha il potere, e il dovere, di rilevare e dichiarare ufficiosamente la nullità della delibera assembleare per un vizio diverso da quello denunciato, anche in appello.
2. Domanda avente ad oggetto l’esecuzione o l’annullamento della delibera: quando il giudice è chiamato a decidere su una domanda che presuppone la non nullità della delibera impugnata, deve coordinare la rilevabilità d’ufficio della nullità con il principio della domanda. In tal caso, può rilevare la nullità, ma non può dichiarare la nullità della delibera in assenza di un’istanza ritualmente proposta dalla parte interessata.
3. Termine di decadenza: il giudice deve rispettare il termine di decadenza di tre anni previsto dall’articolo 2379 del codice civile per la nullità delle delibere. Tale termine può essere impedito solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità da parte del giudice o della parte.

Il giudice, dunque, ha il potere e il dovere di rilevare la nullità delle delibere assembleari, nel rispetto dei limiti, dei poteri e dei doveri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza. In particolare, è importante ricordare che il giudice non può dichiarare la nullità di una delibera in assenza di una domanda ritualmente proposta dalla parte interessata.
Il giudice può sempre (e, comunque, nel termine dei tre anni poc’anzi richiamato) rilevare la nullità della delibera anche in appello, ai sensi dell’articolo 345, comma 2, c.p.c., è anche vero che egli non può dichiarare la predetta nullità in mancanza di una domanda ritualmente avanzata.
In conclusione, la recente ordinanza della Corte di Cassazione contribuisce a fornire un quadro più chiaro sulla rilevazione d’ufficio della nullità delle delibere assembleari, delineando i poteri e i doveri del giudice e la necessità di rispettare il termine di decadenza previsto dalla legge.




